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Document JOC_2002_025_E_0496_01
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the provision of Air Navigation Services in the Single European Sky (COM(2001) 564 final — 2001/0235(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo [COM(2001) 564 def. — 2001/0235(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo [COM(2001) 564 def. — 2001/0235(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 25E del 29.1.2002, pp. 496–505
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo /* COM/2001/0564 def. - COD 2001/0235 */
Gazzetta ufficiale n. 025 E del 29/01/2002 pag. 0496 - 0505
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo (Presentata dalla Commissione) 2001/0235 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4], [4] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quando segue: (1) Gli Stati membri hanno ristrutturato a livelli diversi i loro prestatori nazionali di servizi di navigazione aerea aumentandone il livello di autonomia e libertà nella prestazione dei servizi. È sempre più necessario garantire in questo nuovo ambiente che siano rispettati i requisiti minimi di pubblico interesse. (2) Il rapporto del Gruppo ad alto livello sul Cielo unico europeo ha confermato la necessità di regole a livello comunitario che distinguano tra regolamentazione e prestazione di servizi e introducano un sistema di autorizzazione e un meccanismo di tariffazione per stimolare il rapporto costi-efficacia. (3) Il regolamento (CEE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le condizioni quadro per la creazione del Cielo unico europeo [5]. [5] GU C [...] del [...], pag. [...]. (4) Per creare il Cielo unico, si dovranno adottare misure per garantire la prestazione sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea coerenti con l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo quali previsti nel regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento sullo spazio aereo]; l'istituzione di un'organizzazione armonizzata della prestazione di tali servizi è importante per rispondere correttamente alla domanda degli utilizzatori dello spazio aereo e gestire in maniera sicura ed efficiente il traffico aereo. (5) Il controllo della conformità dei prestatori di servizi di navigazione aerea e di altri operatori interessati ai requisiti comunitari, quali stabiliti sulla base del presente regolamento, è principalmente un compito degli Stati membri; esso richiede un'adeguata indipendenza delle autorità che esercitano tale controllo rispetto ai prestatori di servizi di navigazione aerea. (6) Gli Stati membri possono affidare ad organizzazioni riconosciute la verifica e la certificazione della conformità dei prestatori dei servizi di navigazione aerea e di altri operatori interessati ai requisiti comunitari, quali stabiliti sulla base del presente regolamento. (7) Il buon funzionamento del sistema di trasporto aereo presuppone, anche per i prestatori di servizi di navigazione aerea, standard uniformi e di sicurezza elevata. (8) Possono essere proposte soluzioni per risolvere il problema della mancanza di controllori migliorando le procedure di formazione e licensing. (9) Pur garantendo la continuità della prestazione di servizi, sarà istituito un sistema comune di autorizzazione dei servizi di navigazione aerea come mezzo per specificare i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi di navigazione aerea. (10) Il sistema di autorizzazione fornirà i mezzi per controllare l'accesso all'attività. Esso deve tener conto della necessità di promuovere l'introduzione di nuovi servizi e nuove modalità di prestazione di servizi; le autorizzazioni devono pertanto predisporre il massimo controllo, compatibile con l'osservanza dei requisiti applicabili; è anche importante definire requisiti non discriminatori per la sede e il controllo di un prestatore di servizi, in particolare di servizi di traffico aereo, che chiede un'autorizzazione. (11) Bisogna allegare condizioni alle autorizzazioni per conseguire gli obiettivi di pubblico interesse, a beneficio degli utilizzatori dello spazio aereo e dei passeggeri del trasporto aereo; queste condizioni debbono essere obiettivamente giustificate in relazione al servizio di cui si tratta e devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. (12) L'armonizzazione delle condizioni allegate alle autorizzazioni e delle procedure associate al rilascio delle autorizzazioni dovrebbe facilitare in modo significativo la prestazione di servizi di navigazione aerea nella Comunità. (13) Occorre dare agli attuali prestatori di servizi della navigazione aerea un periodo di tempo ragionevole per adeguarsi ai requisiti del nuovo sistema di autorizzazione. (14) Le autorizzazioni devono essere reciprocamente riconosciute da tutti gli Stati membri per consentire ai prestatori di servizi di navigazione aerea di fornire servizi in uno Stato diverso da quello dove hanno ottenuto l'autorizzazione, entro i limiti permessi dalla sicurezza. (15) Nell'ottica di facilitare lo svolgimento sicuro del traffico aereo attraverso le frontiere degli Stati membri, nell'interesse degli utilizzatori dello spazio aereo e dei loro passeggeri, il sistema di autorizzazione dovrebbe fornire un quadro per consentire la designazione da parte degli Stati membri di prestatori di servizi per la prestazione di servizi di traffico aereo, a prescindere dal luogo dove sono stati autorizzati. (16) La prestazione di servizi ausiliari, servizi meteorologici e servizi di informazione aeronautica può essere organizzata in condizioni di mercato, tenendo conto delle speciali caratteristiche di tali servizi. (17) Bisogna rafforzare su base contrattuale la cooperazione tra prestatori di servizi, utilizzatori dello spazio aereo e altri operatori. (18) I prestatori di servizi di navigazione aerea devono istituire e mantenere una stretta cooperazione con le autorità militari responsabili di attività che possono influenzare il traffico aereo, attraverso opportuni accordi. (19) La contabilità di tutti i prestatori di servizi di navigazione aerea deve presentare la massima trasparenza; a tal fine la contabilità deve essere separata per ciascun servizio e centro di controllo. (20) L'introduzione di principi e condizioni armonizzati per l'accesso ai dati operativi deve facilitare la prestazione di servizi di navigazione aerea e le operazioni degli utilizzatori dello spazio aereo e degli aeroporti nel nuovo ambiente creato dal presente regolamento. (21) È necessario un quadro comunitario per garantire l'applicazione agli utilizzatori dello spazio di condizioni di tariffazione giuste, eque e trasparenti. (22) Le tariffe di uso devono fornire una compensazione per le strutture e i servizi forniti dai servizi di navigazione aerea; tali servizi e strutture per loro natura possono essere forniti soltanto dai prestatori stessi di servizi di navigazione aerea; data questa situazione di monopolio, il livello delle tariffe di utilizzazione deve essere correlato ai costi sostenuti per la prestazione di tali strutture e servizi, tenendo conto dell'obiettivo dell'efficienza economica. (23) Non vi sono discriminazioni tra gli utilizzatori dello spazio aereo nella prestazione di servizi di navigazione aerea equivalenti. (24) I servizi di navigazione aerea offrono determinate agevolazioni e servizi direttamente legati al funzionamento dell'aereo, i cui costi vanno recuperati secondo il principio "chi usa paga" ossia l'utilizzatore dello spazio aereo deve pagare per i costi che cagiona al punto di uso o il più possibile vicino ad esso. (25) È importante garantire la trasparenza dei costi cagionati da tali strutture o servizi; qualsiasi cambiamento apportato al sistema o al livello di tariffe deve pertanto essere spiegato agli utilizzatori dello spazio aereo; questi cambiamenti o gli investimenti proposti dai prestatori di servizi di navigazione aerea devono essere spiegati nel quadro di uno scambio di informazione tra i corrispondenti organi di gestione e gli utilizzatori dello spazio aereo. (26) Deve essere possibile modulare le tariffe per contribuire a massimizzare la capacità dell'intero sistema; gli incentivi finanziari sono un'utile maniera per accelerare l'introduzione di apparecchiature a terra o a bordo che aumentano la capacità, premiare prestazioni elevate oppure compensare gli inconvenienti legati alla scelta di rotte meno opportune. (27) La Commissione esaminerà la fattibilità di organizzare un aiuto finanziario temporaneo alle misure volte ad aumentare la capacità del sistema di controllo del traffico aereo in Europa nel suo insieme. (28) L'introduzione e l'applicazione di tariffe per gli utilizzatori dello spazio aereo devono essere costantemente e accuratamente rivedute dalla Commissione, con la partecipazione di EUROCONTROL, in cooperazione con le autorità nazionali di supervisione e gli utilizzatori dello spazio aereo. (29) Le prestazioni del sistema di servizi di navigazione aerea nel suo insieme a livello europeo devono essere costantemente esaminate per verificare l'efficacia delle misure adottate e proporre altre misure. (30) A causa della particolare sensibilità delle informazioni concernenti i prestatori di servizi, le autorità nazionali di supervisione non devono divulgare informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale senza pregiudizio dell'organizzazione di un sistema per monitorare e pubblicare le prestazioni dei prestatori di servizi. (31) In linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento, ossia promuovere la prestazione sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea, non possono essere ragionevolmente conseguiti dagli Stati membri individualmente e possono quindi, a causa delle dimensioni transnazionali di questa azione, essere meglio conseguiti dalla Comunità garantendo che le procedure di attuazione tengano conto delle condizioni locali specifiche. (32) Poiché le misure necessarie per attuare il presente regolamento sono misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6], esse devono essere adottate applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione. [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (33) Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione21 le misure di attuazione del presente regolamento devono essere adottate applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3 di detta decisione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Parte I Aspetti generali Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente regolamento si applica alla gestione e al funzionamento dei servizi di navigazione aerea civile, compresi i servizi di traffico aereo, i servizi meteorologici, i servizi di ricerca e salvataggio, i servizi ausiliari in materia di comunicazione, navigazione e infrastruttura di sorveglianza e i servizi di informazione aeronautica, quali specificati nell'allegato I al presente regolamento, in conformità e nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento quadro] che stabilisce il quadro per la creazione del Cielo unico. Articolo 2 (Definizioni) Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento quadro] valgono le definizioni seguenti: a) "autorità nazionale di supervisione": uno o più organismi, distinti e funzionalmente indipendenti dai prestatori di servizi di navigazione aerea, nominati da uno Stato membro di effettuare la supervisione dei prestatori di servizi di navigazione aerea; b) "organizzazione riconosciuta": un organismo, pubblico o privato, riconosciuto in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, che svolge lavori di valutazione per un'autorità nazionale di supervisione; c) "autorizzazione": un permesso rilasciato da uno Stato membro e che certifica l'idoneità di un prestatore di servizi di navigazione aerea a fornire un servizio specifico; d) "pacchetto di servizi": due o più servizi di navigazione aerea, come specificato nell'allegato I al presente regolamento; e) "servizi di traffico aereo": tutti i servizi di informazione di volo, i servizi di allerta, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di controllo del traffico aereo, ivi compresi servizi di controllo zonale, servizi di controllo dell'avvicinamento e servizi di controllo dell'aerodromo, quali individuati nell'allegato I al presente regolamento; f) "designazione": una nomina da parte di uno o più Stati membri, conformemente al presente regolamento, che affida a un prestatore di servizi la responsabilità di fornire servizi di traffico aereo su base esclusiva; g) "servizi ausiliari": servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza quali individuati nell'allegato I al presente regolamento; h) "blocco di spazio aereo": uno spazio aereo di dimensioni definite sopra la terra o sopra le acque nell'ambito del quale sono prestati servizi di navigazione aerea; i) "blocco funzionale di spazio aereo": uno spazio aereo di dimensioni definite in modo ottimale, sopra la terra o le acque, nell'ambito del quale sono prestati servizi di navigazione aerea; j) "dati operativi": informazioni e/o dati usati dai prestatori di servizi di navigazione aerea e dagli utilizzatori dello spazio aereo nello svolgimento delle loro attività operative; k) "tariffe": il prezzo legato ai costi operativi e di investimento di servizi di navigazione aerea e strutture connesse. Articolo 3 (Autorità nazionali di supervisione) 1. Ciascuno Stato membro istituisce autorità nazionali di supervisione per assumere le responsabilità e gli obblighi pertinenti conformemente ai requisiti del presente regolamento. Le autorità nazionali di supervisione sono indipendenti dagli organismi responsabili della gestione dell'operazione di servizi di navigazione aerea. Questa indipendenza è realizzata attraverso un'adeguata separazione, come minimo a livello funzionale, tra le autorità nazionali di supervisione e tali organismi. 2. L'autorità nazionale di supervisione garantisce opportunamente la sorveglianza e il controllo dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in materia di sicurezza e di operazioni sicure dei prestatori di servizi di navigazione aerea. A tal fine l'autorità nazionale di supervisione svolge adeguate ispezioni e indagini per verificare la conformità ai requisiti del presente regolamento. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali di supervisione e la informano delle misure prese per garantire la conformità alle disposizioni del paragrafo 1. Gli Stati membri interessati possono concludere un accordo sul ruolo di supervisione previsto dal presente articolo nei confronti dei prestatori di servizi regionali. 4. Gli Stati membri notificano qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 3 entro un mese dalla loro entrata in vigore. Articolo 4 (Organizzazioni riconosciute) 1. Nell'assumere i loro obblighi ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le autorità nazionali di supervisione possono decidere relativamente ai prestatori di servizi di navigazione aerea che operano sotto la loro responsabilità di ricorrere ad organizzazioni riconosciute per lo svolgimento, interamente o parzialmente, delle ispezioni e indagini. 2. Gli Stati membri possono riconoscere soltanto le organizzazioni che soddisfano i requisiti stabiliti conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo e che hanno presentato alle autorità nazionali di supervisione una richiesta di riconoscimento. 3. Un riconoscimento concesso da un'autorità nazionale di supervisione è valido nella Comunità. Le autorità nazionali di supervisione possono incaricare una qualsiasi delle organizzazioni riconosciute con sede nella Comunità di effettuare le ispezioni e le indagini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente regolamento. 4. Le organizzazioni riconosciute sono conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato II del presente regolamento, nonché a qualsiasi altra misura definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento, comprese le procedure per il rilascio del riconoscimento, il loro monitoraggio e le relazioni di lavoro, tra cui la responsabilità, tra organizzazioni riconosciute e le autorità nazionali di supervisione. Articolo 5 (Requisiti di sicurezza) 1. I requisiti di regolamentazione in materia di sicurezza di EUROCONTROL (ESARR) e le successive modifiche apportate da EUROCONTROL a tali requisiti sono individuati e adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento. La Commissione pubblica i riferimenti di tutti gli ESARR diventati obbligatori nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Le disposizioni del presente articolo non ostano l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) XXX/XX sull'istituzione di regole comuni nel settore dell'aviazione civile e sulla creazione di un'Agenzia europea della sicurezza aerea. Articolo 6 (Autorizzazioni e formazione dei controllori) La mobilità dei controllori del traffico aereo e le condizioni di formazione migliorate sono predisposte sulla base di una proposta approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in modo da coprire meglio a livello comunitario anziché nazionale il fabbisogno di controllori. Parte II Modalità di prestazione di servizi Articolo 7 (Sistema di autorizzazione) 1. Per facilitare la realizzazione di un ambiente armonizzato ai fini di una gestione e di un funzionamento sicuri ed efficienti dei servizi di navigazione aerea nella Comunità, la prestazione di servizi di navigazione aerea è soggetta ad un sistema di autorizzazione che certifica l'idoneità dei prestatori di servizi a prestare tali servizi. La formulazione e l'applicazione del sistema di autorizzazione di cui al presente articolo facilita l'introduzione di un ambiente armonizzato per la gestione e il funzionamento sicuri ed efficienti di servizi di navigazione aerea nella Comunità. 2. Gli Stati membri rilasciano e monitorano le autorizzazioni di servizi di navigazione aerea. Le autorizzazioni possono essere rilasciate per ciascun servizio separato di navigazione aerea, come specificato nell'allegato I al presente regolamento o per un pacchetto di tali servizi. 3. Gli Stati membri accettano qualsiasi autorizzazione rilasciata nella Comunità conformemente ai requisiti del presente articolo. Nessun prestatore di servizi di navigazione aerea stabilito nella Comunità è autorizzato ad operare nella Comunità se non ha ottenuto l'opportuna autorizzazione. Fatti salvi gli accordi e le convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente, i prestatori di servizi di traffico aereo sono di proprietà degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri e continuano ad essere tali, con un regime di proprietà diretta o di proprietà a maggioranza. In qualsiasi momento essi sono sotto il controllo effettivo di tali Stati membri o tali cittadini. 4. I prestatori di servizi di navigazione aerea conformi ai requisiti del sistema di autorizzazione, hanno diritto a ricevere un'autorizzazione ai fini di prestare servizi di navigazione aerea. A tal fine, i prestatori di servizi di navigazione aerea si rivolgono all'autorità nazionale di supervisione dello Stato membro dove hanno la sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale. 5. Le autorizzazioni specificano le condizioni in termini di diritti e obblighi dei prestatori di servizi che sono obiettivamente giustificate per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Le condizioni allegate alle autorizzazioni e le procedure per il loro rilascio sono: a) conformi alle linee generali dell'approccio di cui all'allegato III al presente regolamento; b) non discriminatorie, proporzionate e trasparenti; c) evitano qualsiasi conflitto di interessi nella gestione o nel funzionamento dei prestatori di servizi di navigazione aerea e garantiscono un accesso equo a tutti gli utilizzatori dello spazio aereo; d) riflettono la natura di pubblico interesse dei servizi di navigazione aerea e sono armonizzate. Il sistema di autorizzazione, comprese le condizioni armonizzate, relativamente ai vari servizi di navigazione aerea e alle pertinenti condizioni e procedure per il rilascio delle autorizzazioni sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento. 6. I prestatori di servizi di navigazione aerea, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a prestare i loro servizi, a condizione di rispettare le disposizioni del presente articolo entro un periodo di sei mesi a decorrere dall'adozione delle regole di attuazione per le autorizzazioni conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. Articolo 8 (Designazione di prestatori di servizi) 1. La prestazione di servizi di traffico aereo è soggetta ad un sistema di designazione che consente al prestatore di servizi di operare su base esclusiva in blocchi di spazio aereo specifici e che definisce gli obblighi e i requisiti dell'attività. Gli Stati membri designano i prestatori di servizi autorizzati a prestare servizi di traffico aereo rispetto allo spazio aereo sul loro territorio. A tal fine, gli Stati membri possono designare qualsiasi prestatore di servizi titolare di un'autorizzazione valida nella Comunità. 2. I servizi di traffico aereo che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono gestiti da un prestatore di servizi di navigazione aerea relativamente a blocchi specifici dello spazio aereo abilitano tale prestatore di servizi ad essere designato per gli stessi servizi negli stessi blocchi di spazio aereo per un periodo massimo di tre anni, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento sullo spazio aereo]. 3. Il rilascio delle autorizzazioni conferisce ai prestatori di servizi il diritto di prestare servizi come servizi ausiliari, servizi meteorologici e servizi di informazione aeronautica nella Comunità, previa notifica alle pertinenti autorità nazionali di supervisione degli Stati membri e alla Commissione dei blocchi di spazio aereo per i quali saranno prestati tali servizi. 4. I prestatori di servizi di navigazione aerea prestano i loro servizi in maniera aperta, non discriminatoria e trasparente. Questi servizi sono prestati conformemente alle condizioni delle pertinenti autorizzazioni e, ove del caso, delle pertinenti designazioni. 5. Circa i blocchi funzionali di spazio aereo, definiti conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento sullo spazio aereo] e nei casi in cui la configurazione di tali blocchi funzionali di spazio aereo si discosta da quella stabilita in base ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri designano prestatori di servizi per prestare servizi di traffico aereo in blocchi funzionali di spazio aereo. Se un blocco funzionale di spazio aereo si estende sul territorio di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati, entro un mese dall'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo, designano congiuntamente i prestatori di servizi. Tali prestatori di servizi sono notificati immediatamente alla Commissione. Articolo 9 (Relazioni tra prestatori di servizi) I prestatori di servizi di navigazione aerea possono avvalersi dei servizi di altri prestatori di servizi, in particolare per servizi ausiliari, servizi meteorologici e servizi di informazione aeronautica. In tali casi, i prestatori di servizi di navigazione aerea conferiscono carattere ufficiale alle loro relazioni di lavoro mediante accordi per iscritto o condizioni giuridiche equivalenti che stabiliscono in dettaglio i compiti e le funzioni assunti dai prestatori. Queste condizioni sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Articolo 10 (Relazioni con le autorità militari) 1. I prestatori di servizi di navigazione aerea prendono le iniziative necessarie onde stipulare per iscritto accordi o condizioni giuridiche equivalenti con le autorità militari per i blocchi di spazio aereo dove essi sono designati. Questi accordi o condizioni stabiliscono gli obblighi specifici di ciascuna parte, compresi il campo di applicazione e le procedure di scambio dati e di trasferimento di controllo dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento quadro]. Questi accordi o condizioni sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento. 2. Nella misura in cui gli Stati membri hanno entità distinte per la prestazione di servizi di traffico aereo nel settore civile e in quello militare, essi comunicano alla Commissione le modalità di cooperazione tra tali entità. Articolo 11 (Separazione di contabilità) 1. I prestatori di servizi di navigazione aerea, a prescindere dal loro sistema di proprietà o forma giuridica, elaborano, sottopongono ad audit e pubblicano i loro conti annuali conformemente alle norme internazionali di contabilità [7] adottate dalla Comunità. [7] Norme internazionali di contabilità elaborate dallo International Accounting Standards Board con sede a Londra. 2. Nel caso di pacchetti di servizi, i prestatori di servizi di navigazione aerea tengono separati nella loro contabilità interna, i conti per ciascun servizio come elencato nell'allegato I al presente regolamento e, ove opportuno, conti consolidati per altri servizi, non concernenti la navigazione aerea, come sarebbero tenuti a fare se i servizi in questione fossero prestati da imprese distinte. Quando i prestatori di servizi di traffico aereo operano all'interno di blocchi funzionali di spazio aereo, essi mantengono nella loro contabilità interna, conti distinti per ciascun centro di controllo responsabile per tale blocco. 3. I prestatori di servizi comunicano alla Commissione le regole per l'attribuzione di attività, passività, spese e entrate seguite dai prestatori di servizi nell'elaborare conti separati di cui al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, nonché la Commissione, hanno diritto di accesso ai conti dei prestatori di servizi. Articolo 12 (Accesso ai dati e protezione dei dati) 1. I dati operativi sono scambiati in tempo reale tra i prestatori di servizi e tra i prestatori di servizi e gli utilizzatori dello spazio aereo per facilitare le esigenze operative di entrambi. 2. L'accesso ai dati operativi è concesso a tutti i prestatori autorizzati di servizi di navigazione aerea, agli utilizzatori dello spazio aereo e ad altri operatori interessati su base non discriminatoria. 3. Ciascun prestatore di servizi stabilisce le condizioni standard di accesso ai suoi dati operativi per gli altri prestatori di servizi e gli utilizzatori dello spazio aereo. Le autorità nazionali di supervisione degli Stati membri approvano queste condizioni standard. Sono stabilite, ove opportuno, regole dettagliate concernenti tali condizioni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento. Parte III Regimi di tariffazione Articolo 13 (Regime di tariffazione) È istituito un servizio di tariffazione dei servizi di navigazione aerea che contribuisce a realizzare una maggiore trasparenza in materia di determinazione, imposizione e relativo controllo delle tariffe per gli utilizzatori dello spazio aereo. Questo regime di tariffazione è anche coerente con le disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944. Articolo 14 (Principi generali) 1. Un regime equo di tariffazione cura: a) la contabilità dei costi dei servizi di navigazione aerea sostenuti dai prestatori di servizi per conto degli utilizzatori dello spazio aereo; b) la ripartizione dei costi dei servizi di navigazione aerea tra categorie di utilizzatori e lo sviluppo di una politica di tariffazione. 2. Nello stabilire la base di costi per le tariffe, sono applicati i principi seguenti: a) Il costo da ripartire tra gli utilizzatori dello spazio aereo è il costo pieno di prestazione di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per l'interesse sull'investimento di capitale e il deprezzamento di attività nonché i costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione. b) I costi di cui tener conto sono quelli valutati in relazione a strutture e servizi, previsti e funzionanti ai sensi della 24ª edizione del Piano regionale di navigazione aerea dell'ICAO del 1998, European Region Doc. n. 7754, quale modificata il 16 dicembre 1999. c) I costi dei diversi servizi di navigazione aerea sono individuati separatamente, come stabilito all'articolo 11 del presente regolamento. d) Le sovvenzioni incrociate tra diversi servizi di navigazione aerea sono chiaramente individuate. e) I costi esterni al funzionamento di strutture e servizi per gli utilizzatori dello spazio aereo, come i costi ambientali, diventano una componente delle tariffe applicate agli utilizzatori, nella maniera più opportuna. f) I servizi di navigazione aerea possono produrre entrate sufficienti a superare tutti i costi operativi diretti e indiretti e a fornire una ragionevole remunerazione delle attività per contribuire ai necessari miglioramenti di capitale. 3. Le tariffe devono essere stabilite conformemente ai principi di non discriminazione, rispondenza ai costi, trasparenza ed efficienza: a) Le tariffe per la disponibilità di servizi di navigazione aerea sono stabilite in condizioni non discriminatorie. Non è fatta distinzione tra le tariffe applicate a diversi utilizzatori dello spazio aereo per l'uso dello stesso servizio in relazione alla nazionalità o alla categoria dell'utilizzatore dello spazio aereo. b) Le tariffe rispecchiano i costi dei servizi e delle strutture di navigazione aerea usati dagli utilizzatori dello spazio aereo che li originano. c) La trasparenza della base di costo per le tariffe è garantita. Sono stabilite norme per la fornitura di informazione, compresi i dati esistenti e futuri, da parte del prestatore di servizi e per effettuare esami delle previsioni, dei costi effettivi e delle entrate del prestatore. È predisposto uno scambio regolare di informazioni tra le autorità di supervisione nazionali, i prestatori di servizi, gli utilizzatori dello spazio aereo, la Commissione e EUROCONTROL. d) Le tariffe incoraggiano la prestazione sicura, efficiente ed efficace di servizi di navigazione aerea ai più bassi costi possibili e incentivano la prestazione di servizi integrati. Esse possono fornire incentivi quali vantaggi e svantaggi finanziari per i prestatori di servizi di navigazione aerea e/o per l'utenza dello spazio aereo. Possono altresì fornire entrate da destinare a progetti volti ad assistere categorie specifiche di utenti e/o prestatori di servizi di navigazione aerea, al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo. 4. Le regole di attuazione necessarie nei campi coperti dal presente articolo, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento. Articolo 15 (Esame delle tariffe) 1. La Commissione predispone il continuo esame della conformità delle tariffe ai principi e alle regole di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, con la partecipazione, in particolare, delle autorità nazionali di supervisione. La Commissione può stabilire i meccanismi necessari per avvalersi dell'esperienza di EUROCONTROL. 2. Su richiesta di uno o più Stati membri che ritengano che i principi e le regole non siano stati correttamente applicati, oppure di propria iniziativa, la Commissione svolge un'indagine su qualsiasi aspetto di non conformità o di non applicazione dei principi da parte dei prestatori di servizi. Entro due mesi dal ricevimento di una richiesta e previa consultazione del "Comitato Cielo unico", conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del presente regolamento, la Commissione prende una decisione sull'applicazione degli articoli 13 e 14 del presente regolamento e decide se il prestatore di servizi può continuare ad applicarli rispetto al principio o alla norma di cui si tratta. 3. La Commissione comunica la sua decisione agli Stati membri e al prestatore di servizi interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro il termine di un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese. Parte IV Disposizioni finali Articolo 16 (Regime di prestazioni) Sono stabilite regole dettagliate per la presentazione dell'informazione prescritta ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento quadro], conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento, per permettere di comparare e migliorare la prestazione di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico. La presentazione di queste informazioni: - promuove ampie prestazioni di una rete di prestatori di servizi di navigazione aerea nella Comunità; - offre una panoramica della capacità dei prestatori di servizi di navigazione aerea a prestare i servizi necessari; - migliora il processo di consultazione tra utenti dello spazio aereo e prestatori di servizi di navigazione aerea; - consente di individuare e promuovere le migliori pratiche. Articolo 17 (Adeguamento al progresso tecnico) 1. Ai fini dell'adeguamento allo sviluppo tecnico, possono essere apportate modifiche a: - gli allegati al presente regolamento, nella misura in cui le modifiche non ne estendano il campo di applicazione, - il riferimento al Regional Air Navigation Plan (piano regionale di navigazione) aerea dell'ICAO, come previsto all'articolo 14, paragrafo 2 del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento. 2. La Commissione pubblica le regole di attuazione adottate sulla base del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 18 (Riservatezza) 1. Le autorità nazionali di supervisione non divulgano l'informazione coperta dall'obbligo del segreto professionale, in particolare l'informazione sui prestatori di servizi, le loro relazioni commerciali o le loro componenti di costo. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità nazionali di supervisione di obbligare la divulgazione ove ciò è essenziale per l'espletamento dei loro doveri; in tal caso la divulgazione è proporzionata e tiene conto dei legittimi interessi dei prestatori di servizi nella tutela dei loro segreti commerciali. 3. Il paragrafo 1 non preclude la pubblicazione di informazioni sulle condizioni e la prestazione di servizi, che non comprendono informazioni di natura riservata, come stabilito dall'articolo 16 del presente regolamento. Articolo 19 (Procedure per il Comitato Cielo unico) 1. La Commissione è assistita dal "Comitato Cielo unico" come previsto all'articolo 7 del regolamento (CEE) XXX/XX [regolamento quadro]. 2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 di essa. 3. Il periodo previsto nell'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di un mese. 4. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 di essa. Parte V Entrata in vigore Articolo 23 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [...] [...] ALLEGATO I PORTATA E DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA Servizi di traffico aereo (1) Servizi di controllo di area: controllo del traffico aereo per i voli controllati in zone di controllo. Questo servizio è fornito per prevenire collisioni tra aerei e tra aerei e ostacoli nella zona di manovra e per accelerare e regolarizzare il flusso di traffico aereo. (2) Servizi di controllo di avvicinamento: servizi di controllo del traffico aereo per i voli controllati, in arrivo o in partenza. (3) Servizi di controllo di aerodromo: servizi di controllo del traffico aereo per il traffico dell'aerodromo. Altri servizi (4) Servizi di ricerca e salvataggio: servizi di assistenza ad un aereo in difficoltà e ai superstiti di incidenti aerei. (5) Servizi meteorologici: servizi che forniscono ad operatori, membri dell'equipaggio, unità di servizi di traffico aereo, unità di servizi di ricerca e salvataggio, aeroporti e altri soggetti addetti allo svolgimento o sviluppo della navigazione aerea le informazioni meteorologiche necessarie per svolgere le loro rispettive funzioni. (6) Servizi di informazione aeronautica: servizi forniti per assicurare il flusso di informazioni necessario per la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea internazionale. Servizi ausiliari (7) Servizi di comunicazione: servizi di comunicazione forniti per qualsiasi scopo aeronautico. (8) Servizi di navigazione: servizi di navigazione forniti per qualsiasi scopo aeronautico. (9) Servizi di sorveglianza: servizi di sorveglianza forniti per qualsiasi scopo aeronautico. ALLEGATO II REQUISITI MINIMI PER LE ORGANIZZAZIONI RICONOSCIUTE L'organizzazione riconosciuta deve: - poter documentare un'ampia esperienza nella valutazione di entità pubbliche e private nei settori del trasporto aereo, in particolare prestatori di servizi di navigazione aerea e in altri settori simili, in uno o più campi coperti dal presente regolamento; - avere approfondite regole e regolamenti per l'esame periodico delle entità sopra menzionate, pubblicate e continuamente aggiornate e migliorate attraverso programmi di ricerca e sviluppo; - non essere controllata da prestatori di servizi di navigazione aerea o da altri soggetti attivi commercialmente nella prestazione di servizi di navigazione aerea o di servizi di trasporto aereo; - disporre ampiamente di personale tecnico, manageriale, di supporto e di ricerca proporzionato ai compiti da svolgere; - essere gestiti e amministrati in maniera da garantire la riservatezza dell'informazione richiesta dall'amministrazione; - essere pronta a fornire informazioni pertinenti all'autorità nazionale di supervisione e alla Commissione; - aver definito e documentato la sua politica e i suoi obiettivi e il relativo impegno in materia di qualità e aver fatto quanto necessario affinché questa politica sia capita, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell'organizzazione; - aver sviluppato, attuato e mantenere un effettivo sistema interno di qualità sulla base di opportune parti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale e in conformità con le norme EN 45004 (organismi di ispezione) ed EN 29001, quali interpretate dai "Quality System Certification Scheme Requirements" di IACS; - essere soggetta a certificazione del suo sistema di qualità a cura di un organismo indipendente di revisore dei conti riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro in cui è situata. ALLEGATO III CONDIZIONI CHE POSSONO ESSERE ALLEGATE ALLE AUTORIZZAZIONI 1. Informazione generale concernente: - il titolare dell'autorizzazione; - una descrizione generale dello scopo dell'autorizzazione; - la conferma dell'autorità a rilasciare autorizzazioni dell'organismo che le rilascia; - riferimenti completi alla legislazione applicabile in base alla quale l'autorizzazione è rilasciata e utilizzata; - un'indicazione chiara del periodo di validità dell'autorizzazione; - il periodo di notifica necessario per il prestatore di servizi autorizzato a restituire l'autorizzazione o per l'autorità nazionale di supervisione a revocarla; - una definizione dei termini cui si fa riferimento nell'autorizzazione. 2. Condizioni concernenti: - la struttura organizzativa e la proprietà del prestatore di servizi, compresa la prevenzione di conflitti di interessi; - la solidità finanziaria del prestatore di servizi e l'assicurazione nei confronti dei rischi di responsabilità civile; - l'idoneità del titolare delle autorizzazioni, particolarmente in termini di esperienza e credibilità, sistemi e processi di gestione della sicurezza e della qualità, politiche di risorse umane; - la fornitura di informazioni che possono ragionevolmente essere richieste per verificare la conformità alle condizioni applicabili, compresa la periodica pubblicazione da parte del prestatore di servizi di piani commerciali, dati finanziari e operativi e notifica di eventi; - la gestione di attività importanti per la prestazione del servizio autorizzato, compresi capitale e risorse umane; - l'accesso non discriminatorio ai servizi degli utilizzatori dello spazio aereo e livello obbligatorio di prestazione di tale servizio, compresi livelli di sicurezza e interoperabilità; - la circoscrizione o restrizione di attività diverse da quelle concernenti la prestazione di servizi di navigazione aerea. - altre condizioni legali non specifiche dei servizi di navigazione aerea; - misure prese dagli Stati membri conformemente ai requisiti di pubblico interesse riconosciuti dal trattato, specialmente in relazione alla moralità e alla sicurezza pubbliche, tra cui l'investigazione di attività criminali e la politica pubblica.