This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 92001E000676
WRITTEN QUESTION E-0676/01 by Monica Frassoni (Verts/ALE) to the Commission. Landing-stage for the amusement park Gardaland at Castelnuovo del Garda (Verona), Italy.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0676/01 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione. Imbarcadero per il Parco di divertimenti Gardaland, Castelnuovo del Garda (VR), Italia.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0676/01 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione. Imbarcadero per il Parco di divertimenti Gardaland, Castelnuovo del Garda (VR), Italia.
GU C 318E del 13.11.2001, pp. 98–99
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0676/01 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione. Imbarcadero per il Parco di divertimenti Gardaland, Castelnuovo del Garda (VR), Italia.
Gazzetta ufficiale n. 318 E del 13/11/2001 pag. 0098 - 0099
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0676/01 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione (8 marzo 2001) Oggetto: Imbarcadero per il Parco di divertimenti Gardaland, Castelnuovo del Garda (VR), Italia In risposta all'interrogazione E-2653/00(1) in cui si sollevava, tra le altre cose, la questione della necessità di sottoporre a procedimento di VIA la costruzione di un pontile sulla riva del lago, a servizio del parco di divertimenti Gardaland, in località Ronchi di Castelnuovo del Garda (VR), la Commissione rispondeva dicendo che il progetto di costruzione di un imbarcadero non figura in alcuna delle categorie di progetto elencate negli allegati delle direttive comunitarie in materia di VIA. La spiaggia interessata da tale progetto è però compresa nel sito SIC Basso Garda IT3210018, che tutela la fascia riparia a canneto della parte meridionale del lago. Tale infrastruttura, che permetterebbe l'attracco dei battelli della società Navigarda allo scopo di fare affluire i visitatori di Gardaland anche via lago, non avrebbe dunque un interesse pubblico vero e proprio, e le autorità proponenti non potrebbero appellarsi a ragioni imperative d'interesse pubblico. Non ritiene dunque la Commissione che il progetto di imbarcadero non dovrebbe interessare il sito SIC in questione, considerato il già elevato livello di degrado generalizzato della fascia riparia del lago di Garda a causa del turismo di massa? Può la Commissione vegliare affinché tale sito non venga compromesso da ulteriori progetti di trasformazione a fini turistici? (1) GU C 136 E dell'8.5.2001, pag. 68. Risposta comune data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-0676/01, E-0677/01 e E-0678/01 (11 maggio 2001) A complemento della risposta data all'interrogazione scritta E-2653/2000(1) dell'onorevole parlamentare concernente la realizzazione di un pontile sulla riva del Lago di Garda a servizio del parco di divertimenti Gardaland in località Ronchi di Castelnuovo del Garda (Verona) nel sito Basso Garda IT3210018, che è stato proposto come sito di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatich(2), la Commissione aggiunge le seguenti precisazioni. L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE stabilisce i requisiti per la protezione delle zone speciali di conservazione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 della medesima direttiva tali requisiti si applicano anche ai siti di importanza comunitaria (SIC) che, dopo essere stati inseriti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti (pSIC), sono designati secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Attualmente non sono state ancora designate le zone speciali di conservazione, nè è stato adottato l'elenco dei siti di importanza comunitaria. Ad ogni modo, per quanto concerne i siti di importanza comunitaria che sono stati proposti, in particolare nel caso in cui presentino habitat e specie prioritari, gli Stati membri devono assolvere daterminati obblighi per garantire il raggiungimento degli obiettivi della direttiva. Anche in mancanza di un elenco comunitario gli Stati membri devono perlomeno astenersi da qualunque iniziativa che possa arrecare danni al sito proposto. Il pSCI Basso Garda IT3210018 non racchiude habitat o specie prioritari. Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare e in mancanza di motivi concreti che giustifichino una denuncia per mancata applicazione del diritto comunitario, al momento non è possibile appurare violazioni della direttiva 92/43/CEE in questo specifico caso. I progetti stradali menzionati dall'onorevole parlamentare (per esempio il progetto della superstrada SS 450 che prevede la realizzazione di una strada a 4 corsie a scorrimento veloce a partire dal raccordo con l'attuale SS 11 presso Cavalcaselle fino al tratto est della bretella di Peschiera del Garda, al tronco che collega Rovizza con il tratto ovest della stessa bretella ed al collegamento tra Gardaland e l'autostrada A4) potrebbero essere soggetti ad applicazione della legislazione comunitaria sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) come stabilito nella direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(3). Non essendo a conoscenza della situazione descritta dall'onorevole parlamentare la Commissione procederà d'ufficio per raccogliere informazioni particolareggiate in materia e garantire l'osservanza del diritto comunitario. La Commissione ribadisce che spetta agli Stati membri vegliare affinché la normativa comunitaria sulla VIA non venga violata con l'espediente di suddividere i progetti in più parti. É bene valutare l'effetto cumulativo dei progetti laddove essi, presi nel loro insieme, rischino di esercitare un impatto significativo sull'ambiente. (1) GU C 136 E dell'8.5.2001, pag. 68. (2) GU L 206 del 22.7.1992. (3) GU L 73 del 14.3.1997.