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Document 92002E000883

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0883/02 di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione. Provvedimenti della Commissione in seguito alla sentenza CGCE nella Causa C-1/00 del 13.12.2001.

GU C 205E del 29.8.2002, p. 232–232 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E0883

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0883/02 di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione. Provvedimenti della Commissione in seguito alla sentenza CGCE nella Causa C-1/00 del 13.12.2001.

Gazzetta ufficiale n. 205 E del 29/08/2002 pag. 0232 - 0232


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0883/02

di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione

(3 aprile 2002)

Oggetto: Provvedimenti della Commissione in seguito alla sentenza CGCE nella Causa C-1/00 del 13.12.2001

Quali misure, se del caso, sta adottando la Commissione in seguito alla sentenza del 13 dicembre 2001 della Corte di giustizia delle Comunità europee nella Causa C-1/00 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato Rifiuto di porre fine all'embargo sulle carni bovine britanniche)?

Alla luce del persistente embargo illegale della Francia sulle carni bovine britanniche, ha la Commissione avviato la procedura ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE che le permette di specificare la penalità che la Francia deve pagare?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(7 maggio 2002)

La Commissione, non avendo ricevuto alcuna adeguata assicurazione dal Governo francese riguardo all'accettazione della sentenza della Corte, ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE. Il 21 marzo 2002, secondo le procedure in vigore, è stata inviata alla Francia la lettera contenente l'ingiunzione che concede allo Stato membro 30 giorni per presentare le proprie osservazioni. La risposta, data delle autorità francesi il 19 aprile, è attualmente all'esame.

La questione del pagamento di un importo forfettario o di una penalità, a cui fa riferimento l'articolo 228(2), diventa rilevante soltanto in una fase successiva delle procedure e in particolare se, a seguito della mancata accettazione da parte dello Stato membro del parere motivato della Commissione, la Commissione impugna il caso di fronte alla Corte di giustizia.

In tale eventualità, la Commissione è tenuta a specificare l'ammontare dell'importo forfettario o della penalità che ritiene più appropriato. Sarà la Corte a decidere in ultima istanza se imporre o meno l'importo forfettario o la penalità e il relativo ammontare.

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