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Document 92001E001451

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1451/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Trasporto stradale di merci pericolose.

GU C 364E del 20.12.2001, pp. 115–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E1451

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1451/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Trasporto stradale di merci pericolose.

Gazzetta ufficiale n. 364 E del 20/12/2001 pag. 0115 - 0116


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1451/01

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Trasporto stradale di merci pericolose

Secondo notizie pubblicate dalla stampa, in Grecia la legge per il trasporto stradale di merci pericolose, sebbene entrata in vigore da un anno, viene violata da un gran numero di aziende che assicurano la produzione e il trasporto di prodotti chimici; pertanto, transitano sulle strade carichi pericolosi, sprovvisti degli indispensabili strumenti specifici di segnalazione e spesso di qualunque misura di sicurezza.

Le ragioni addotte per queste disfunzioni sono le seguenti:

- le esigue disponibilità economiche della maggioranza delle aziende che trasportano merci non consentono loro di dotarsi del necessario personale qualificato (chimici) per la valutazione delle merci;

- la carente preparazione in materia di sostanze pericolose da parte degli enti di polizia;

- il ritardo nella formazione del personale del Centro nazionale per i prodotti chimici, che dovrebbe contribuire alla realizzazione di controlli più sistematici.

Si prevedono misure di sostegno volte a favorire l'adeguamento ai nuovi requisiti dei trasportatori, ad impartire le conoscenze specifiche necessarie ai corpi di polizia, e a potenziare l'Istituto statale di chimica nelle sue attività di identificazione, classificazione, catalogazione e registrazione delle merci pericolose trasportate su strada?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(23 luglio 2001)

Il trasporto intracomunitario di merci pericolose su strada è disciplinato dalla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada(1) e successive modifiche, la quale ha introdotto norme uniformi sul trasporto suddetto, sia statale che interstatale.

Nel contesto della direttiva 94/55/CE, allo scopo di migliorare ulteriormente il livello di sicurezza del trasporto in questione, nonché di garantire un numero sufficiente di controlli e su base armonizzata, il Consiglio ha poi adottato la direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose(2).

In tale ambito è poi importante ricordare il ruolo fondamentale svolto dai consulenti per la sicurezza, nominati conformemente alla direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose(3).

Prima dell'introduzione delle norme comunitarie ricordate, in Grecia non esistevano disposizioni nazionali in tale settore. L'intera normativa è stata recepita in ritardo e per tale motivo contro il governo ellenico sono stati anche avviati alcuni procedimenti di infrazione. Attualmente la maggior parte della normativa comunitaria menzionata è già in vigore e sono in corso di adozione provvedimenti per la sua attuazione pratica.

La Commissione è consapevole della complessità della normativa in materia e delle metodologie per assicurarne il rispetto, nonché dell'entità delle risorse necessarie a tale scopo. Cionondimeno questo compito rimane di competenza degli Stati membri dato che a livello comunitario le risorse per la sicurezza dei trasporti sono molto limitate e non permettono azioni specifiche di questo tipo.

La Commissione, tuttavia, è fiduciosa nel fatto che in un prossimo futuro la situazione migliorerà anche in Grecia specialmente grazie alla recente attuazione da parte di detto Stato membro delle direttive 95/50/CE sui controlli stradali(4) e 96/35/CE sui consulenti per la sicurezza(5) e misure pratiche connesse.

(1) GU L 319 del 12.12.1994.

(2) GU L 249 del 17.10.1995.

(3) GU L 145 del 19.6.1996, completata dalla direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (GU L 118 del 19.5.2000).

(4) Recepita in Grecia con DP (Proedrikò Diatagura) n. 256/99, GU n. 209 dell'11.10.1999.

(5) Recepita in Grecia con DM (Koiní Ipourghí Apofasi) n. 64834-5491 - adeguamento della normativa greca alle disposizioni della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose e della direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, 13.10.2000.

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