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Document JOC_2002_291_E_0141_01

Proposta di decisione del Consiglio per una posizione comune in merito all'adozione di una decisione da parte del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune e del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci in riferimento all'invito all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia ad aderire a tali Convenzioni [COM(2002) 249 def. — 2002/0113(ACC)]

GU C 291E del 26.11.2002, pp. 141–142 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0249

Proposta di decisione del Consiglio per una posizione comune in merito all'adozione di una decisione da parte del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune e del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci in riferimento all'invito all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia ad aderire a tali Convenzioni /* COM/2002/0249 def. - ACC 2002/0113 */

Gazzetta ufficiale n. 291 del 26/11/2002 pag. 0141 - 0142


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO per una posizione comune in merito all'adozione di una decisione da parte del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune e del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci in riferimento all'invito all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia ad aderire a tali Convenzioni

RELAZIONE

Le Convenzioni CE/EFTA del 1987 relative ad un regime di transito comune e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (in appresso denominate "le Convenzioni") da parte dei paesi candidati all'adesione all'UE comprendono attualmente 8 parti contraenti: CE, Norvegia, Svizzera, Islanda, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Repubblica slovacca).

I seguenti paesi sono interessati ad essere invitati ad aderire alle Convenzioni: Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Slovenia e Turchia.

Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 31.5.2001 [1] la Commissione ha formulato la propria strategia di preparazione dei paesi candidati all'adesione alle Convenzioni. L'elemento centrale di tale strategia è che i paesi che chiedono di aderire alle Convenzioni potranno essere invitati a farlo soltanto se capaci di applicare integralmente l'acquis in materia di transito comune e di semplificazione delle formalità (documento amministrativo unico), in vigore al momento dell'invito, a livello legislativo, operativo e informatico. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, potranno essere invitati ad aderire alle Convenzioni soltanto i paesi che disporranno di un sistema di transito informatizzato conforme ai requisiti normativi, tecnici e finanziari del nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS) in vigore al momento dell'invito.

[1] COM(2001) 289 def.

La valutazione del rispetto, da parte dei paesi, delle suddette norme verrà effettuata su base individuale e comporterà un esame della capacità amministrativa, nonché una prova di conformità riguardante il collegamento all'NCTS. I paesi candidati, con il sostegno di PHARE, stanno attualmente adottando le misure necessarie per il collegamento all'NCTS previsto nel corso dei prossimi 18 mesi.

La CE, in quanto parte contraente delle Convenzioni, dovrebbe definire una posizione comune per approvare la proposta di invitare i nuovi paesi candidati ad aderire alle Convenzioni mediante una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 133 del trattato CE. Al fine di poter fornire nel più breve tempo possibile una base giuridica per l'utilizzo della procedura di transito comune dopo aver accertato che i paesi candidati rispettano le condizioni stabilite, la decisione del Consiglio dovrebbe preferibilmente fornire la base per l'accettazione di un gruppo di paesi, ad iniziare dai paesi che sono candidati ad aderire all'UE nel 2004, lasciando alla Commissione, in quanto rappresentante della CE in seno ai comitati congiunti, l'incarico di avviare la procedura di invito per l'adesione dei nuovi paesi partner.

La garanzia giuridica, fornita dalla Comunità, che il rispetto dei criteri di adesione da parte dei paesi candidati crei immediatamente la possibilità di aderire alle Convenzioni, dovrebbe incoraggiare tali paesi, conformemente alle nostre priorità del partenariato di adesione riguardanti l'informatizzazione e l'interconnettività, a continuare o, cosa più probabile, intensificare i propri sforzi. Gli effetti positivi della procedura di transito doganale rimarranno anche se l'adesione di tali paesi all'UE avvenisse poco tempo dopo, dal momento che le Convenzioni sono pienamente compatibili con l'acquis comunitario.

L'adesione alle Convenzioni rafforzerà ulteriormente l'integrazione economica e politica tra la CE e i paesi candidati. Inoltre, l'utilizzo della procedura comune di transito potrebbe aiutare a rendere più agevole la progressiva abolizione delle formalità presso le frontiere destinate a diventare frontiere interne della CE. L'adesione consentirà infine di prepararsi ad una situazione che si verificherà in seguito all'allargamento mediante la ridistribuzione delle attività di controllo dalle future frontiere interne alle future frontiere esterne della CE e agli uffici doganali interni.

Infine, in base al principio dell'informatizzazione, l'adesione alle Convenzioni ridurrà ulteriormente l'utilizzo del sistema di transito TIR (basato sulla documentazione cartacea), favorendo al suo posto un sistema di transito comunitario/comune più moderno e a prova di frode.

La presente decisione del Consiglio dovrebbe fungere da base per il primo invito di adesione indirizzato alla Repubblica di Slovenia, che dovrebbe essere pronta a rispettare le condizioni di adesione entro la fine del 2002. La Commissione proporrà le decisioni dei comitati congiunti istituiti da entrambe le Convenzioni e avvierà la procedura per l'adozione degli inviti indirizzati ai singoli paesi candidati che, previa verifica da parte della Commissione e in seguito alle consultazioni con gli esperti doganali degli Stati membri, risultano soddisfare le condizioni tecniche per l'adesione alle Convenzioni.

2002/0113 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO per una posizione comune in merito all'adozione di una decisione da parte del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune e del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci in riferimento all'invito all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia ad aderire a tali Convenzioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che l'articolo 15 della Convenzione relativa ad un regime di transito comune [2] autorizza il comitato congiunto istituito da tale Convenzione ad invitare, mediante decisione, i paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) ad aderire a tale Convenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, lettera a);

[2] GU n. L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(2) considerando che l'articolo 11 della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [3] autorizza il comitato congiunto istituito da tale Convenzione ad invitare, mediante decisione, i paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) ad aderire a tale Convenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, lettera a),

[3] GU n. L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvate le decisioni del comitato congiunto CE-EFTA "transito comune" riguardanti l'invito ad aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune che verrà rivolto all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia affinché possano aderire a tale Convenzione.

Articolo 2

Sono approvate le decisioni del comitato congiunto CE-EFTA "semplificazione delle formalità negli scambi di merci" riguardanti l'invito ad aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci che verrà rivolto all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia affinché possano aderire a tale Convenzione.

Articolo 3

Una volta accertato il rispetto dei requisiti tecnici da parte dei singoli paesi candidati, il rappresentante CE in seno ai comitati congiunti propone la decisione di invitare ciascuno di essi ad aderire alla Convenzione e di procedere alla relativa votazione conformemente agli articoli 1 e 2.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i): DOGANE

Attività: --

Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

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