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Document 92001E001718

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1718/01 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Interpretazioni diverse, secondo gli Stati membri per quanto concerne la partecipazione o l'esclusione di revisori e di verificatori ambientali all'atto dell'applicazione del Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

GU C 364E del 20.12.2001, pp. 189–190 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E1718

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1718/01 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Interpretazioni diverse, secondo gli Stati membri per quanto concerne la partecipazione o l'esclusione di revisori e di verificatori ambientali all'atto dell'applicazione del Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Gazzetta ufficiale n. 364 E del 20/12/2001 pag. 0189 - 0190


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1718/01

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Interpretazioni diverse, secondo gli Stati membri per quanto concerne la partecipazione o l'esclusione di revisori e di verificatori ambientali all'atto dell'applicazione del Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

1. Ricorda la Commissione che per quanto riguarda il regolamento sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) nelle prime due letture il Parlamento europeo ha accolto un emendamento inteso a privare i grandi organismi di controllo della propria posizione monopolistica di verificatori EMAS, in modo che anche revisori e verificatori ambientali indipendenti possano svolgere tale incarico, ma che tale emendamento non figura nel testo finale, adottato in terza lettura il 14 febbraio 2001 conformemente alla procedure di conciliazione?

2. Può la Commissione confermare che le pratiche finora adottate variano notevolmente da Stato membro a Stato membro, per cui in Germania singoli revisori possono avere l'incarico di cui sopra, mentre grandi istituti dei Paesi Bassi e della Danimarca cercano di impedirlo?

3. Sa la Commissione che nei Paesi Bassi gli ostacoli sono frapposti dal Road voor de Acreditatie (Consiglio di accreditamento) e, sulla sua scia, dalla Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen (fondazione per il coordinamento della certificazione dei sistemi di protezione ambientale), che hanno la possibilità di escludere i circa 80 verificatori ambientali dalla roccaforte inespugnabile degli organismi di certificazione?

4. Ha la Commissione preso atto nel frattempo della proposta di legge olandese n. 27683, il cui obiettivo è quello di modificare l'articolo 12 della legge sulla protezione dell'ambiente conformemente alla revisione del regolamento EMAS, ma che non tiene conto della libertà di prestazione di servizi prevista da tale regolamento? Ritiene la Commissione che questa proposta di legge sia compatibile con lo spirito del regolamento?

5. Quale interpretazione dà la Commissione del modo in cui revisori e verificatori ambientali indipendenti possono d'ora in poi partecipare a tali attività o venirne esclusi? Si considera valida da oggi l'interpretazione tedesca o l'interpretazione olandese-danese, oppure la Commissione accetta che in pratica continui a restare vigente un regolamento diverso secondo lo Stato membro, con ripercussioni diverse sulla posizione giuridica dei professionisti interessati?

6. Intende la Commissione consentire che si continui ad interpretare tale regolamento in modo diverso da Stato membro a Stato membro? In caso negativo, in che modo e quando intende risolvere tale problema?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(26 luglio 2001)

1. e 2. Il regolamento EMAS, sia nella sua versione originale(1) che in quella riveduta(2), non ha mai limitato l'accesso alla professione di verificatore ambientale EMAS ai soli organismi. Al contrario, il regolamento EMAS precisa che i sistemi di accreditamento nazionali possono accreditare come verificatori sia organismi che persone(3).

Questa facoltà di scelta spetta agli Stati membri, in nome del principio di sussidiarietà e permette in particolare di tener conto della struttura preesistente in materia di certificazione ambientale. A prescindere dall'opzione scelta dallo Stato membro, attraverso l'istituzione del suo sistema nazionale di accreditamento, i verificatori ambientali accreditati devono comunque essere indipendenti dalle attività che verificano.

Da notare infine che nel quadro del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento e del Consiglio del 19 marzo 2001(4), gli Stati membri hanno 12 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, per predisporre sistemi di accreditamento. È quindi difficile anticipare le scelte che essi compiranno in materia di accreditamento degli organismi e delle persone come verificatori EMAS.

Fatte queste premesse, non è per il momento possibile affermare che alcuni organismi di verifica impediranno l'accesso di persone all'accreditamento EMAS.

3. La nozione di verificatore ambientale discende unicamente dal regolamento EMAS ed il riferimento nell'interrogazione a 80 verificatori che potrebbero essere esclusi dalla verifica non è abbastanza chiaro. O si tratta di 80 verificatori ambientali accreditati conformemente al regolamento EMAS, oppure si tratta di persone che detengono altre competenze per le quali le condizioni di esercizio della professione non sono disciplinate dal regolamento EMAS. Al riguardo, va notato che il registro comunitario dei verificatori ambientali accreditati comporta soltanto sei verificatori per i Paesi Bassi.

4. Per il momento la Commissione non ha ricevuto ufficialmente il disegno di legge dei Paesi Bassi menzionato e non è quindi in grado di pronunciarsi sulla sua compatibilità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 761/2001.

5. e 6. Come già precisato ai punti 1 e 2, il regolamento (CE) n. 761/2001 lascia agli Stati membri la possibilità di scegliere il tipo di verificatori ambientali che saranno accreditati (organismi o persone o entrambi). L'esercizio di questa facoltà non può quindi essere inteso come una differenza interpretativa del regolamento. In ogni caso, il verificatore ambientale accreditato in uno Stato membro, sia che si tratti di un organismo che di una persona, può esercitare le sue funzioni in qualsiasi Stato membro, con riferimento al principio della libertà di prestazione di servizi ribadito all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 761/2001.

(1) Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), GU L 168 del 10.7.1993.

(2) GU L 114 del 24.4.2001.

(3) Cfr. allegato III A del regolamento (CEE) n.1836/93 e allegato V 5.1 del regolamento (CE) n. 761/2001.

(4) GU L 114 del 24.4.2001.

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