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Document 92001E001635
WRITTEN QUESTION E-1635/01 by Pere Esteve (ELDR) to the Commission. Property purchases in Majorca.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1635/01 di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione. Acquisto di beni immobili a Maiorca.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1635/01 di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione. Acquisto di beni immobili a Maiorca.
GU C 364E del 20.12.2001, pp. 164–165
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1635/01 di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione. Acquisto di beni immobili a Maiorca.
Gazzetta ufficiale n. 364 E del 20/12/2001 pag. 0164 - 0165
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1635/01 di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione (12 giugno 2001) Oggetto: Acquisto di beni immobili a Maiorca Stando agli ultimi studi compiuti dall'Università delle Isole Baleari, più del 15 % del territorio dell'isola di Maiorca appartiene attualmente a cittadini tedeschi. Nella parte nord dell'isola, la Serra de Tramuntana, la percentuale è del 25 % e in alcuni comuni la maggior parte dei terreni è già nelle mani di cittadini tedeschi. Secondo le stime del consolato tedesco a Maiorca, 90 000 tedeschi possiedono già degli immobili sull'isola. D'altra parte, i prezzi delle case nelle Isole Baleari sono aumentati del 26,6 % solo nell'ultimo anno facendone la comunità autonoma che ha registrato la maggiore crescita dei prezzi nel settore immobiliare. Recentemente la Commissione ha riconosciuto che l'acquisto di beni immobili è politicamente molto sensibile nella maggior parte dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea. In questo contesto, la Commissione ha presentato una proposta destinata a limitare l'acquisto di seconde case per un periodo di cinque anni. A suo tempo è stato del resto inserito nel trattato sull'Unione europea (protocollo n. 1) che la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie. Alla luce di questi precedenti ammessi dalle istituzioni europee e della situazione particolare delle Isole Balerari per quanto riguarda l'acquisto di beni immobili, è la Commissione al corrente di questa situazione? Dinanzi a questo problema relativo alle Isole Baleari, intende la Commissione adottare dei provvedimenti? Come spiega il fatto che alcune zone d'Europa beneficiano di questo tipo di protezione mentre una regione come quella delle Isole Baleari, che deve fare i conti con gli stessi problemi, non beneficia di alcuna protezione? Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione (31 luglio 2001) La libera circolazione dei capitali è una libertà fondamentale garantita dagli articoli 56-60 (ex articoli 73 B - 73 G) del trattato CE. L'articolo 56 riafferma il principio della completa liberalizzazione dei movimenti di capitali tra Stati membri già introdotto nella direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato(1). Il trattato CE non definisce i movimenti di capitali. Tuttavia, la Corte di giustizia utilizza la nomenclatura dei movimenti di capitali allegata alla direttiva summenzionata quale elenco indicativo, non esaustivo dei movimenti di capitali. Detta nomenclatura include tra le categorie di movimenti di capitali gli investimenti immobiliari, che comprendono sia gli investimenti immobiliari effettuati sul territorio nazionale da non residenti che gli investimenti immobiliari effettuati all'estero da residenti. Di conseguenza gli investimenti immobiliari nelle Baleari da parte di cittadini comunitari sono liberi. Qualsiasi restrizione di tali movimenti costituirebbe un'infrazione del trattato CE a meno che essa non sia consentita dall'articolo 57 o sia giustificata da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tuttavia, anche secondo la Corte di giustizia, tali eccezioni devono essere intese in senso stretto ed è esclusa qualsiasi interpretazione basata su considerazioni di tipo economico. Per quanto riguarda l'ultima domanda dell'onorevole parlamentare, la Commissione ricorda che le restrizioni danesi per l'acquisto di residenze secondarie rappresentano la sola deroga concessa specificamente ad uno Stato membro alla libera circolazione dei capitali all'interno della Comunità. Il protocollo n. 1 sull'acquisto di beni immobili in Danimarca costituisce parte integrante del trattato CE e non sono stati fissati limiti alla sua durata. Qualsiasi cambiamento di questa particolare disposizione richiederebbe una modifica del trattato CE accettata da tutti gli Stati membri, compresa la Danimarca, o un allentamento unilaterale da parte della Danimarca delle sue restrizioni. Per quanto riguarda i Paesi candidati all'adesione all'Unione sono state concesse alcune eccezioni temporanee al trattato CE nell'ambito dei negoziati d'adesione. Fra queste vi sono misure transitorie sugli immobili (terreni agricoli e forestali e residenze secondarie). A differenza del protocollo n. 1 queste misure sono tuttavia temporanee. (1) GU L 178 dell'8 luglio 1988.