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Document 92001E001488

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1488/01 di Jean-Claude Martinez (TDI) alla Commissione. Frodi connesse con le farine animali.

GU C 364E del 20.12.2001, pp. 125–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E1488

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1488/01 di Jean-Claude Martinez (TDI) alla Commissione. Frodi connesse con le farine animali.

Gazzetta ufficiale n. 364 E del 20/12/2001 pag. 0125 - 0126


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1488/01

di Jean-Claude Martinez (TDI) alla Commissione

(18 maggio 2001)

Oggetto: Frodi connesse con le farine animali

Al fine di lottare contro l'ESB o malattia della mucca pazza, nel luglio 1990 la Francia aveva vietato le farine animali per i bovini ed aveva rafforzato tale divieto nel luglio 1996 escludendo i materiali a rischio specifico (MRS) come il cervello, la milza o il midollo spinale.

Sembra tuttavia che dopo il 1996 varie migliaia di tonnellate di farine animali destinate ai bovini abbiano continuato ad essere prodotte e a circolare in maniera fraudolenta, come risulta da una recente causa.

Considerata la gravità di tali fatti e il pericolo per la salute umana, quali misure conta intraprendere la Commissione?

Pensa che sia opportuno reintrodurre le farine animali, perfino per i non ruminanti, come da essa suggerito?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(23 luglio 2001)

Le autorità giudiziarie francesi indagano sulla dichiarazione di frodi connesse con le farine animali. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode è informato degli sviluppi della situazione.

Sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate fino ad oggi dall'Ufficio alimentare e veterinario e tenuto conto della varietà dei test dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) praticati nei diversi Stati membri, la Commissione ritiene prematura una revoca della totale sospensione dell'utilizzo di farine di carni e ossa nell'alimentazione del bestiame d'allevamento. L'attuale divieto, la cui scadenza era prevista per il 30 giugno 2001, è stato pertanto prorogato. Nel frattempo continueremo ad impegnarci perché sia adottato dal Consiglio e dal Parlamento e, successivamente, applicato negli Stati membri il regolamento sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1).

Tale regolamento impone:

a) l'utilizzo nell'alimentazione animale di sottoprodotti provenienti unicamente da animali atti al consumo umano;

b) una totale separazione dei residui animali non destinati all'alimentazione animale nelle fasi di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento e utilizzo;

c) una completa separazione degli impianti di lavorazione delle carcasse destinate all'alimentazione animale da quelli per il trattamento di altri rifiuti animali e

d) disposizioni più restrittive in materia di rintracciabilità dei sottoprodotti animali (ivi incluso il controllo dei movimenti dei materiali a rischio specifico, grazie a sistemi di registrazione, documenti di accompagnamento o certificati sanitari, nonché all'etichettatura delle proteine animali e dei grassi destinati alla distruzione).

(1) GU C 96 E del 27.3.2001.

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