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Document 92001E003620
WRITTEN QUESTION E-3620/01 by Graham Watson (ELDR) to the Commission. Individual rights in the EU.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3620/01 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione. Diritti individuali nell'UE.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3620/01 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione. Diritti individuali nell'UE.
GU C 301E del 5.12.2002, pp. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3620/01 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione. Diritti individuali nell'UE.
Gazzetta ufficiale n. 301 E del 05/12/2002 pag. 0014 - 0015
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3620/01 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione (8 gennaio 2002) Oggetto: Diritti individuali nell'UE Cosa pensa attualmente la Commissione delle modalità relative alla doppia imposizione su un unico reddito negli Stati membri dell'UE (come avviene, ad esempio, tra la Svezia e il Regno Unito)? Qualora un cittadino risieda in uno Stato membro diverso dal suo paese d'origine, può scegliere liberamente il paese in cui pagare le tasse? Se ciò non avviene, tale sistema non è forse contrario allo spirito dei principi alla base dell'Unione europea secondo cui i cittadini UE devono essere in grado di cercare un lavoro e una casa in tutti gli Stati membri? Risposta data da Frederik Bolkestein a nome della Commissione (8 febbraio 2002) In mancanza di misure uniformi o armonizzate all'interno della Comunità, l'imposizione diretta rientra essenzialmente nelle competenze degli Stati membri, nel rispetto degli impegni nazionali previsti dal trattato CE. Per evitare la doppia imposizione, gli Stati membri hanno concluso una serie di convenzioni, instaurando tra loro una giurisdizione fiscale. La legittimità di tale pratica è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia (causa C-336/96 Gilly [1998] Racc. 2793; cfr. in particolare il paragrafo 30). Ne consegue che una persona che abbia spostato la sua residenza in un altro Stato membro non ha la facoltà di scegliere il paese in cui pagare le tasse. Né può tale mancanza di scelta essere considerata contraria ai principi fondamentali dell'Unione. Tuttavia, un cittadino soggetto ai sistemi fiscali di più di uno Stato membro non dovrebbe subire alcuna doppia imposizione. La conclusione delle convenzioni bilaterali può essere ritenuta un metodo efficace per evitare la doppia imposizione, poiché consente di tener conto dell'interazione tra i sistemi fiscali dei paesi interessati. Ciononostante, come riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali del 23 ottobre 2001(1), gli attuali trattati fiscali degli Stati membri vanno migliorati per soddisfare meglio i principi del mercato interno sanciti dal trattato CE. Si tratta di una questione che la Commissione sta esaminando ulteriormente nell'ambito del seguito dato a tale comunicazione. (1) COM(2001) 582 def.