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Dokument 52001AE1316
Opinion of the Economic and Social Committee on the "Proposal for a Council Regulation aiming to promote the conversion of vessels and of fishermen that were, up to 1999, dependent on the fishing agreement with Morocco"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco"
GU C 36 del 8.2.2002, lk 44–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco"
Gazzetta ufficiale n. C 036 del 08/02/2002 pag. 0044 - 0046
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco" (2002/C 36/08) Il Consiglio, in data 7 settembre 2001, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 36 e 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. Il Comitato economico e sociale ha incaricato il relatore generale Muñiz Guardado di preparare i lavori in materia. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 ottobre 2001, nel corso della 385a sessione plenaria, con 49 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni, il seguente parere. Il Comitato approva la proposta della Commissione fatte salve le seguenti osservazioni. 1. Osservazioni generali 1.1. La relazione illustra le ragioni alla base della proposta di regolamento ma non cita, in maniera esplicita, i seguenti aspetti: - il mancato rinnovo dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, che era il più importante accordo di pesca dell'Unione europea, presuppone la perdita di una zona di pesca "storica" per i pescherecci comunitari, cosa che presenta ripercussioni non solo a livello economico ma anche sul piano sociale. - Per il Comitato è estremamente importante che la proposta di regolamento preveda un intervento specifico concernente la diversificazione in tutte le regioni. Nonostante vengano menzionate in particolare solo tre regioni spagnole come direttamente interessate, ne esistono altre che lo sono in maniera indiretta: le regioni portoghesi dell'Alentejo (porto di Sesimbra) e dell'Algarve (porto di Olhao), la Comunità autonoma di Valenza e la città di Ceuta (Spagna) sono, anch'esse, interessate alla riconversione. - Di fronte ad un processo di riconversione tanto importante e che comporta conseguenze notevoli per i pescatori, per gli armatori e per tutti i settori direttamente e indirettamente interessati (trasformazione, cantieri, ecc.), il Comitato ritiene che sarebbe stato necessario prevedere un intervento specifico per le regioni colpite. - La relazione riconosce che molti pescatori non potranno trovare nuove possibilità d'imbarco; tuttavia, gli aiuti specifici ad essi destinati e previsti all'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 2792/1999 non hanno subito alcun incremento; ciò risulta discriminatorio in relazione con l'aumento proposto per gli armatori, non citato nella relazione, ma contenuto nel testo del regolamento (articolo 2). - Le misure specifiche previste nell'ambito di tale riconversione per i pescherecci e i pescatori dovranno servire da modello in caso di possibili situazioni che si potrebbero venire a creare in futuro nel quadro degli accordi di pesca dell'Unione europea. 2. Osservazioni particolari 2.1. Introduzione 2.1.1. Il contenuto dei considerando iniziali è corretto in quanto consente di dare un fondamento alla proposta di regolamento; tuttavia, il considerando n. 8 non precisa che, in caso di prepensionamento o di riconversione dei pescatori, si sarebbero dovute incrementare le contropartite economiche tenendo conto delle caratteristiche particolari di questa riconversione. 2.1.2. Inoltre, al considerando n. 11, sarebbe stato preferibile creare un'azione specifica destinata alla diversificazione delle zone costiere direttamente colpite dal mancato rinnovo dell'accordo. 2.1.3. Il Comitato invita la Commissione a tener conto delle osservazioni relative a questo argomento contenute nel parere attualmente elaborato in merito alla Politica comune della pesca. 2.2. Titolo I - Disposizioni generali 2.2.1. Articolo 1 Il paragrafo 1 stabilisce, che per poter beneficiare delle misure eccezionali, è richiesto un arresto temporaneo delle attività della durata di nove mesi, ma non spiega i motivi della fissazione di tale periodo che il Comitato ritiene totalmente discriminatorio nei confronti di quegli armatori e quei pescatori che hanno ripreso la loro attività (spesso su base temporanea e permettendo all'Unione europea e agli Stati membri interessati di risparmiare denaro in quanto non hanno beneficiato di alcun aiuto) quando nel periodo considerato la loro situazione può essere analoga a quella degli altri pescatori e armatori. 2.3. Titolo II - Misure derogatorie 2.3.1. Articolo 2 2.3.1.1. L'articolo 2, par. 1, lettera a) i) stabilisce un aumento del 20 % dei massimali di cui all'articolo 7, par. 5 del Regolamento (CE) n. 2792/1999. Sarebbe stato auspicabile un incremento del 30 % o del 40 % date le particolari circostanze di tale riconversione e tenendo conto anche del fatto che, al paragrafo 1, lettera c) ii) è previsto un aumento del 30 %. 2.3.1.2. Il paragrafo 1, lettera b), iii) stabilisce che l'età minima delle navi di cui all'articolo 7, par. 2 del Regolamento (CE) n. 2792/1999 è ridotta a 5 anni contro i 10 anni fissati dal regolamento citato. Nonostante tale riduzione sia un fatto positivo, si sarebbero potute prevedere delle eccezioni per eliminare o ridurre ulteriormente tale periodo. 2.3.1.3. Non bisogna dimenticare che esistono imbarcazioni recentemente costruite per svolgere attività di pesca in Marocco e che si trovano di fronte alla chiusura della zona di pesca. Ciascuno Stato membro interessato dovrà ricollocare tali unità se non si aprono facili sbocchi per l'esportazione. 2.3.1.4. La relazione che precede la proposta di regolamento contiene, alla seconda pagina, un capitolo intitolato "misure derogatorie" in cui si afferma, al secondo paragrafo, che è necessario agevolare l'arresto definitivo mediante il trasferimento verso un paese terzo "a prescindere dall'età della nave", anche se, alla fine del capitolo "azione specifica" della stessa relazione, viene proposta una ripartizione degli stanziamenti in percentuale per ciascuna misura (28 % massimo per l'esportazione di navi). 2.3.1.5. Tale ripartizione deve essere abbastanza flessibile da permettere al regolamento di coprire anche questi casi particolari di esportazione di navi nuove considerato che, oltretutto, l'età dell'imbarcazione, come viene riconosciuto nella relazione, non costituisce un criterio fondamentale per tali azioni specifiche. 2.3.1.6. Il paragrafo 1, lettera c) precisa che, in caso di riconversione verso un'altra attività, gli attrezzi di pesca possono essere sostituiti beneficiando di un aiuto pubblico, aumentando i massimali e senza bisogno di osservare un periodo minimo di attesa dopo i lavori di ammodernamento. Il Comitato valuta positivamente questo aspetto. 2.4. Titolo III - Azione specifica 2.4.1. Articolo 3 2.4.1.1. Al paragrafo 2, lettera b) iii) non è previsto un aumento delle misure a carattere socioeconomico. 2.4.1.2. Il paragrafo 3 presenta una ripartizione di stima, fissando un 40 % per la riconversione definitiva, un 28 % per il trasferimento definitivo e l'ammodernamento delle navi e un 32 % per le misure a carattere socioeconomico. 2.4.1.3. Nell'ambito delle attuali possibilità, bisognerebbe fare in modo che lo stanziamento di bilancio più consistente sia assegnato al mantenimento dell'attività mediante l'ammodernamento delle navi; per tale motivo è importante che l'UE sigli nuovi accordi di pesca, cerchi nuove zone di pesca, ecc. 2.4.2. Articolo 4 2.4.2.1. Al paragrafo 1, lettera d), si afferma che le misure del Regolamento (CE) n. 2792/1999 si applicano così come sono per quanto concerne l'importo massimo del premio per pescatore o per ogni singola nave. Tuttavia, i pescatori dovrebbero aver diritto ad un incremento dei massimali degli aiuti in linea con gli aumenti concessi alle imprese in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) i) e b) i). 2.4.2.2. Il paragrafo 2 stabilisce che in caso di concessione di un premio per la costituzione di una società mista, il richiedente deve fornire la prova di aver costituito una cauzione bancaria pari al 40 % del premio. Questo non favorisce la creazione di questo tipo di società in quanto, a parte il costo finanziario che comporta la cauzione bancaria, non si tratta del requisito più adatto per questi casi eccezionali. 2.4.2.3. Al paragrafo 3 si afferma che gli aiuti per l'ammodernamento restano soggetti alle disposizioni dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 2792/1999. Questo articolo, formulato in base alla proposta di regolamento che modifica il regolamento stesso, e sulla quale il Comitato sta attualmente elaborando un parere(1), prevede che le imbarcazioni di qualsiasi segmento appartenenti ad uno Stato membro nel quale un solo segmento di flotta non soddisfi gli obiettivi, non possano ricevere gli aiuti. 2.4.2.4. Anche se improbabile, il fatto che un altro segmento non soddisfi gli obiettivi del POP nei paesi interessati all'accordo col Marocco non dovrebbe ripercuotersi su questa misura specifica riguardante il Marocco. 2.4.2.5. Allo stesso paragrafo 3, ai pescatori non vengono riconosciuti aiuti pari a quelli concessi agli armatori, se si considerano gli incrementi stabiliti per questi ultimi. 2.4.3. Articolo 5 2.4.3.1. All'articolo 5 occorre specificare che le regole concernenti la procedura di versamento degli aiuti devono essere snelle e che i termini devono essere ridotti al massimo. Attualmente, infatti, la stragrande maggioranza delle navi sono inattive e gli aiuti che stanno ricevendo scadono il 31 dicembre 2001. Risulta pertanto di grande importanza una procedura speciale che eviti ritardi nei pagamenti. Bruxelles, 18 ottobre 2001. Il Presidente del Comitato economico e sociale Göke Frerichs (1) GU C 311 del 7.11.2001, pag. 3.