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Document 92001E000216

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0216/01 di Wilfried Kuckelkorn (PSE) alla Commissione. Indennità di dislocazione dei funzionari.

GU C 40E del 14.2.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E0216

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0216/01 di Wilfried Kuckelkorn (PSE) alla Commissione. Indennità di dislocazione dei funzionari.

Gazzetta ufficiale n. 040 E del 14/02/2002 pag. 0009 - 0010


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0216/01

di Wilfried Kuckelkorn (PSE) alla Commissione

(5 febbraio 2001)

Oggetto: Indennità di dislocazione dei funzionari

L'allegato VII, sezione 2, articolo 4 dello Statuto dei funzionari della CE disciplina il versamento della cosiddetta indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base.

1. Perché viene versata una siffatta indennità a funzionari che liberamente decidono di diventare funzionari europei e pertanto di vivere all'estero?

Si rilevano ulteriori discordanze. L'indennità viene concessa per l'intera durata del servizio, ivi compreso il calcolo della pensione, ai funzionari che non hanno la nazionalità dello Stato sul cui territorio esercitano la loro attività. Tuttavia ai funzionari che per cinque anni e mezzo, prima della loro entrata in servizio, abbiano soggiornato in maniera permanente sul territorio dello Stato di cui trattasi ovvero vi abbiano esercitato sempre in maniera permanente la loro principale attività professionale viene accordato soltanto un'indennità di espatrio pari al 4 %. Per contro chi abbia lavorato per un'organizzazione internazionale e in particolar modo per le Istituzioni europee riceve un'indennità del 16 %.

2. Come si può conciliare questa interpretazione dello Statuto dei funzionari e/o lo stesso statuto con i principi della parità di trattamento sanciti dalla giurisprudenza europea?

3. Perché il contribuente europeo è chiamato a fornire risorse tutt'altro che irrilevanti se considerate nel lungo periodo che, alla luce dei fatti suesposti, non vengono versate per promuovere la necessaria assimilazione?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(22 marzo 2001)

L'indennità di dislocazione ed analoghi benefici costituiscono componenti delle retribuzioni, generalmente e a buon diritto concesse nell'ambito di organizzazioni internazionali, ambasciate, rappresentanze permanenti o compagnie internazionali. Uno studio indipendente effettuato di recente ha confermato che la retribuzione dei funzionari comunitari a Bruxelles (inclusa l'indennità di dislocazione) è, in termini generali, paragonabile a quella di funzionari di Stati membri espatriati, di molto inferiore a quella del personale di pari qualifiche in servizio presso compagnie multinazionali e prossima a quella del personale equivalente in servizio presso altri organismi internazionali. Se si vuole mantenere una funzione pubblica europea indipendente e di buona qualità, con funzionari di elevato livello di capacità, efficienza ed integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile fra i cittadini degli Stati membri, tutte le istituzioni europee debbono esercitare una certa attrattiva come datori di lavoro.

Ne consegue che, contrariamente a quanto asserisce l'onorevole parlamentare, il fatto che i membri del personale abbiano scelto di trasferirsi all'estero non costituisce una ragione per non corrispondere loro l'indennità in parola. Senza tale indennità, infatti, quanti dovessero lasciare il proprio paese di origine per entrare al servizio delle istituzioni europee non si sentirebbero sufficientemente stimolati a fare una simile scelta. Deve essere possibile attirare funzionari da tutti gli Stati membri, inclusi quelli nei quali gli stipendi sono i più elevati e che offrono la più vasta gamma di impieghi competitivi. L'osservazione dell'onorevole parlamentare vale anche per altre categorie di funzionari che per ragioni di carriera debbono recarsi all'estero, come i diplomatici, il personale delle compagnie multinazionali ecc., ai quali vengono offerti incentivi analoghi e spesso più generosi perché i loro datori di lavoro sanno che ciò è necessario.

Il Libro bianco sulla Riforma della Commissione(1) del 1o marzo 2000 ha confermato che le condizioni globali di impiego, incluse quelle retributive, nella Commissione e nelle altre istituzioni europee, debbono essere mantenute attrattive e competitive se si vuole garantire una funzione europea indipendente, permanente e di alta qualità. Questo intento politico è stato approvato dal Parlamento nella Relazione Harbour sul Libro bianco Riforma della Commissione, adottata il 30 novembre 2000.

Relativamente alle condizioni specifiche alle quali l'indennità di dislocazione viene concessa, va osservato quanto segue:

- L'indennità di dislocazione è concessa conformemente allo statuto dei funzionari europei, adottato dal Consiglio previa consultazione con il Parlamento. Il suo obiettivo consiste nel compensare il funzionario degli oneri supplementari derivanti dal fatto di svolgere un'attività al di fuori del paese di origine; si pensi all'obbligo tassativo di lavorare in una o più lingue straniere, alla frequente perdita di entrate da parte del coniuge o del partner che accompagna il funzionario e alla necessità di mantenere stretti vincoli con il paese di origine durante l'intero periodo dell'attività lavorativa.

- L'indennità costituisce il mezzo più importante per operare una distinzione tra le retribuzioni dei funzionari che hanno la nazionalità del paese ospite e quelle di quanti hanno invece lasciato il proprio paese di origine per entrare al servizio di un'istituzione europea.

- L'indennità di dislocazione è concessa soltanto in misura strettamente proporzionale all'esistenza di una situazione di espatrio ed in circostanze rigorosamente definite nonché obiettivamente verificabili. Contrariamente a quanto asserisce l'onorevole parlamentare, essa è concessa unicamente durante il servizio attivo, quando cioè il funzionario ha l'obbligo di risiedere al di fuori del proprio paese di origine per ragioni connesse al servizio e non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dei diritti a pensione. Inoltre, la giurisprudenza relativa a tale indennità non ha mai sostenuto che essa contenga alcun elemento di discriminazione illegale tra i funzionari espatriati e quelli del paese ospite, dal momento che la differenza nella retribuzione è direttamente connessa alla diversità della situazione.

- Gli obblighi economici derivanti dal fatto di lavorare al di fuori del paese di origine non diminuiscono, in linea di massima, con il passare del tempo né sono resi meno gravosi da una graduale integrazione nel paese ospitante.

- Alcuni costi (si pensi ad esempio all'assistenza ai genitori infermi, al finanziamento degli studi scolastici ed universitari dei figli, oppure alla manutenzione di una casa nel paese di origine) possono invece - ed è quanto generalmente accade - aumentare con il trascorrere del tempo.

- L'indennità di espatrio di entità inferiore è concessa invece ai funzionari che non possiedono la nazionalità del paese ospite, ma che vi vivevano o lavoravano già prima, nella prospettiva di restarvi a lungo termine. E' per questo che i periodi di lavoro effettuati presso un'altra organizzazione internazionale od un'ambasciata, che corrispondono generalmente ad assegnazioni di durata limitata, non vengono presi in considerazione in questo contesto.

(1) COM(2000) 200 def.

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