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Document 92001E001693

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1693/01 di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione. Litorale di Gallipoli-Isola di Sant'Andrea.

GU C 40E del 14.2.2002, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E1693

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1693/01 di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione. Litorale di Gallipoli-Isola di Sant'Andrea.

Gazzetta ufficiale n. 040 E del 14/02/2002 pag. 0078 - 0079


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1693/01

di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Litorale di Gallipoli-Isola di Sant'Andrea

Il governo italiano ha autorizzato, accordando addirittura finanziamenti attraverso Sviluppo Italia, (almeno secondo notizie apparse sulla stampa), interventi di edilizia (residenze turistiche) sul Litorale di Gallipoli, isola di Sant'Andrea (Italia-Puglia).

Ciò è tanto più grave in quanto la zona è stata individuata come SIC (Sito di interesse comunitario) con il COD IT 9150015, come zona soggetta pertanto a particolare rispetto dell'ambiente.

E' disposta la Commissione ad intervenire tempestivamente per verificare la compatibilità di dette costruzioni con le esigenze di tutela ambientale?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(3 settembre 2001)

L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(1), prevede misure di conservazione per le zone speciali di conservazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 5 della medesima direttiva, tali misure si applicano anche ai siti di importanza comunitaria (SIC) che, in base all'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti, vengono adottati ai sensi della procedura dell'articolo 4, paragrafo 2. Finora non sono state designate zone speciali di conservazione e l'elenco dei SIC non è ancora stato adottato. Tuttavia, per quanto riguarda i siti di importanza comunitaria, ed in particolare quelli che ospitano habitat e specie prioritari, gli Stati membri hanno un certo obbligo di intervenire per garantire che gli obiettivi della direttiva non vengano messi a repentaglio. Anche in assenza di un elenco comunitario, gli Stati membri sono invitati almeno ad evitare tutte le attività che possono provocare un deterioramento delle condizioni dei siti proposti.

Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, il sito prescelto per la costruzione del complesso turistico sembra rientrare nel sito di importanza comunitaria IT9150015. Manca tuttavia una descrizione delle caratteristiche del progetto e degli effetti previsti sul sito.

La direttiva 92/43/CEE non vieta la costruzione di complessi turistici in aree naturali protette, ma richiede che i progetti che possono avere un impatto significativo su una zona speciale di conservazione siano soggetti al regime introdotto dalla direttiva. Nella fattispecie non vengono forniti elementi o circostanze che possano essere considerati una violazione di tale regime e il semplice fatto che venga concessa l'autorizzazione ad un progetto di complesso turistico non può ritenersi, di per sé, una violazione della direttiva.

Alla luce di quanto sopra non è pertanto possibile rilevare alcuna possibile violazione della direttiva 92/43/CEE.

Il progetto citato dall'onorevole parlamentare potrebbe invece rientrare nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(2), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997(3) (di seguito denominata direttiva VIA). Ai sensi di tale direttiva, gli Stati devono garantire che, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. I progetti disciplinati dalla direttiva sono indicati negli allegati. Nel caso dei progetti dell'allegato II, la direttiva prevede che gli Stati membri determinino, con un esame caso per caso o attraverso l'applicazione di soglie limite o di criteri, se il progetto debba essere sottoposto ad una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

Tuttavia, sulla base delle informazioni riferite dall'onorevole parlamentare, non si rileva alcuna circostanza che possa essere considerata una violazione della direttiva. Anche in questo caso, il semplice fatto che venga concessa l'autorizzazione ad un progetto di complesso turistico non può considerarsi, di per sé, una violazione della direttiva VIA; quest'ultima infatti non vieta la costruzione di tali complessi, ma subordina il rilascio dell'autorizzazione per tali progetti al regime istituito dalla direttiva medesima.

Alla luce di quanto sopra, allo stato attuale non è pertanto possibile rilevare alcuna eventuale violazione della direttiva 85/337/CEE, modificata.

La Commissione informa comunque l'onorevole parlamentare di avere già aperto un fascicolo sul progetto citato, a seguito di una lettera di denuncia. La denuncia è ora al vaglio. Se la Commissione dovesse riscontrare prove significative che, nel caso specifico, si registra una violazione del diritto comunitario, nella sua veste di custode dei trattati non esiterebbe ad adottare tutte le misure necessarie, compreso il procedimento di infrazione di cui all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, onde garantire il rispetto del diritto comunitario nel settore in questione.

(1) GU L 206 del 22.7.1992.

(2) GU L 175 del 5.7.1985.

(3) GU L 73 del 14.3.1997.

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