Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92002E001178

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1178/02 di Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione. Trasporto di margarina per nave in cisterne adibite al trasporto di sostanze chimiche.

GU C 229E del 26.9.2002, pp. 191–192 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

92002E1178

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1178/02 di Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione. Trasporto di margarina per nave in cisterne adibite al trasporto di sostanze chimiche.

Gazzetta ufficiale n. 229 E del 26/09/2002 pag. 0191 - 0192


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1178/02

di Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione

(25 aprile 2002)

Oggetto: Trasporto di margarina per nave in cisterne adibite al trasporto di sostanze chimiche

Il principio di base delle disposizioni comunitarie in materia di igiene dei prodotti alimentari è che i contenitori o le cisterne destinate al trasporto alla rinfusa di prodotti alimentari vengano utilizzati unicamente per questi ultimi. Esistono tuttavia delle deroghe per quanto riguarda i trasporti di oli alimentari e di margarina e ciò per non costringere le imbarcazioni a tornare a vuoto verso paesi come ad esempio la Malesia. Il comitato scientifico della UE ha esaminato un centinaio di sostanze, i cosiddetti carichi alternativi ammissibili, approvandone il trasporto in dette cisterne. Tra queste sostanze rientrano ad esempio gli idrocarburi, l'acetone e altri solventi a rischio. Al tempo stesso non è chiaro chi debba controllare l'effettivo rispetto delle disposizioni.

Dei test effettuati sulla margarina venduta al dettaglio nei negozi hanno tuttavia dimostrato che, nonostante le operazioni di pulizia delle cisterne delle navi e l'abituale raffinazione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione della margarina, si trovano ancora tracce delle sostanze chimiche in questione.

Detto questo, può la Commissione far sapere per quanto tempo sarà ancora ammessa la deroga in questione e quando si smetterà di pensare in termini economici per iniziare ad applicare il principio della precauzione anche per questi tipi di carichi?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(11 giugno 2002)

La direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1) richiede che gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Tuttavia la direttiva della Commissione 96/3/Euratom, CECA, CE della Commissione, del 26 gennaio 1996 prevede una deroga a talune norme della direttiva.

Tale deroga è valida solo per il trasporto via mare. Se un trasportatore intende utilizzare un contenitore che non è unicamente destinato al trasporto di oli o grassi liquidi via mare, il carico immediatamente precedente dev'essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili. Se gli oli o grassi liquidi non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione, ad esempio oli extravergini, o se i serbatoi non sono di acciaio inossidabile o rivestiti di resina epossidica, i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari dall'elenco suddetto. Per quanto riguarda gli altri tipi di trasporto (su strada, ferroviario, per canale) deve essere effettuato mediante contenitori adibiti esclusivamente a prodotti alimentari.

Inoltre, tutte le altre norme previste dalla direttiva 93/43/CEE sono applicabili, in particolare:

- le imprese del settore alimentare (cioè il proprietario della nave), devono applicare i principi su cui è basato il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point Analisi di rischio e punti critici di controllo) e identificare i punti in cui possono verificarsi rischi alimentari (articolo 3);

- assicurare che i contenitori siano utilizzati unicamente per prodotti alimentari, ad eccezione dei casi in cui le condizioni della deroga sono applicabili (allegato, capitolo IV); e che

- i contenitori siano tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e siano progettati in modo da consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione (allegato, capitolo IV);

- deve esistere una separazione definita tra una parte del contenitore e un'altra se due tipi di merci sono trasportati contemporaneamente (allegato, capitolo IV);

- ove necessario, il contenitore dev'essere in grado di trasportare gli alimenti alla temperatura adeguata, e comprendere quindi un sistema di controllo della temperatura (allegato, capitolo IV).

La corretta e completa applicazione di tutte queste norme igieniche dà le garanzie adeguate relative a un eventuale rischio di contaminazione.

Gli Stati membri hanno la responsabilità di organizzare ed effettuare controlli ufficiali allo scopo di assicurare la corretta attuazione di tutte le norme igieniche da parte delle industrie alimentari. A questo proposito la Commissione non è stata informata circa problemi particolari relativi a residui di carichi precedenti nel trasporto via mare di oli e grassi liquidi, secondo la direttiva 96/3/CE.

Tuttavia la Commissione ha chiesto recentemente al Comitato scientifico di riesaminare il suo precedente parere sui potenziali rischi per la salute umana derivanti dal trasporto di oli e grassi liquidi in navi cisterna. Sulla base del nuovo parere la Commissione rivedrà come prima priorità l'attuale direttiva e l'elenco delle sostanze. La Commissione intende anche rivedere la direttiva 96/3/CE alla luce dell'esperienza di questi ultimi anni nel controllo delle attività degli Stati membri.

Lo scopo della Commissione è di migliorare ulteriormente la direttiva per assicurare un alto livello di protezione, prendendo in considerazione gli standard internazionali, in particolare a livello del Codex Alimentarius.

(1) GU L 175 del 19.7.1993.

Top