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Document 92001E003375

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3375/01 di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione. Regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo internazionale.

GU C 229E del 26.9.2002, pp. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E3375

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3375/01 di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione. Regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo internazionale.

Gazzetta ufficiale n. 229 E del 26/09/2002 pag. 0019 - 0020


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3375/01

di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(7 dicembre 2001)

Oggetto: Regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo internazionale

Il 2 ottobre 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento una proposta di regolamento relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo internazionale, proposta che il Parlamento ha già approvato, con emendamenti, nella seduta del 4 ottobre 2001. Al regolamento è allegato un elenco di 27 persone, entità e organismi, cui si deve applicare il congelamento dei capitali.

Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti.

1. Ha stilato l'elenco in base a informazioni ottenute direttamente o le è stato trasmesso da terzi? In caso affermativo, da chi?

2. Tale elenco era corredato di documenti giustificativi che potrebbero contribuire a una sua verifica? In caso affermativo, di che tipo di documenti giustificativi si tratta e da chi le sono stati forniti?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(5 febbraio 2002)

All'indomani degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il governo americano ha esibito un elenco di 27 persone ed entità chiedendo che venissero presi provvedimenti per congelare i rispettivi capitali e vietare l'erogazione di fondi a loro favore. Rendendosi conto che il quadro legislativo esistente non consentiva di intervenire in tal senso, il 2 ottobre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di nuova legislazione. Nell'attesa di ulteriori informazioni dagli Stati Uniti, data l'urgenza di ampliare il quadro legislativo, alla proposta è stato allegato il suddetto elenco di 27 persone.

La Commissione desidera cogliere l'occasione per ringraziare nuovamente il Parlamento del suo rapidissimo esame e sollecito parere sulla proposta del 2 ottobre 2001(1).

Essendo stato informato della situazione, il governo americano ha inoltrato l'elenco di 27 persone ed entità al comitato per le sanzioni contro l'Afghanistan del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha provveduto ad adottare l'elenco l'8 ottobre 2001. Ai sensi del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000(2), la Commissione era pertanto tenuta a pubblicare tale elenco(3).

Poiché i provvedimenti nei confronti delle 27 persone ed entità sono stati presi sulla base del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, l'adozione di un nuovo quadro legislativo potrebbe sembrare superflua. La Commissione ha, tuttavia, deciso di mantenere la proposta, in primo luogo, perché il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio fornisce una base per misure rivolte contro persone ed entità appartenenti o associate soltanto ai talibani e Al Quaeda, come stabilito nelle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Esso non offre perciò una base sufficiente per l'esecuzione di misure contro terroristi o loro sostenitori presenti in altri paesi o circostanze. La proposta della Commissione è stata modificata di conseguenza il 30 novembre 2001(4), senza tuttavia accludere un nuovo elenco di persone o entità colpite dal congelamento dei capitali, dal momento che il Consiglio aveva già deciso di definire un tale elenco nell'ambito della PESC.

Il 13 dicembre 2001 il Parlamento ha formulato un parere su un progetto di regolamento privo di un elenco di persone ed entità. Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001,

relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo(5), elaborando un elenco iniziale secondo la procedura prevista da tale regolamento (decisione 2001/927/CE del Consiglio del 27 dicembre 2001(6)). Al tempo stesso ha adottato anche le posizioni comuni 2001/930/PESC(7), che accoglie la risoluzione 1373(2001), e 2001/931/PESC(8), che fornisce una base per una legislazione comunitaria basata sugli articoli 60 (ex articolo 73 G) e 301 (ex articolo 228 A) del trattato CE.

(1) COM(2001) 569. Parere formulato il 4 ottobre 2001.

(2) GU L 67 del 9.3.2001.

(3) Regolamento (CE) n. 1996/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, GU L 271 del 12.10.2001.

(4) COM(2001) 713.

(5) GU L 344 del 28.12.2001.

(6) GU L 344 del 28.12.2001.

(7) GU L 344 del 28.12.2001.

(8) GU L 344 del 28.12.2001.

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