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Document 92001E001425
WRITTEN QUESTION E-1425/01 by Cristiana Muscardini (UEN) to the Commission. Bread and food safety.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1425/01 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione. Pane e sicurezza alimentare.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1425/01 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione. Pane e sicurezza alimentare.
GU C 364E del 20.12.2001, pp. 107–108
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1425/01 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione. Pane e sicurezza alimentare.
Gazzetta ufficiale n. 364 E del 20/12/2001 pag. 0107 - 0108
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1425/01 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione (17 maggio 2001) Oggetto: Pane e sicurezza alimentare I recenti allarmi relativi alla sicurezza alimentare di alcuni prodotti, che hanno imposto drastiche decisioni nei confronti di certi animali, non devono far dimenticare che la questione sicurezza, e in particolare la tutela del consumatore, investe anche il prodotto che comunemente viene spacciato per pane, ma che talvolta pane non è, almeno fino a quando non verranno chiaramente stabiliti i prodotti che lo devono comporre. La continua espansione della produzione del pane cosiddetto industriale, fabbricato non più soltanto con farina di frumento, genera l'aprirsi di nuovi punti di vendita, a scapito delle fornerie di produzione artigianale. Tuttavia, la necessità di garantire la sicurezza alimentare, la qualità del prodotto, un'informazione corretta del consumatore ed una altrettanto corretta concorrenza, dovrebbe indurre il legislatore a meglio definire che cosa si intende per pane. Non ritiene la Commissione utile ed opportuno proporre una revisione della normativa che riguarda il pane e la specificazione chiara della denominazione pane artigianale, rispetto a quella di pane industriale? Condivide essa l'opinione che si debba definire pane solo quel prodotto alimentare fabbricato con farina di frumento, acqua, lievito, olio d'oliva (o burro, o strutto), con o senza sale? Non considera necessario, per garantire l'autenticità del prodotto e una corretta informazione del consumatore, che il pane industriale porti un'etichettatura indicante il luogo della sua fabbricazione? Non ritiene essa che il pane artigianale debba essere venduto nel luogo stesso della sua fabbricazione? Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione (23 luglio 2001) A livello comunitario non esiste una normativa che stabilisca disposizioni armonizzate per quanto riguarda la composizione del pane. Dal punto di vista della Commissione, una normativa del genere sarebbe di difficile realizzazione, considerando la grande varietà di prodotti e la molteplicità delle abitudini e delle tradizioni locali a tale riguardo. Tuttavia, come tutti i prodotti alimentari, i prodotti dei fornai sono compresi nelle disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(1). In base a tale direttiva, i prodotti, se venduti preconfezionati, devono essere muniti di un'etichettatura con indicazioni obbligatorie secondo le condizioni fissate nella direttiva, in particolare un elenco degli ingredienti, in modo tale che il consumatore disponga di informazioni che gli permettano di effettuare una scelta consapevole. Nei casi in cui i prodotti in questione siano messi in vendita non preconfezionati, l'informazione del consumatore resta obbligatoria, ma la sue modalità devono essere stabilite dagli Stati membri, ai sensi della direttiva 2000/13/CE. Per quanto riguarda l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza del prodotto alimentare, l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva suddetta prevede che esso va indicato qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore. Infine, la Commissione ritiene che l'obbligo di vendere certi tipi di prodotti sul luogo della loro fabbricazione lederebbe il principio fondamentale della libertà del commercio e dell'industria. (1) GU L 109 del 6.5.2000.