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Document 92002E001157

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1157/02 di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione. Libera circolazione negli Stati membri di studenti e professori.

GU C 229E del 26.9.2002, p. 187–187 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E1157

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1157/02 di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione. Libera circolazione negli Stati membri di studenti e professori.

Gazzetta ufficiale n. 229 E del 26/09/2002 pag. 0187 - 0187


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1157/02

di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(24 aprile 2002)

Oggetto: Libera circolazione negli Stati membri di studenti e professori

L'ambizione di creare, in tutto l'ambito dell'UE, uno spazio aperto di conoscenza obbliga i membri dell'Unione europea a prefiggersi alcuni obiettivi comuni per creare una società aperta e competitiva.

Pertanto è imprescindibile forgiare una libera circolazione autentica sia di studenti che di professori negli Stati membri, il che porta a considerare l'urgenza di politiche di valutazione della qualità e il riconoscimento automatico di titoli e periodi di studio per la mobilità di studenti e professori in tutto lo spazio europeo.

Può indicare la Commissione qual è lo scadenzario concreto che può essere considerato realistico affinché, in tutta l'UE, diventi un fatto la libera circolazione di professori e studenti? Quale programma intende promuovere affinché ciò sia possibile entro uno scadenzario ragionevole data la portata di tale ambizione?

Risposta del Signor Bolkestein a nome della Commissione

(4 giugno 2002)

La libera circolazione dei docenti nell'Unione è garantita dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni(1). In forza di tale direttiva i cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di esercitare in un altro Stato membro la professione per la quale sono pienamente qualificati nello Stato membro di origine. Il riconoscimento ai sensi della direttiva non è automatico: se esistono significative differenze tra l'ambito della professione nei due Stati membri o tra il contenuto della formazione ricevuta dal migrante e quello della formazione richiesta nello Stato membro ospitante, l'autorità competente può chiedere al migrante di sottoporsi a un tirocinio di adattamento o a una prova attitudinale, prima di concedere il riconoscimento. Ciò è conseguenza del fatto che la direttiva non ha armonizzato le professioni a livello europeo, ma ha lasciato gli Stati membri liberi di regolamentarle. Qualsiasi armonizzazione delle qualifiche di insegnamento a livello comunitario che comporti in almeno uno Stato membro una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche richiede una deliberazione all'unanimità del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di un appoggio così ampio a un'ulteriore armonizzazione in tale settore.

Per quanto concerne la mobilità dei docenti e degli studenti nel contesto degli accordi di scambio tra istituti di istruzione, dal 1987 la Commissione ha avviato, nell'ambito del programma Socrate, un'azione (Erasmus) specificamente finalizzata alla promozione della mobilità degli studenti e dei docenti in tutti gli Stati membri, nei paesi dello Spazio economico europeo e, più recentemente, nei paesi candidati all'adesione. Attualmente gli studenti partecipanti all'azione Erasmus sono 110 000 l'anno e i docenti partecipanti a tale azione sono circa 14 000.

L'azione 2 Erasmus del programma Socrate, nell'ambito del suo mandato che si estende fino al 2006, promuove misure quali l'uso dell'ECTS (Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici), per migliorare il riconoscimento accademico dei periodi di studio al fine di facilitare una maggiore mobilità.

Il riconoscimento accademico costituisce un fattore chiave ai fini della promozione della libera circolazione delle persone per motivi di istruzione. Va ricordato tuttavia che si tratta di un settore che ricade nell'esclusiva competenza degli Stati membri (e delle istituzioni di istruzione superiore degli Stati membri), in cui la Comunità non può intervenire.

(1) GU L 19 del 24.1.1989.

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