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Document 92002E000808
WRITTEN QUESTION E-0808/02 by Emilia Müller (PPE-DE) to the Commission. Purchase of mobile phones in Italy.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0808/02 di Emilia Müller (PPE-DE) alla Commissione. Acquisto di telefoni cellulari in Italia.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0808/02 di Emilia Müller (PPE-DE) alla Commissione. Acquisto di telefoni cellulari in Italia.
GU C 229E del 26.9.2002, pp. 140–141
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0808/02 di Emilia Müller (PPE-DE) alla Commissione. Acquisto di telefoni cellulari in Italia.
Gazzetta ufficiale n. 229 E del 26/09/2002 pag. 0140 - 0141
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0808/02 di Emilia Müller (PPE-DE) alla Commissione (25 marzo 2002) Oggetto: Acquisto di telefoni cellulari in Italia Una famiglia tedesca ha acquistato in Italia un telefono cellulare con una cosiddetta scheda prepagata e lo ha registrato al suo indirizzo in Germania. Nei primi tempi il telefono cellulare ha funzionato perfettamente, ma in occasione di un nuovo soggiorno in Italia il cellulare è stato disattivato dal gestore della rete. Rivoltasi a quest'ultimo per ottenere informazioni, la famiglia in questione ha appreso che in Italia gli stranieri non possono acquistare un telefonino. Alla luce di quanto sopra, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: 1. i gestori della rete italiani possono negare in linea di principio ai cittadini stranieri l'acquisto di un telefonino con scheda prepagata? 2. In caso affermativo, su quali presupposti si basa e come si giustifica questo modo di procedere da parte dei gestori della rete? 3. In caso negativo, che cosa è possibile fare per ovviare a tale abuso? 4. Cosa consiglia nel caso specifico la Commissione nel caso specifico all'acquirente? Risposta data dal sig. Bolkestein A nome della Commissione (11 giugno 2002) La Commissione è a conoscenza dell'esistenza di diversi regimi utilizzati dagli operatori in relazione ai telefoni mobili funzionanti con una carta prepagata. - Telefoni bloccati. Questi apparecchi, provvisti di un dispositivo SIMlock, possono essere utilizzati solo con una carta prepagata dello stesso operatore in uno stesso o in più paesi. Ad esempio, chi acquista un telefono mobile bloccato con carta prepagata da un operatore tedesco e vuole utilizzarlo in Italia, dovrà farlo con la carta prepagata tedesca. Il servizio sarà in questo caso fornito da un operatore italiano con cui l'operatore tedesco ha concluso un accordo di roaming e all'utente sarà addebitata una tariffa roaming che può essere superiore a quella di una chiamata internazionale effettuata verso la Germania, l'Italia o altri paesi. Da un'indagine svolta dalla Commissione risulta che i prezzi sono generalmente elevati e non proporzionati ai costi. La Commissione ha avviato un'azione diretta a verificare il rispetto delle norme in materia di concorrenza. - Telefoni non bloccati. Possono essere utilizzati con carte prepagate di diversi operatori in uno stesso o in più paesi. Ad esempio, chi acquista un telefono mobile non bloccato con carta prepagata da un operatore tedesco e vuole utilizzarlo in Italia, ha convenienza ad utilizzare una carta prepagata di un operatore italiano. Il servizio sarà in questo caso interamente fornito da un operatore italiano e l'utente pagherà il prezzo corrispondente alle tariffe in vigore per le chiamate nazionali, se effettua una chiamata diretta in Italia, e internazionali, se effettua una chiamata diretta all'estero. Non esiste una regolamentazione comunitaria riguardante i telefoni mobili bloccati e non bloccati. Sul piano nazionale, per ora soltanto in Belgio esiste una legge che vieta agli operatori di bloccare i telefoni mobili. Negli altri Stati membri gli operatori o sono del tutto liberi o sono tenuti almeno ad offrire telefoni non bloccati. In altre parole, sono tenuti ad offrire almeno telefoni mobili al loro prezzo reale, lasciando al consumatore la scelta del sistema di carta prepagata. In pratica, solitamente le società offrono entrambe le possibilità. Il regime applicabile ai telefoni mobili prepagati resta quindi una questione di pratica commerciale dell'operatore e di scelta del consumatore, non è imposto dai governi degli Stati membri. Se operatori economici privati applicano regole o seguono prassi non conformi ai principi del mercato interno, spetta in primo luogo alle autorità nazionali assicurare il rispetto di tali principi. Non si tratta, inoltre, di una questione che si pone in modo specifico per la fornitura di servizi tra Stati membri. I problemi che possono presentarsi in conseguenza della possibilità di bloccare i telefoni mobili riguardano anche i servizi prestati dagli operatori in uno stesso Stato membro. La Commissione ricorda che si applicano in ogni caso le direttive europee sulla tutela dei consumatori e le relative leggi di attuazione emanate negli Stati membri, in particolare la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(1), in forza della quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che tali contratti non contengano clausole abusive, e la direttiva 98/10/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale(2), che prescrive per i fornitori di servizi pubblici di telefonia mobile l'obbligo di diffondere informazioni adeguate e aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni applicabili ai servizi prestati (articolo 11, paragrafo 1). Lo stesso principio è affermato all'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica(3). (1) GU L 95 del 21.4.1993. (2) GU L 101 del 1.4.1998. (3) GU L 108 del 24.4.2002.