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Dokument 92001E001666

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1666/01 di Luigi Cocilovo (PPE-DE) alla Commissione. Non rispetto della Direttiva 85/337/CEE e della Direttiva 97/11/CEE.

GU C 364E del 20.12.2001, lk 174–175 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E1666

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1666/01 di Luigi Cocilovo (PPE-DE) alla Commissione. Non rispetto della Direttiva 85/337/CEE e della Direttiva 97/11/CEE.

Gazzetta ufficiale n. 364 E del 20/12/2001 pag. 0174 - 0175


INTERROGAZIONE SCRITTA P-1666/01

di Luigi Cocilovo (PPE-DE) alla Commissione

(1o giugno 2001)

Oggetto: Non rispetto della Direttiva 85/337/CEE e della Direttiva 97/11/CEE

Nei Comuni di Conegliano e San Vendemiano, nella Provincia di Treviso (Italia), è in fase di avanzata progettazione una infrastruttura viaria a quattro corsie, denominata Tangenziale sud. Il progetto di tale infrastruttura viaria rientra, per lunghezza e tipologia, tra quelli assoggettati dalla legislazione italiana alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, in attuazione della Dir. 85/337/CEE(1) All. B, così come modificata dalla Dir. 97/11/CEE(2). Tale infrastruttura comporta la grave ed irreversibile compromissione dell'ultima area agricola della città e degli itinerari naturalistici del fiume Monticano, già violati da inutili interventi edificatori che ne hanno alterato gli equilibri senza alcun vantaggio per la comunità cittadina (ad esempio, un palazzetto dello sport mai completato); l'opera è stata inoltre localizzata in prossimità di zone densamente popolate; pur essendo frequenti le inondazioni del fiume Monticano nell'area interessata, non sono mai stati compiuti studi idrogeologici della zona, neppure per il recente piano urbanistico comunale; non è mai stata considerata alcuna alternativa alla realizzazione dell'infrastruttura, sebbene tale opera possa essere localizzata in prossimità del corridoio autostradale che si trova poco distante, senza l'inutile compromissione dell'ambiente naturale ed abitativo; non è stata mai verificata la possibilità di liberalizzazione dell'autostrada a tre corsie, in grado di assorbire il traffico provinciale con la realizzazione di ulteriori innesti.

Può far sapere la Commissione quali iniziative intende intraprendere per assicurare il rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale sulla valutazione di impatto ambientale, unica procedura in grado di assicurare l'esame delle alternative mai considerate in sede di programmazione viaria e di progettazione dell'infrastruttura, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela della salute e di miglioramento della qualità della vita umana, di conservazione della varietà delle specie, dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione?

(1) GU L 216 del 3.8.1991, pag. 40.

(2) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 15.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 luglio 2001)

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(1) e della direttiva 97/11/CE, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, gli Stati membri devono garantire che, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione,

sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. I progetti cui si applica la direttiva sono indicati negli allegati. La Commissione ha il compito di garantire la corretta applicazione del diritto comunitario e, nel caso in questione, di valutare se nello Stato membro interessato la legislazione comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sia stata applicata correttamente.

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, i lavori citati nell'interrogazione potrebbero rientrare nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva (versione originaria o modificata).

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE (nella versione originaria o modificata) i progetti appartenenti alle classi dell'allegato I devono essere sottoposti a una valutazione secondo gli articoli da 5 a 10.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE (versione originaria) i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una VIA quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Tuttavia, si ritiene che gli Stati membri siano tenuti ad effettuare una pre-valutazione, per stabilire quali progetti dell'allegato II debbano essere soggetti alla procedura VIA.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE (versione modificata) per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri devono determinare, mediante un esame del progetto caso per caso o per mezzo di soglie o criteri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Per individuare la legislazione comunitaria da applicare è necessario verificare la data di presentazione della domanda di autorizzazione all'autorità competente: i progetti per i quali è stata presentata una domanda di autorizzazione ad un'autorità competente entro il 14 marzo 1999 sono disciplinati dalla direttiva 85/337/CEE (nella versione antecedente alla modifica del 1997).

La Commissione non è a conoscenza della situazione descritta dall'onorevole parlamentare e pertanto prenderà i provvedimenti necessari per raccogliere informazioni dettagliate sui fatti descritti e per garantire il rispetto del diritto comunitario.

(1) GU L 175 del 5.7.1985.

Üles