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Document 52001IR0058

Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari"

GU C 107 del 3.5.2002, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001IR0058

Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari"

Gazzetta ufficiale n. C 107 del 03/05/2002 pag. 0019 - 0020


Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari"

(2002/C 107/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza in data 13 febbraio 2001 di affidare alla Commissione 2 "Agricoltura, sviluppo rurale, pesca" l'incarico di elaborare un parere d'iniziativa in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92(1) del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,

visto il Regolamento (CEE) n. 2082/92(2) del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari,

vista l'esistenza di una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, che tiene conto anche degli adeguamenti agli accordi dell'OMC (punto subordinato alla presentazione della proposta della Commissione alla data prevista),

visto il progetto di parere (CdR 58/2001 riv. 2) in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari adottato dalla Commissione 2 il 9 ottobre 2001 (relatori: Sanz Alonso, Presidente del Governo regionale di La Rioja, Spagna, PPE e Rumpf, Ex Segretario di Stato per gli affari europei del Land Renania Palatinato, Rep. fed. di Germania, ELDR),

vista la proposta di orientamenti comunitari per gli aiuti nazionali alla promozione ed alla pubblicità dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato,

considerato quanto segue:

- che l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio si sta rivelando, soprattutto nelle zone svantaggiate, uno strumento valido per lo sviluppo della Politica agricola comune, capace di migliorare il reddito dei produttori agricoli e scongiurare l'esodo delle popolazioni rurali;

- che, in virtù degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione europea e tutti i paesi che riconoscono l'OMC devono adeguare le proprie normative per consentire l'attuazione degli accordi stessi;

- che nelle zone più svantaggiate la struttura della produzione e della commercializzazione è formata da piccoli proprietari che vendono i loro prodotti sui rispettivi mercati regionali o nazionali, rispondendo così agli obiettivi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 tra i quali figura lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

- la necessità di potenziare tali economie regionali, che hanno forte influenza sull'ecologia e notevole impatto sulla struttura regionale, sull'ambiente e sui consumatori, e l'opportunità di sostenere anche le piccole e medie imprese che soddisfano questi obiettivi, pur smerciando i loro prodotti sui mercati regionali o nazionali;

- che l'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, che sostituisce i sistemi nazionali in materia di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, limita la possibilità di chiedere la registrazione di una IGP o di una DOP alle associazioni formate da produttori interessati al medesimo prodotto, per cui si propone di modificare detto articolo affinché la registrazione possa essere richiesta da un'associazione formata da altre associazioni e/o da produttori interessati a diversi prodotti agricoli o alimentari, conformemente all'articolo 2, par. 2, lettere a) o b) dello stesso regolamento;

- che nelle zone svantaggiate, di cui occorre potenziare lo sviluppo conformemente al Regolamento (CEE) n. 2081/92, operano piccoli produttori i quali avrebbero notevoli difficoltà a sostenere i costi di applicazione del regolamento all'esame;

- che bisogna fornire agli operatori gli strumenti e i mezzi economici necessari per valorizzare i loro prodotti assicurando la protezione dei consumatori da pratiche abusive e che per tale motivo il Regolamento (CEE) n. 2081/92 deve dare agli operatori di diversi prodotti agricoli o alimentari la possibilità di riunirsi in un'unica associazione, onde ridurre i costi e facilitare la commercializzazione dei prodotti;

- che, oltre a quelli conformi ai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92, vanno presi in considerazione anche prodotti che esulano dal campo d'azione di questi ultimi, ma che sono ugualmente importanti per lo sviluppo rurale e per il miglioramento del reddito delle piccole aziende agricole.

Anche per questi prodotti occorre un sostegno alla commercializzazione, nella misura in cui, in sede di produzione, elaborazione, trasformazione e commercializzazione, si rispettino i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e la normativa comunitaria.

Come è noto, tali prodotti vengono venduti sostanzialmente all'interno della zona di produzione. Pertanto occorre assicurare che anche in questi casi i prodotti possano essere reclamizzati con l'aiuto di fondi pubblici. Solo così le piccole aziende agricole potranno attirare l'attenzione sui loro prodotti,

ha adottato all'unanimità il 14 novembre 2001, nel corso della 41a sessione plenaria, il seguente parere.

Raccomandazioni

Il Comitato delle regioni

1. Chiede alla Commissione europea di rivedere, alla luce di quanto precede, i Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2081/92 e 2082/92 e di introdurre, all'occorrenza, le raccomandazioni oggetto del presente parere nella proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

2. Ritiene che tale proposta di modifica del Regolamento (CEE) n. 2081/92 debba consentire sia alle associazioni di produttori e/o trasformatori, sia a questi ultimi da soli, di riunirsi in un'associazione anche quando siano interessati a diversi prodotti agricoli e alimentari coperti dai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92.

3. Propone che la Commissione preveda la possibilità di utilizzare anche marchi di origine per la commercializzazione di prodotti agricoli o alimentari di diversa natura, coperti dall'articolo 2, par. 2 lettera a) o b) del Regolamento (CEE) n. 2081/92, purché di elevate e controllate qualità, e prodotti in uno Stato membro e/o in una regione determinata.

4. Chiede che si contempli la possibilità di registrare tale indicazione geografica e che si garantisca la protezione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

5. Chiede infine alla Commissione di eliminare il divieto di sostegno alla promozione e alla pubblicità nella regione o nello Stato membro di origine, previsto al punto 38 della sezione 4.1. della proposta di orientamenti comunitari per gli aiuti nazionali alla pubblicità dei prodotti agricoli citati all'Allegato I del Trattato.

6. È opportuno prevedere che le spese derivanti dalle azioni preparatorie per il riconoscimento delle IGT e delle DOP dei prodotti agricoli ed alimentari, con particolare riferimento alle zone coinvolte nelle politiche di coesione, vengano finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos Chabert

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

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