Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000IR0431

    Parere del Comitato delle regioni su "La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali"

    GU C 107 del 3.5.2002, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000IR0431

    Parere del Comitato delle regioni su "La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali"

    Gazzetta ufficiale n. C 107 del 03/05/2002 pag. 0005 - 0008


    Parere del Comitato delle regioni su "La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali"

    (2002/C 107/03)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    visto l'articolo 203 del Trattato che apre la possibilità di una piena partecipazione dei membri dei governi delle regioni alle attività del Consiglio dell'Unione europea, affermando che: "Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascun Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il Governo di questo Stato membro",

    visto che il diritto di partecipazione degli enti regionali e locali alla definizione delle politiche e delle scelte dell'Unione europea contribuisce a meglio realizzare l'obiettivo fondamentale dell'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea per cui: "le decisioni siano prese nel modo(...) il più vicino possibile ai cittadini", e concorda con il principio di sussidiarietà così come definito dall'articolo 5 del Trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui la Comunità interviene, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati a livello nazionale o regionale e locale,

    visti i pareri e le risoluzioni in cui il Comitato ha auspicato la piena e generalizzata applicazione di questo diritto e quindi il più ampio coinvolgimento degli enti regionali e locali nella definizione delle politiche europee, e specificamente:

    - il parere in merito alla "Revisione del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce le Comunità europee" (CdR 136/95)(1);

    - il parere complementare sul tema "Applicazione del principio della sussidiarietà nell'Unione europea" (CdR 136/95);

    - la relazione su "I poteri regionali e locali, attori dell'unione politica dell'Europa" (CdR 282/96 fin);

    - il parere "Verso un'autentica cultura della sussidiarietà un appello del Comitato delle regioni" (CdR 302/98 fin)(2);

    - la Risoluzione del 3 giugno 1999 sulla "prossima Conferenza intergovernativa" (CdR 54/1999 fin)(3);

    - il parere sull'"Applicazione della normativa UE da parte delle regioni e degli enti locali" (CdR 51/1999 fin)(4);

    - la "Dichiarazione finale" che i membri del Comitato delle regioni, i presidenti delle regioni e i sindaci delle città e dei comuni europei hanno approvato in occasione del convegno "Nuove forme di governo in Europa: verso maggiore democrazia e prossimità" tenutosi a Lille il 9 novembre 2000 (CdR 379/2000 fin);

    - la Risoluzione sui "Risultati della Conferenza intergovernativa 2000 e la discussione sul futuro dell'Unione europea" (CdR 430/2000 fin)(5),

    vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 12 dicembre 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere sul tema "La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali" e di incaricare la Commissione "Affari istituzionali" della preparazione di detto documento,

    visto il progetto di parere adottato all'unanimità il 5 ottobre 2001 dalla Commissione "Affari istituzionali" (Relatori: Martini, Presidente della regione Toscana I/PSE e Schausberger, Presidente del governo del Land Salisburgo - A/PPE) (CdR 431/2000 riv. 2),

    visto il punto 12 della "Dichiarazione finale della Prima Conferenza Parlamento europeo/enti locali dell'Unione europea: per un'Europa democratica e solidale" dell'ottobre 1996, PE 219.693/def., in cui si invitano gli Stati membri a facilitare la partecipazione effettiva delle regioni dotate di poteri legislativi ai Consigli dei ministri dell'Unione europea,

    considerato che posizioni in favore della partecipazione delle regioni e degli enti locali alla definizione delle politiche e delle scelte dell'Unione europea sono state espresse:

    - nella "Dichiarazione sul regionalismo in Europa dell'Assemblea delle regioni d'Europa" del 1996;

    - nel "Progetto di carta europea dell'autonomia regionale" adottata nel 1997 dal Congresso dei Poteri locali e Regionali d'Europa del Consiglio d'Europa;

    - nel dibattito sul rapporto del Gruppo di lavoro istituito dal Segretario generale del Consiglio (rapporto Trumpf-Piris): "Il funzionamento del Consiglio nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione", Bruxelles 1999, nel corso del quale i Länder tedeschi ed austriaci hanno presentato le loro posizioni favorevoli alla partecipazione delle regioni ai lavori del Consiglio;

    - nelle iniziative dell'Assemblea delle Regioni d'Europa e del Consiglio d'Europa dove, con la partecipazione di molte regioni dei paesi candidati all'adesione è stata formulata con forza la richiesta di partecipazione delle regioni, anche quelle dei futuri Paesi membri dell'Unione europea, all'attività legislativa europea;

    - nel capitolo 3.1 "Arrivare ai cittadini tramite la democrazia regionale e locale" del Libro bianco sulla governance europea (COM(2001) 428 def.) del 25.7.2001;

    ritenuto opportuno esprimere la posizione del Comitato delle regioni su tale tema, anche per contribuire al processo di riflessione sul futuro dell'Unione europea che porterà alla Conferenza Intergovernativa del 2004 e in relazione al quale si è aperto il dibattito nell'ambito del Libro bianco sulla governance europea,

    ha adottato all'unanimità in occasione della 41a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 14 novembre) il seguente parere.

    Posizioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni

    1. Le proposte generali

    Il Comitato delle regioni

    1.1. conferma la disponibilità delle regioni e degli enti territoriali locali rappresentati al suo interno a mettere a profitto le loro esperienze, nonché le loro competenze specifiche, al fine di dare piena applicazione all'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea in base al quale, nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, "le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini";

    1.2. esprime la convinzione che la partecipazione diretta delle regioni ai lavori del Consiglio (articolo 203 del Trattato CE) nell'ambito delle delegazioni degli Stati membri realizzi un'Europa più prossima ai cittadini, attraverso il coinvolgimento di più livelli di governo;

    1.3. ricorda agli Stati membri i cui ordinamenti prevedono regioni con potestà legislativa la richiesta contenuta nella dichiarazione finale della "Prima Conferenza Parlamento europeo/Enti locali dell'Unione europea: per un'Europa democratica e solidale", di adottare adeguate misure istituzionali a livello nazionale per una partecipazione efficace dei rappresentanti dei governi regionali al Consiglio dell'Unione;

    1.4. conferma che le regioni legittimate dal punto di vista democratico con competenze legislative, attraverso un più forte coinvolgimento nel processo legislativo, possono garantire maggiore trasparenza e vicinanza alle esigenze dei cittadini, come è stato anche espresso nella "Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea" e si aspetta che come premessa della Conferenza intergovernativa del 2004 venga stabilita una più chiara delimitazione delle competenze;

    1.5. riconosce i differenti compiti e competenze attribuiti alle regioni ed agli enti territoriali locali all'interno dei singoli Stati membri. Il Comitato fa riferimento soprattutto alle competenze legislative di cui dispongono le regioni in Finlandia (Isole Ålands), Belgio (tre regioni, tre comunità), Germania (sedici Länder), Austria (nove Länder), Spagna (diciassette comunità autonome), Portogallo (due regioni autonome), Regno Unito (tre parlamenti, ovvero assemblee regionali), Italia (venti regioni e due province autonome). I suddetti enti territoriali, mediante la legislazione ed una particolare responsabilità nei confronti dei propri cittadini, conferiscono alla politica una legittimazione specifica;

    1.6. richiama l'attenzione di tutti i livelli di governo d'Europa sulla circostanza che il processo di crescita della partecipazione delle regioni alle decisioni ed alle scelte delle istituzioni europee, e in primis del Consiglio, contribuisce ad aumentare la legittimazione democratica di tali istituzioni e rappresenta una grande potenzialità per far crescere in tutti gli Stati membri la coscienza degli ideali e delle capacità di sviluppo dell'Unione europea e per valorizzare nello stesso tempo le peculiarità e le specificità di tutte le regioni e di tutti gli enti locali d'Europa. Le possibilità di coinvolgimento degli enti locali e regionali dovrebbero essere estese e rafforzate, tenendo conto delle diverse circostanze degli Stati membri.

    2. Il coordinamento tra i livelli di governo in ambito nazionale

    Il Comitato delle regioni

    2.1. apprezza la prassi adottata in numerosi Stati membri di mettere a disposizione delle Regioni e degli enti territoriali locali informazioni relative allo sviluppo delle politiche europee, nonché alle linee guida nazionali in materia e di dare loro l'opportunità di esprimersi in merito; rimanda tuttavia all'analisi contenuta nel Libro bianco sulla governance europea, secondo la quale si ha l'impressione che i governi nazionali non coinvolgano in modo adeguato i soggetti regionali e locali alla preparazione delle loro posizioni in materia di politiche dell'UE;

    2.2. auspica che all'interno di ogni Stato membro le posizioni nazionali sulle questioni europee siano definite attraverso la crescita dei processi di coinvolgimento e di coordinamento fra i livelli nazionali, regionali e locali;

    2.3. esprime la convinzione che alla luce di tali processi, tutti gli Stati membri dell'Unione europea debbano impegnarsi a far crescere i metodi di coinvolgimento degli enti regionali e locali nei processi di definizione delle politiche e delle scelte europee. In tal modo sarà possibile, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle diverse articolazioni costituzionali di ciascun Stato, mettere a disposizione di tutti i livelli decentrati i benefici e le occasioni di sviluppo economico, sociale e territoriale che le politiche europee offrono;

    2.4. saluta con favore, ai fini del rafforzamento della legittimità democratica delle decisioni, l'ampliamento della partecipazione delle Regioni, degli enti territoriali locali e delle loro Associazioni rappresentative a livello nazionale, al processo di formazione di una posizione nazionale nelle materie riguardanti l'Unione europea all'interno degli Stati membri, nei casi in cui il diritto dell'Unione europea riguardi le competenze o i campi d'intervento delle regioni e degli enti territoriali locali, e raccomanda che tali diritti di informazione e di partecipazione siano garantiti su di un piano giuridico elevato;

    2.5. esorta gli Stati membri ad estendere questi procedimenti di informazione e consultazione a quegli ambiti che possano essere interessanti per le regioni e gli enti territoriali locali;

    2.6. fa notare che tale partecipazione diretta presuppone un efficace sistema di formazione della volontà statale a livello interno. Nondimeno, ciò non deve comportare un ostacolo al fatto che le regioni abbiano effettivamente una partecipazione diretta ed attiva in sede comunitaria. I processi e gli organi attraverso cui si esprime la partecipazione, sono diversi da Stato a Stato. Contemporaneamente, la partecipazione diretta consentirà un maggiore avvicinamento e una maggiore solidarietà tra le regioni dello stesso Stato nella definizione e nella difesa dei loro punti di vista; nello stesso tempo, la partecipazione diretta deve riuscire ad esprimere i comuni interessi, espressi sia dalle regioni, sia dalle Associazioni degli enti locali, che si sono manifestati nell'ambito dei processi di coordinamento svoltisi all'interno dello Stato;

    2.7. si congratula per il sostegno della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo che nella sua relazione su "La riforma del Consiglio" (PE 294.777) ritiene "che un buon coordinamento a monte delle decisioni comunitarie in seno a ciascuno Stato membro debba includere - in base alle rispettive regole costituzionali - meccanismi che associno alla preparazione del processo legislativo europeo i parlamenti nazionali e, negli Stati federali o fortemente regionalizzati, le regioni, con la loro eventuale partecipazione diretta in seno allo stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 203 del Trattato CE". Secondo la relazione, inoltre, "nel quadro della rivalutazione del Consiglio 'Affari generali' ... si potrebbe prevedere anche una procedura speciale per il coinvolgimento delle regioni dei paesi federali o fortemente regionalizzati";

    2.8. attende con interesse il rapporto commissionato dal Consiglio europeo di Helsinki sulle modalità del coordinamento interno negli Stati membri per le questioni comunitarie e sottolinea la necessità che gli Stati membri siano rappresentati in ciascuna formazione del Consiglio come essi ritengono opportuno in base alla propria organizzazione interna;

    2.9. confida che le regioni degli Stati membri verranno coinvolte nella preparazione del Consiglio europeo di Laeken, in cui, secondo il punto 17 delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Göteborg, devono essere concordate raccomandazioni di ulteriori misure per metodi di lavoro del Consiglio più efficaci dopo l'allargamento. Tali metodi devono garantire il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e regionali come si dice anche nella Dichiarazione sul futuro dell'Unione.

    3. La partecipazione dei rappresentanti dei governi regionali alle attività del Consiglio dell'Unione europea e del Comitato delle regioni ai Consigli informali

    Il Comitato delle regioni

    3.1. richiede la partecipazione diretta di rappresentanti degli enti territoriali regionali al Consiglio nell'ambito delle delegazioni degli Stati membri poiché ciò è di fondamentale importanza per un efficace funzionamento dell'Unione e riflette i principi di lealtà, collaborazione, cooperazione e fiducia tra le regioni e il rispettivo Stato nazionale; quanto allo sviluppo della partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni locali, si deve tener conto dei vari sistemi amministrativi degli Stati membri;

    3.2. richiede tale partecipazione al Consiglio in tutti i casi in cui sono coinvolte competenze regionali di natura legislativa, normativa o esecutiva o dove si trattino argomenti di particolare rilievo per l'intero sistema delle regioni e degli enti locali;

    3.3. conferma che i rappresentanti regionali debbono essere chiamati a pieno titolo a partecipare al Consiglio in quanto membri delle delegazioni nazionali, e che sono autorizzati ad assumere la guida della delegazione nazionale e all'occorrenza la Presidenza del Consiglio dei ministri. I partecipanti regionali nel Consiglio rappresentano la totalità delle regioni che dispongono di competenze nei settori in questione, ed esprimono posizioni concordate in seno all'intera delegazione nazionale. I meccanismi interni per la definizione della posizione della delegazione nazionale nel Consiglio, come anche il processo di nomina dei rappresentanti regionali di ciascun Stato membro devono essere regolamentati secondo le disposizioni legislative interne degli Stati membri;

    3.4. chiede la partecipazione dei rappresentanti regionali alle delegazioni nazionali poiché ciò costituisce un fattore di rafforzamento della posizione dello Stato membro, dando la possibilità di tenere contemporaneamente conto sia della distribuzione interna delle competenze e degli interessi, sia delle posizioni espresse dai livelli di governo locale nell'ambito dei processi di coordinamento nazionale, sia dell'azione unitaria dello Stato all'interno del Consiglio dell'Unione europea;

    3.5. richiede la partecipazione dei rappresentanti regionali ai seguenti organi del Consiglio:

    - gruppi di lavoro e gruppi ad hoc del Consiglio

    - Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)

    - riunioni del Consiglio nelle varie formazioni.

    La partecipazione anche a tutte le fasi di preparazione delle decisioni del Consiglio è necessaria affinché sia completa ed efficace la trattazione compartecipata di tutte le questioni specifiche di competenza e di interesse delle regioni e delle autonomie locali;

    3.6. richiede che, nei casi in cui per le regioni non esistano possibilità di rappresentanza formale nel Consiglio o nei suoi comitati preparatori, gli Stati membri garantiscano il confronto con le posizioni delle regioni e delle associazioni nazionali degli enti territoriali locali relativamente alle loro competenze o interessi;

    3.7. richiede la partecipazione del Comitato ai Consigli informali dedicati a politiche comunitarie che rientrino fra i settori di consultazione obbligatoria del CdR e che riguardino in particolare gli enti locali e regionali nell'ambito delle loro competenze. Tale partecipazione rafforzerebbe, effettivamente, la dimensione locale e regionale in seno al Consiglio dell'Unione e gioverebbe molto agli obiettivi di trasparenza e di prossimità che i capi di Stato e di governo si sono fissati nella Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione allegata al Trattato di Nizza;

    3.8. richiede dunque alle Presidenze future dell'Unione, ed in particolare a quelle belga e spagnola, di instaurare un meccanismo di partecipazione del Comitato ai lavori dei Consigli informali che permetta così al Comitato delle regioni in quanto organo politico dell'Unione europea di partecipare in modo stabile al dibattito politico comunitario;

    3.9. richiede, in ultimo, che in occasione della Conferenza intergovernativa del 2004 sia annesso al Trattato un protocollo che garantisca sia la partecipazione del Comitato delle regioni ai Consigli informali, che il coinvolgimento, anche a livello formale, delle regioni e degli enti locali ai processi decisionali dell'Unione europea.

    Bruxelles, 14 novembre 2001.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Jos Chabert

    (1) GU C 100 del 2.4.1996, pag. 1.

    (2) GU C 198 del 14.7.1999, pag. 73.

    (3) GU C 293 del 13.10.1999, pag. 74.

    (4) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 29.

    (5) GU C 253 del 12.9.2001, pag. 25.

    Top