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Document 92001E001769
WRITTEN QUESTION P-1769/01 by Luciana Sbarbati (ELDR) to the Commission. The electronic market and the safeguarding of designations of origin.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1769/01 di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione. Mercato elettronico e tutela delle denominazioni di origine.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1769/01 di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione. Mercato elettronico e tutela delle denominazioni di origine.
GU C 364E del 20.12.2001, pp. 201–202
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1769/01 di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione. Mercato elettronico e tutela delle denominazioni di origine.
Gazzetta ufficiale n. 364 E del 20/12/2001 pag. 0201 - 0202
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1769/01 di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione (12 giugno 2001) Oggetto: Mercato elettronico e tutela delle denominazioni di origine La globalizzazione e il commercio elettronico minano la proprietà intellettuale e le denominazioni tipiche, tanto che la loro difesa rappresenta oggi un'esigenza non più rinviabile. I prodotti tipici italiani sono minacciati. Sulla rete, infatti, le imitazioni di prodotti regionali viaggiano incontrollate e senza limitazione. C'è necessità di regole per reprimere tutte le pratiche commerciali scorrette che falsano la concorrenza internazionale, ingannano i consumatori e danneggiano i produttori. La decisione della Corte di Giustizia, attesa per il 6 giugno, potrebbe rivelarsi determinante per il futuro di prodotti quali: parmigiano, prosciutto, gorgonzola, vini e olio d'oliva. Gli attacchi alle produzioni tipiche arrivano in un momento in cui si sta discutendo di revisione della politica agricola comunitaria e si avvantaggiano quei prodotti di origine sospetta e di qualità discutibile. Come intende la Commissione europea intervenire per garantire l'applicazione di norme in grado di consentire il commercio leale delle produzioni agroalimentari di qualità specifica e per tutelare le PMI e le imprese artigiane che lavorano in questi settori? Per quali motivi non trova applicazione il regolamento (CEE) n. 2081/92(1) del Consiglio (quadro giuridico che protegge i consumatori dagli abusi e i produttori dalle appropriazioni indebite e che tutela le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari a livello comunitario) che viene citato dalla Commissione a risposta alla precedente interrogazione (P-0724/01(2)) dell'interrogante? È forse insufficiente? (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU C 235 E del 21.8.2001, pag. 240. Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione (30 luglio 2001) Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari. Come già indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-794/01 degli onorevoli Vinci e Bertinotti(1), la registrazione della denominazione a norma del suddetto regolamento conferisce ai produttori il diritto esclusivo di utilizzarla per i loro prodotti. È questo un diritto di proprietà industriale. La caratteristica essenziale del diritto esclusivo consiste nel fatto che a persone diverse dai produttori interessati non è consentito utilizzare la denominazione. L'articolo 13 del regolamento stabilisce l'esatto significato del termine uso e definisce i poteri di cui dispongono i detentori del diritto. Questi poteri sono estensivi. Il divieto riguarda tutte le prassi che facciano riferimento in modo qualsiasi ad un'indicazione geografica protetta in modo da trarre un vantaggio ingiustificato dalla sua reputazione. Il regolamento rafforza pertanto durevolmente la posizione dei produttori aventi diritto ad utilizzare la denominazione registrata per i loro prodotti. Il regolamento vieta specificamente le seguenti pratiche: - qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; - qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili; - qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; - qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Tuttavia, per consentire ai fabbricanti di conformarsi a queste norme, il regolamento prevede delle disposizioni transitorie in casi ben precisi: gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l'impiego delle denominazioni registrate secondo la procedura semplificata per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione. A determinate condizioni, può essere anche concesso un periodo transitorio per denominazioni registrate secondo la procedura ordinaria. Questo è il motivo per cui l'uso di talune designazioni è stato, in certi casi, ammesso in via temporanea per prodotti non conformi al disciplinare del prodotto registrato. Il citato regolamento costituisce sicuramente un quadro giuridico solido e ben articolato a garanzia dei produttori contro abusi e appropriazioni indebite. Ovviamente, non esiste alcuna garanzia efficace senza un sistema di ispezione. Il regolamento prevede che gli Stati membri siano responsabili dei controlli, nel cui ambito essi dispongono di un certo margine di manovra nell'organizzare i loro propri sistemi. Tuttavia, l'articolo 10 concerne soltanto il controllo delle denominazioni registrate e non tratta delle utilizzazioni illegali di dette denominazioni. Spetta agli Stati membri far osservare i diritti di proprietà concessi in virtù del regolamento; i tribunali nazionali sono competenti in merito ad ogni eventuale infrazione di detti diritti. La protezione in virtù del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ha valore unicamente a livello comunitario, salvo nel caso di accordi bilaterali o multilaterali. Inoltre, la Commissione ha partecipato attivamente a promuovere discussioni sulle opportune modalità atte a migliorare l'attuale livello di protezione di cui godono le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli ed alimentari nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà industriale attinenti al commercio (TRIPs). (1) GU C 350 E dell'11.12.2001, pag. 37.