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Document 92001E001813

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1813/01 di Torben Lund (PSE) alla Commissione. Maltrattamento di primati.

GU C 40E del 14.2.2002, p. 111–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E1813

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1813/01 di Torben Lund (PSE) alla Commissione. Maltrattamento di primati.

Gazzetta ufficiale n. 040 E del 14/02/2002 pag. 0111 - 0111


INTERROGAZIONE SCRITTA P-1813/01

di Torben Lund (PSE) alla Commissione

(13 giugno 2001)

Oggetto: Maltrattamento di primati

Sono sempre più numerose le denunce sporte da cittadini e da associazioni per la protezione degli animali, riguardanti l'indegno trattamento e le condizioni di vita assolutamente inaccettabili dei primati tenuti in un centro di sperimentazione olandese sovvenzionato dall'UE.

Giovani scimpanzé perfino di un anno vengono regolarmente allontanati dalle loro madri e isolati in gabbie dove non possono stare in piedi né muoversi liberamente. Lo scimpanzé allo stato di natura viene allattato dalla madre fino a due anni, e rimane vicino alla stessa fino a cinque anni. Parte delle scimmie ha pertanto subìto danni psichici e presenta comportamenti stereotipici, in particolare dondolamenti. Le scimmie che venivano precedentemente utilizzate per ricerche specifiche, sono ora considerate dai ricercatori inadatte allo scopo.

Risalta evidente, per ragioni etiche, finanziarie e per il benessere degli animali, la necessità di chiudere detto centro.

Ciò considerato, che cosa intende fare la Commissione affinché venga chiuso il centro olandese di sperimentazione sui primati il Biomedical Primate Research Centre (BPRC), sovvenzionato dall'UE?

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione

(26 luglio 2001)

Tutte le attività di ricerca che comportano l'uso di animali sono disciplinate dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986(1) concernente la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Nell'attuazione del Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) della Comunità (1998-2002)(2), la Commissione ha prestato la massima attenzione per quanto riguarda la sperimentazione animale e il benessere degli animali

L'allegato del Quinto programma quadro relativo al programma Qualità della vita e l'allegato del programma specifico Qualità della vita(3) specificano entrambi che le ricerche che prevedono l'uso di animali sono soggette a precise limitazioni e dovrebbero essere sostituite, laddove possibile, con test in vitro o con metodi alternativi. I proponenti, ivi compreso il Biomedical Resarch Primate Centre (BPRC), devono descrivere i metodi che intendono adottare per garantire il benessere degli animali e conformarsi alla regola delle tre R in materia di sperimentazione animale: raffinare le tecniche, ridurre il numero e rimpiazzare l'impiego di animali. Sempre nel contesto del programma quadro sono stati previsti stanziamenti per lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale.

Nell'ambito del programma specifico Qualità della vita, le proposte che sollevano problematiche importanti (come l'uso di primati non umani, la generazione di animali transgenici) sono state sistematicamente oggetto di una valutazione etica indipendente. I gruppi incaricati di dette valutazioni comprendono, fra l'altro, rappresentanti di organismi che tutelano il benessere degli animali. L'esame etico garantisce che tutte le ricerche in cui siano coinvolti degli animali siano realizzate conformemente alla direttiva 86/609/CEE e tiene conto dei vantaggi complessivi della ricerca proposta in relazione ai costi potenziali in termini di sofferenza degli animali. Prima dell'avvio delle attività di ricerca, i partecipanti ai progetti di ricerca devono inoltre ottenere l'autorizzazione degli enti responsabili a livello nazionale. Il BPRC, che è situato nel territorio comunitario ma è indipendente dalla Comunità; si è ufficialmente impegnato a soddisfare tutti requisiti nazionali legali ed etici.

La Commissione non intende impedire al BPCR di partecipare ai progetti finanziati dalla Comunità fintanto che questo centro ottiene le autorizzazioni necessarie dalle autorità nazionali.

(1) GU L 358 del 18.12.1986.

(2) Decisione 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 1999, GU L 26 del 1.2.1999.

(3) Decisione 1999/167/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche (1998 - 2002), GU L 64 del 12.3.1999.

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