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Dokumentum JOC_2001_240_E_0054_01

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali [COM(2000) 656 def. — 2000/0263(CNS)]

    GU C 240E del 28.8.2001., 54—59. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0656(02)

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali /* COM/2000/0656 def. - CNS 2000/0263 */

    Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0054 - 0059


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali

    RELAZIONE

    I. Introduzione

    1. Il trattato che istituisce la Comunità europea invita la Comunità e gli Stati membri a favorire la cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. Tale cooperazione si attua sullo sfondo dell'impulso dato dalla Comunità a un'istruzione di qualità e nel contesto della sua politica per la formazione, nel pieno rispetto dei contenuti e dei metodi indicati dagli Stati membri.

    2. I programmi comunitari d'istruzione e di formazione professionale, sia attuali che passati, hanno e continuano ad avere ripercussioni estremamente positive sullo sviluppo delle politiche e dei sistemi d'istruzione e di formazione degli Stati membri. Hanno contribuito all'emergere di uno spazio europeo per l'istruzione e la formazione professionale, in particolare favorendo la mobilità, ampliando il riconoscimento dei periodi di studio e formazione e creando reti transnazionali di cooperazione strutturale.

    3. Nel Libro bianco del 1995 Insegnare e apprendere - Verso la società conoscitiva, la Commissione afferma che con l'emergere della società conoscitiva occorre favorire l'acquisizione di nuove conoscenze e, a tal fine, fornire motivazioni all'apprendimento permanente.

    4. Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) hanno messo in evidenza il fatto che l'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza. Se l'Europa vuole raccogliere tali sfide e sfruttare le opportunità - in termini di crescita economica, potenziamento dell'occupazione e dei sistemi di previdenza sociale - che via via si presentano nell'attuale contesto in costante mutamento, occorre che gli Stati membri adattino i loro sistemi educativi e formativi alle esigenze della società conoscitiva.

    5. In questa nuova era di globalizzazione e interdipendenza la Comunità non può limitare la ricerca di nuove strategie in ambito educativo e formativo entro i propri confini geografici o quelli europei. Dovrà piuttosto agire di concerto con paesi e regioni al di fuori dell'UE, in particolare con quelli i cui sistemi educativi e formativi hanno raggiunto un elevato grado di sviluppo.

    6. La presenza in un paese di studenti, tirocinanti e docenti stranieri è, da un lato, considerata un indicatore della qualità attribuita al sistema educativo e formativo di quel paese e, dall'altro, rappresenta per il sistema educativo e formativo dello stesso una fonte di nuove idee e di potenziale arricchimento. I programmi di cooperazione con paesi terzi nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale contribuiscono a una maggiore comprensione degli standard che determinano la mobilità in ambito universitario e in quello della formazione professionale a livello internazionale e comunicano un'immagine più dinamica e attraente dello spazio educativo europeo a studenti, insegnanti, funzionari dell'amministrazione dei paesi terzi. Possono avere inoltre diretti sbocchi occupazionali, sia all'interno della Comunità, sia al di fuori di essa.

    7. La cooperazione con i paesi terzi, come indicano gli articoli 149.3 e 150.3 del trattato CE, non si pone più come scelta, bensì come dimensione necessaria della strategia globale comunitaria relativa all'istruzione e alla formazione professionale.

    8. La cooperazione in ambiti quali l'istruzione e la formazione professionale contribuisce a rafforzare le relazioni con i paesi terzi. Il consolidamento della Comunità europea sulla scena internazionale deve essere accompagnato da azioni di cooperazione concrete e positive.

    9. La presente proposta di rinnovo dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che istituisce un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione professionale va pertanto valutata in questo contesto. Gli USA sono inoltre una riconosciuta potenza economica e svolgono un ruolo di primo piano nell'emergente economia basata sulla conoscenza. La cooperazione in questi settori è di interesse reciproco.

    10. I cambiamenti avvenuti nel panorama mondiale nel corso degli ultimi dieci anni hanno indotto a rivedere il tradizionale partenariato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, i quali si sono risolutamente impegnati, inter alia, a promuovere relazioni più strette tra i popoli sulle due sponde dell'Atlantico.

    11. L'accordo attuale [4] si è dimostrato un elemento estremamente positivo delle relazioni transatlantiche, riconosciuto da ambo le parti quale uno dei contributi più efficaci alla costruzione di rapporti d'amicizia e alla comprensione tra i cittadini e le istituzioni della Comunità europea e degli Stati Uniti. È venuto così a rappresentare il nuovo partenariato. La cooperazione istituita sulla base dell'accordo ha condotto con successo a legami istituzionali innovativi e strutturali, a beneficio degli attuali programmi bilaterali di cooperazione. Il rinnovo dell'accordo consentirebbe di perseguire nuovi obiettivi e di consolidare i risultati ottenuti.

    [4] GU L 279, 22.11.1995

    II. Contesto

    1. In seguito alla firma della dichiarazione transatlantica da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio [5] riguardante i possibili sviluppi della cooperazione CE/USA nel campo dell'istruzione e della formazione. Il Consiglio ha invitato la Commissione a considerare la stesura di un progetto di accordo con gli Stati Uniti. Nel 1993 è stata avviata una fase esplorativa di cooperazione che ha coinvolto istituti di istruzione superiore americani e comunitari. Il Parlamento europeo ha fortemente sostenuto la cooperazione con i paesi terzi in generale e, in qualità di seconda autorità di bilancio, lo sviluppo del progetto pilota in particolare.

    [5] SEC(92) 1023 def.

    2. Forti dell'esperienza positiva di questa fase pilota, nel 1995 si è giunti all'attuale accordo quinquennale (1995-2000) tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, che istituisce un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della formazione professionale. Di poco successiva è l'adozione della nuova Agenda transatlantica del 1995 e del Piano d'azione congiunto CE/USA; è opportuno sottolineare come quest'ultimo riconosca nell'ambito dell'azione IV - "Creare legami transatlantici" - il valore dell'accordo quale catalizzatore di una vasta gamma di attività innovative e di collaborazione a diretto vantaggio di studenti e insegnanti.

    3. Come enunciato nell'accordo, i primi due obiettivi del programma di cooperazione per il 1995 erano la promozione della comprensione reciproca tra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America e il miglioramento delle competenze delle risorse umane nella Comunità europea e negli Stati Uniti. Il programma perseguiva tali obiettivi principalmente attraverso iniziative di cooperazione strutturale al servizio degli studenti, attuate da consorzi misti. I consorzi misti dovevano comprendere per ciascuna delle due parti almeno tre partner attivi, includendo per ciascuna delle due parti almeno due istituti d'istruzione superiore o di formazione professionale ubicati in diversi Stati membri della Comunità e in diversi stati degli Stati Uniti d'America.

    4. Il controllo interno dell'andamento del programma, insieme a una valutazione indipendente effettuata nel 1999, ha rivelato l'elevato valore aggiunto della cooperazione CE/USA in quanto essa:

    - contribuisce a rafforzare i legami intracomunitari;

    - completa e diversifica i tradizionali accordi bilaterali di cooperazione;

    - rappresenta un terreno di prova per i metodi comunitari in materia di cooperazione, quali il ricorso a reti multilaterali o l'impiego del sistema europeo del trasferimento dei crediti accademici;

    - fornisce un più ampio contesto entro cui mettere a punto nuove strategie e nuovi metodi educativi e formativi;

    - offre un contesto per una duratura cooperazione multilaterale tra la CE, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America.

    5. Il controllo interno e i risultati della valutazione indipendente hanno condotto la Commissione a concludere che:

    - l'impostazione dei progetti a rete multilaterale (consorzio misto), insieme all'attenzione posta alle esigenze degli studenti, hanno contribuito alla felice realizzazione degli obiettivi del programma;

    - si dovrebbero dedicare maggiori sforzi al riconoscimento dei periodi di studio e di formazione all'interno dei progetti;

    - non è stata sufficientemente sviluppata la cooperazione in ambito formativo, settore che richiederebbe un approccio specifico;

    - per poter ottenere i suddetti risultati, occorrono maggiori risorse finanziarie.

    6. I colloqui esplorativi hanno rivelato la ferma intenzione degli Stati Uniti di continuare l'attuale cooperazione e di ampliarne i termini.

    7. Preso atto di quanto sopra esposto, la Commissione ha presentato alcune raccomandazioni al Consiglio affinché emettesse una decisione che autorizzasse i negoziati per il rinnovo dell'attuale accordo [6] siglato nel 1995. La decisione è stata adottata dal Consiglio in data 22 maggio 2000.

    [6] SEC(99)2075 def.

    8. I negoziati hanno avuto luogo a Washington il 10-11 luglio 2000 e sono sfociati nel progetto di accordo che figura in allegato.

    III. Descrizione del programma

    1. Il programma è in linea con le direttive relative ai negoziati formulate dal Consiglio, riflettendo altresì i pareri degli Stati Uniti d'America in merito agli obiettivi e ai mezzi per attuarle. Esso pertanto:

    - riguarda sia l'istruzione superiore sia la formazione professionale;

    - continua ad avvalersi, perfezionandolo, dell'approccio a rete multilaterale (consorzio misto) quale modello per la cooperazione: i consorzi misti saranno composti da almeno tre partner appartenenti a tre Stati membri diversi e tre partner ubicati in altrettanti stati degli Stati Uniti d'America; saranno finanziati per un periodo massimo di tre anni;

    - rappresenta - tramite attività preparatorie e mirate allo sviluppo di progetti - un meccanismo per mettere in atto una cooperazione innovativa, sia dal punto di vista dei partner che dei contenuti, inteso soprattutto a investire maggiormente il settore della formazione;

    - individua chiaramente nell'assegnazione delle borse di studio Fulbright e EU uno degli assi della cooperazione CE/USA;

    - fornisce il contesto per una più ampia cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione attraverso misure complementari.

    IV. Complementarità e sussidiarietà

    1. Il programma continuerà a avvalersi dei legami intracomunitari, potenziando in tal modo la dimensione europea dell'istruzione e contribuendo al contempo a diversificare l'attuale cooperazione bilaterale tra gli Stati Uniti e gli Stati membri.

    2. Il modello di cooperazione fondato sui consorzi misti consentirà agli istituti d'istruzione superiore e di formazione professionale che hanno già avuto esperienze in talune aree della cooperazione transatlantica di accedere ad altri settori. Dall'altro lato, permetterà agli istituti senza alcun precedente in fatto di cooperazione transatlantica di partecipare e acquisire una preziosa esperienza, come responsabili di progetto o in veste di partner. Misure complementari aumenteranno i benefici del programma, consentiranno la sperimentazione di nuove forme di cooperazione nell'istruzione e nella formazione e aiuteranno a sfruttare le sinergie con altre iniziative pertinenti della Comunità cui partecipano gli Stati uniti d'America.

    3. Il sostegno fornito attraverso il programma andrà soprattutto a vantaggio degli istituti di formazione professionale. Pur esistendo una consolidata cooperazione intracomunitaria nel settore della formazione professionale, va riconosciuto che gli istituti di formazione sono meno attrezzati per la cooperazione transatlantica rispetto agli istituti di istruzione superiore. Occorre offrire al settore della formazione e ai campi ad esso attinenti possibilità concrete di beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dalla cooperazione transatlantica.

    4. Per mezzo della cooperazione multilaterale, che comprende una preparazione culturale e linguistica, nonché tramite l'assegnazione di borse di studio Fulbright, il programma contribuirà a una maggiore comprensione della diversità linguistica e culturale della Comunità europea.

    5. Il comitato paritetico previsto dal programma fungerà da forum per dibattiti multilaterali a beneficio delle relative autorità delle parti in causa.

    V. Conclusioni

    1. Il programma rinnovato dal progetto di accordo allegato al presente progetto di decisione del Consiglio integrerà l'attuale cooperazione comunitaria nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, nel pieno rispetto delle attività bilaterali degli Stati membri. Il programma fornirà il contesto per la ricerca di soluzioni innovative di fronte alle sfide poste dall'emergente economia basata sulla conoscenza, avvalendosi di una forma di cooperazione strutturale incentrata sulle esigenze degli studenti e altre iniziative di collaborazione con ripercussioni a lungo termine.

    2. Il progetto di accordo promuove la strategia di cooperazione tale come è stata fissata nella nuova Agenda transatlantica del 1995 e nel Piano d'azione congiunta CE/USA. Esso contribuirà a rafforzare ulteriormente i legami tra i popoli sulle due sponde dell'Atlantico.

    3. La Commissione ritiene che il progetto di accordo sia accettabile per la Comunità. Essa dunque propone che il Consiglio:

    a) approvi i risultati dei negoziati;

    b) decida di firmare l'accordo;

    c) dia inizio alla procedura per la sua conclusione.

    4. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di decisione.

    2000/0263 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) Con decisione del 22 maggio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale tra la Comunità europea, il Canada e gli Stati Uniti d'America.

    (2) La Comunità e gli Stati Uniti d'America si ripromettono di trarre mutui vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America e deve fornire un valore aggiunto europeo.

    (3) L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali deve essere approvato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali è approvato a nome della Comunità.

    Il testo dell'accordo figura in allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La delegazione della Comunità europea al comitato paritetico di cui all'articolo 6 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentate di ciascuno Stato membro.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio procede alle notifiche di cui all'articolo 12 dell'accordo.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA

    Gli importi indicati nella presente scheda hanno valore indicativo. La Commissione può rivedere la propria posizione relativamente allo stanziamento complessivo assegnato a quest'azione, in conformità delle proprie conclusioni sul futuro approccio comunitario alla cooperazione internazionale nei settori dell'istruzione e della formazione (una comunicazione in proposito è attesa per gli ultimi mesi del 2000), nonché in conformità della nuova pianificazione relativa alla rubrica IV del bilancio (Politica estera). Gli importi annuali saranno fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio.

    1. Denominazione dell'azione

    Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali.

    2. Linea di bilancio

    B7 - 830 - Cooperazione con paesi terzi

    3. Base giuridica

    Articoli 149, 150 e 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE.

    Decisione del Consiglio del 22 maggio 2000 che autorizza la Commissione a negoziare il rinnovo degli accordi di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione professionale con il Canada e gli Stati Uniti d'America.

    4. Descrizione dell'azione

    4.1. Obiettivo generale

    Gli obiettivi generali del programma sono:

    - Promuovere una maggiore comprensione tra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America, compresa una migliore conoscenza delle lingue, delle culture e delle istituzioni rispettive.

    - Migliorare la qualità dello sviluppo dello risorse umane sia nella Comunità europea sia negli Stati Uniti d'America, compresa l'acquisizione delle qualifiche richieste per far fronte alle sfide poste dall'economia globale basata sulla conoscenza.

    4.2. Periodo di riferimento e meccanismi di rinnovo o estensione

    L'accordo rimarrà in vigore per cinque anni.

    Esso potrà essere modificato o esteso di comune accordo espresso per iscritto.

    5. Classificazione della spesa

    5.1. Spese obbligatorie/non obbligatorie

    Spese non obbligatorie.

    5.2 Stanziamenti dissociati/non dissociati

    Stanziamenti dissociati.

    6. Tipo di spesa

    6.1. Sussidi per le azioni cofinanziate

    Azioni cofinanziate (sussidi):

    - per attività preparatorie e progetti di consorzi misti (solo per i membri europei);

    - per borse di studio nell'ambito dei programmi Fulbright e dell'Unione europea;

    - per misure complementari (conferenze, visite di studio, diffusione e divulgazione di informazioni ecc.).

    Gli Stati Uniti erogheranno un adeguato contributo finanziario ai membri americani dei consorzi misti e, laddove opportuno, per misure complementari. La Comunità europea e gli Stati Uniti provvederanno ad assegnare contributi finanziari equivalenti al programma Fulbright/Unione europea.

    6.2. Spesa attinente agli appalti

    100% dei finanziamenti per l'acquisto di servizi (principalmente studi, pubblicazioni, onorari di esperti).

    7. Incidenza finanziaria

    7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione - in migliaia di euro (EUR)

    La Commissione ha previsto uno stanziamento indicativo di 8,6 milioni di euro per i cinque anni di durata del programma.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.2. Ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno - in migliaia di euro (EUR)

    (Importi secondo i prezzi correnti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.3. Spese operative per studi, esperti, ecc. incluse nella parte B del bilancio - migliaia di euro (EUR)

    (Importi secondo i prezzi correnti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.4. Calendario degli stanziamenti d'impegno/di pagamento - in migliaia di euro (EUR)

    (Importi secondo i prezzi correnti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. Disposizioni antifrode

    Tutti i contratti, gli accordi e gli impegni giuridici conclusi tra la Commissione e i beneficiari prevedono che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in sito nei locali di chi beneficia di un aiuto comunitario e autorizzano ad esigere documenti riguardanti qualunque spesa effettuata a titolo di tali contratti, accordi e impegni giuridici nei 5 anni successivi alla fine del periodo contrattuale. I beneficiari sono soggetti ad obblighi di dichiarazione e di contabilità finanziaria che vengono analizzati sotto il profilo del contenuto e dell'ammissibilità delle spese, conformemente all'oggetto del finanziamento comunitario e tenuto conto degli obblighi contrattuali e dei principi di economia e di corretta gestione finanziaria.

    In allegato agli accordi finanziari figurano informazioni di natura amministrativa e finanziaria, destinate a precisare il tipo di spese che possono essere oggetto degli accordi in questione. Se del caso, la copertura comunitaria di alcuni elementi di costo sarà limitata a voci che siano reali, identificabili, verificabili nella contabilità del beneficiario, in modo tale da agevolare il controllo e l'audit (nonché la valutazione al fine della selezione) dei progetti sovvenzionati.

    9. Elementi di analisi costi-benefici

    9.1. Obiettivi specifici quantificabili; beneficiari

    Come indicato nel progetto di accordo, gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

    - incoraggiare una serie innovativa e sostenibile di attività di cooperazione al servizio degli studenti nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali tra le diverse regioni della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America, aventi un impatto duraturo;

    - migliorare la qualità della mobilità studentesca tra le due sponde dell'Atlantico, promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e di formazione, nonché l'eventuale trasferibilità dei crediti accademici;

    - favorire lo scambio delle competenze nell'ambito dell'e-learning e dei sistemi di apprendimento flessibile e a distanza, nonché il loro uso efficace in modo da ampliare l'impatto del programma;

    - promuovere o rafforzare i partenariati tra istituti d'istruzione superiore e di formazione, associazioni professionali, autorità pubbliche, associazioni private o di altra natura della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America;

    - potenziare la dimensione comunitaria e statunitense nella cooperazione transatlantica avviata nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali;

    - integrare i programmi bilaterali in corso in questo settore tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati Uniti, nonché altri programmi e iniziative comunitari e statunitensi.

    Gli obiettivi specifici del programma saranno perseguiti attraverso le azioni seguenti:

    (1) progetti misti realizzati da consorzi multilaterali CE/USA o CE/Canada; le attività comprenderanno riunioni annuali di tutti i partner, da tenersi nei due continenti ad anni alterni, al fine di potenziare lo sviluppo dei progetti condividendo esperienze e buone prassi. È previsto lo stanziamento di una quota limitata di fondi destinati ad attività preparatorie e allo sviluppo di progetti da assegnarsi a consorzi che lavorino a progetti particolarmente interessanti e innovativi, soprattutto nell'area della formazione professionale;

    (2) assegnazione di borse di studio nell'ambito del programma Fulbright/Unione europea per studi, ricerche e conferenze sulle tematiche europee e le relazioni CE/USA;

    (3) misure complementari, quali progetti pilota misti che sviluppino ulteriormente la cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione e della formazione, scambi di informazioni, misure che garantiscano un impatto duraturo della cooperazione transatlantica, tra cui la divulgazione dei risultati e gli esiti dei consorzi misti, nonché misure che facilitino la divulgazione delle informazioni sul programma;

    (4) misure di assistenza tecnica per un'efficace attuazione del programma, ad esempio l'organizzazione di riunioni dei partner dei consorzi misti e la divulgazione di informazioni sui siti del programma.

    Le attività previste si rivolgono, in primo luogo, agli studenti degli istituti superiori e delle scuole di formazione professionale, offrendo loro opportunità di mobilità accademica e di scambi, nonché iniziative di "mobilità virtuale".

    Particolare impegno sarà dedicato ad ampliare la partecipazione alle attività sostenute dal programma, in particolare nel settore della formazione professionale.

    L'attuazione di progetti di consorzi misti, con l'integrazione dei mezzi di comunicazione informatici in rete, favorisce l'incremento del numero di studenti, consentendo l'accesso ad attività di "mobilità virtuale" dal domicilio.

    Per un ulteriore effetto moltiplicatore, i programmi intendono coinvolgere il personale docente e amministrativo degli istituti di istruzione superiore e degli organismi di formazione, le associazioni professionali, le autorità pubbliche, le imprese e le altre associazioni interessate ai partenariati e ai rapporti istituzionali transatlantici.

    Va osservato che l'attuazione dei circa 43 progetti di consorzi misti UE/USA attualmente in corso vede coinvolti in scambi transatlantici quasi 2000 studenti comunitari.

    9.2. Giustificazione dell'intervento comunitario

    Il programma di cooperazione istituito dall'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti rappresenta un terreno per lo scambio delle migliori prassi, per la ricerca congiunta di risposte alle sfide poste dall'emergente economia fondata sulla conoscenza, per la verifica sul campo delle strategie e dei metodi pedagogici e formativi comunitari; spinge inoltre gli istituti della Comunità europea ad entrare in competizione per ricercare al là dei confini comunitari i migliori esempi in materia di istruzione e formazione professionale.

    Il programma integra e diversifica la cooperazione comunitaria e i meccanismi bilaterali in questi settori fra gli USA e gli Stati membri.

    Come indicato nelle conclusioni della relazione della valutazione indipendente, presentata nell'agosto 1999, l'attuale attenzione alle esigenze degli studenti e un approccio a rete multilaterale si sono dimostrati preziosi strumenti per la cooperazione consentendo di realizzare economie di portata e di scala nonché di migliorare la qualità nel settore dei programmi bilaterali. Occorre che la Comunità europea intervenga in maniera più incisiva per sviluppare la cooperazione transatlantica nel settore della formazione professionale, attingendo alle esistenti esperienze intracomunitarie.

    Il programma continuerà a contribuire al perfezionamento dei sistemi di riconoscimento dei periodi di studio e di formazione oltreoceano e a offrire un contesto su scala comunitaria entro cui mettere a punto attività di cooperazione innovative, quanto alla diversità dei partecipanti, dei contenuti e delle forme di cooperazione.

    Il programma continuerà ad essere uno dei contributi più visibili, concreti e positivi alla politica transatlantica della Comunità europea. Esso fornirà il contesto per lanciare iniziative di cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionali a diretto vantaggio dei cittadini comunitari e americani, concretando così uno degli obiettivi della nuova Agenda transatlantica del 1995 e del Piano d'azione congiunta CE/USA: avvicinare i popoli delle due sponde dell'Atlantico.

    9.3. Controllo e valutazione dell'azione

    L'articolo 7 del progetto di accordo prescrive che il programma sia opportunamente controllato e valutato di concerto da ambo le parti. Ciò consente di rivedere le attività, qualora sorgano eventuali esigenze o mutamenti nel corso del suo svolgimento.

    Il controllo continuo del programma è basato sulle informazioni di cui dispone direttamente la Commissione (in particolare i dati provenienti dai progetti sovvenzionati). I beneficiari sono tenuti a presentare relazioni annue e finali, ed eventualmente intermedie, sulle attività e sui rendiconti finanziari, tenendo conto dei criteri per la valutazione delle prestazioni definiti al momento della selezione. Se del caso si procederà a controlli in loco.

    Si terrà a cadenza annuale un seminario di lavoro che, ad anni alterni sulle due sponde dell'Atlantico, riunirà tutti i partner dei progetti di consorzi misti al fine di seguirne i progressi e discutere i problemi comuni, le sfide e le buone prassi. L'insieme delle attività sarà oggetto di analisi e dibattito, oltre che nelle relazioni, nel corso delle riunioni del comitato paritetico.

    Nel 2003 sarà effettuata una valutazione indipendente dei progetti di consorzi misti, di cui si renderà conto al Consiglio e al Parlamento entro la fine del 2004.

    10. Spese amministrative (sezione III - parte A del bilancio)

    Per le risorse umane necessarie all'attuazione del programma ci si avvarrà del personale della DG Istruzione e cultura.

    10.1. Incidenza sul personale

    L'azione impiegherà le risorse esistenti come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.2. Incidenza finanziaria delle risorse umane (in euro)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.3. Altre spese di gestione (in euro)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    * Costo unitario

    La spesa sarà coperta dal bilancio annuale assegnato alla DG Istruzione e cultura.

    Il numero delle missioni è calcolato come segue:

    - Per gli USA: 3 riunioni del comitato paritetico x 2 funzionari; 2 riunioni per la selezione dei progetti x 2 funzionari; 1 evento sulla formazione professionale negli USA x 2 funzionari (un secondo evento da tenersi in territorio CE);

    - Per la CE: 2 ispezioni in loco per anno x 1 funzionario; 1 missione a scopi informativi/divulgativi x 1 funzionario (N.B.: il programma non si avvale di assistenza tecnica esterna).

    Il numero di riunioni A-7030 è calcolato come segue:

    - 2 riunioni di esperti in istruzione superiore o formazione professionale per anno.

    ALLEGATO

    ACCORDO tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova un programma di collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da un lato, e

    GLI STATI UNITI D'AMERICA,

    dall'altro,

    qui di seguito denominati "le parti",

    RILEVANDO che la dichiarazione transatlantica, adottata dalla Comunità europea e i suoi Stati membri e dal governo degli Stati Uniti d'America nel novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della collaborazione reciproca in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nel campo dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

    CONSIDERANDO che l'adozione e attuazione dell'accordo del 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che istituisce un programma di collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale hanno dato esecuzione agli impegni assunti con la dichiarazione transatlantica e costituiscono esempi di valida e proficua collaborazione;

    RILEVANDO che la nuova agenda transatlantica, adottata nel 1995 a Madrid in occasione del vertice UE-USA, fa riferimento, nell'ambito dell'azione IV (creare legami transatlantici), all'accordo UE-USA che istituisce un programma di collaborazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, come potenziale catalizzatore di una vasta gamma di attività innovative di collaborazione a diretto vantaggio di studenti ed insegnanti, ed auspica l'introduzione nella scuola di nuove tecnologie in grado di mettere in contatto gli istituti scolastici americani con quelli europei e di favorire l'insegnamento delle lingue, della storia e della cultura di entrambi i continenti;

    RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

    CONSTATANDO che la collaborazione nel campo dell'istruzione e formazione professionale debba completare altre iniziative di collaborazione analoghe tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America;

    RILEVANDO che nel 1997 la conferenza transatlantica "Costruire un ponte sull'Atlantico: vincoli tra i popoli" ha sottolineato le possibilità di collaborazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America al di fuori dell'istruzione istituzionalizzata;

    RICONOSCENDO l'importanza di garantire la complementarità con iniziative analoghe condotte nel campo dell'istruzione superiore e della formazione professionale da organizzazioni internazionali attive in questi settori, quali l'OCSE, l'UNESCO e il Consiglio d'Europa;

    CONSTATANDO che le parti hanno un interesse comune alla collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, nel quadro della più vasta collaborazione in atto tra di loro;

    PREVEDENDO di trarre un vantaggio reciproco dalle attività di collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale;

    RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nel settore dell'istruzione e formazione professionale;

    DESIDERANDO fissare i presupposti formali per proseguire le attività di collaborazione avviate nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale;

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente accordo rinnova il programma di collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale (qui di seguito denominato "il programma"), avviato nel 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America con l'accordo che istituisce un programma di collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo:

    1. per "istituto d'istruzione superiore" si intende un qualsiasi istituto che, a prescindere dalla sua denominazione, offra qualifiche o diplomi di livello superiore in base alle leggi o consuetudini vigenti;

    2. per "istituto di istruzione e formazione professionale" si intende un qualsiasi ente pubblico, semipubblico o privato che, a prescindere dalla sua denominazione, organizzi o impartisca corsi di istruzione o formazione professionale, perfezionamento professionale, aggiornamento professionale o riqualificazione, in base alle leggi o consuetudini vigenti;

    3. per "studenti" si intendono tutte le persone che seguono corsi o programmi di studio o formazione, organizzati dagli istituti d'istruzione superiore o di istruzione e formazione professionale di cui al presente articolo.

    Articolo 3

    Obiettivi

    Il programma intende:

    1. favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America, compresa una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture ed istituzioni;

    2. migliorare, sia nella Comunità europea che negli Stati Uniti d'America, la qualità della preparazione delle risorse umane, favorendo, tra l'altro, l'acquisizione delle conoscenze necessarie per rispondere alle sfide di un'economia globale basata sulle conoscenze;

    3. incoraggiare una serie innovativa e sostenibile di attività di collaborazione tra le diverse regioni della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, al servizio degli studenti e con un impatto duraturo;

    4. migliorare la qualità della mobilità studentesca tra le due sponde dell'Atlantico promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e formazione, nonché, ove necessario, la trasferibilità dei crediti accademici;

    5. favorire lo scambio delle competenze acquisite nel campo dell'e-learning e dell'apprendimento a distanza, nonché il loro uso efficace in modo da ampliare l'impatto del programma;

    6. promuovere o rafforzare le partnership tra istituti d'istruzione superiore e di formazione, associazioni professionali, autorità pubbliche, associazioni private o di altra natura della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America;

    7. potenziare la dimensione comunitaria e statunitense nella cooperazione transatlantica avviata nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale;

    8. integrare i programmi bilaterali in corso fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati Uniti d'America, nonché altri programmi e iniziative europee e statunitensi.

    Articolo 4

    Principi

    La collaborazione prevista dal presente accordo è disciplinata dai seguenti principi:

    1. pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e dei singoli paesi degli Stati Uniti d'America, nonché dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale;

    2. ripartizione equilibrata dei vantaggi derivanti dalle attività intraprese nell'ambito del presente accordo;

    3. erogazione efficace di sovvenzioni a favore di una gamma diversificata di progetti innovativi che intendano creare nuove strutture e legami, avere un effetto moltiplicatore mediante una vasta ed efficace opera di divulgazione dei risultati e perdurare nel lungo periodo senza bisogno di un sostegno permanente da parte del programma e che, nel caso della mobilità degli studenti, comportino un riconoscimento reciproco dei periodi di studio e formazione ed eventualmente la trasferibilità dei crediti accademici;

    4. ampia partecipazione degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America;

    5. pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America;

    6. selezione dei progetti mediante gara, tenendo conto dei principi di cui sopra.

    Articolo 5

    Azioni del programma

    Il programma prevede l'esecuzione delle azioni di cui all'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

    Articolo 6

    Comitato paritetico

    1. È istituito un comitato paritetico, comprendente un numero uguale di rappresentanti di entrambe le parti.

    2. Il comitato paritetico ha il compito di:

    a) analizzare le attività di collaborazione contemplate dal presente accordo;

    b) presentare alle parti una relazione annuale sul livello, andamento ed efficacia della attività di collaborazione avviate nell'ambito del presente accordo.

    3. Il comitato paritetico si riunisce almeno una volta ogni due anni, alternativamente nella Comunità europea e negli Stati Uniti d'America. Altre riunioni possono essere indette previo accordo reciproco.

    4. Le decisioni del comitato paritetico vanno prese all'unanimità. Per ogni riunione è redatto un verbale comprendente l'elenco delle decisioni adottate e dei principali argomenti trattati. I verbali sono approvati dai membri designati da ciascuna parte a presiedere congiuntamente la riunione e, insieme alla relazione annuale, vanno presentati ai competenti funzionari ministeriali di ciascuna parte.

    Articolo 7

    Controllo e valutazione

    Le parti collaborano per svolgere le opportune operazioni di controllo e valutazione del programma, in modo da poter eventualmente riorientare le attività alla luce di esigenze o possibilità che emergano nel corso dello svolgimento del programma.

    Articolo 8

    Finanziamento

    1. Le attività previste dal presente accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle leggi, regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America. Al finanziamento si provvederà, nei limiti del possibile, sulla base di quote globalmente equilibrate fra le due parti. Nell'ambito del programma le parti si adoperano per offrire attività con portata e benefici comparabili.

    2. Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 9

    Accesso del personale

    Ciascuna parte si adopera per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di collaborazione contemplate dal presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività.

    Articolo 10

    Altri accordi

    Il presente accordo non sostituisce, né incide in altro modo su ulteriori accordi o attività avviate congiuntamente nei settori interessati da qualsiasi Stato membro della Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.

    Articolo 11

    Campo d'applicazione del presente accordo

    Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, secondo le condizioni in esso fissate, e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti d'America.

    Articolo 12

    Entrata in vigore e risoluzione

    1. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2001 oppure, se non è ancora trascorso, il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni di legge previste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo sostituisce in toto l'accordo del 1995 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che istituisce un programma di collaborazione nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale.

    2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere prorogato o modificato previa intesa scritta tra le parti. Le modifiche o la proroga entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto adempimento delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o la proroga.

    3. Il presente accordo può essere rescisso in qualsiasi momento da una delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o risoluzione dell'accordo non incide sulla validità o la durata di qualsiasi intesa precedentemente intercorsa ai sensi dello stesso.

    Articolo 13

    Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna delle versioni linguistiche facenti parimenti fede.

    In fede di che i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a

    Per la Comunità europea

    Per il governo degli Stati Uniti d'America

    ALLEGATO

    AZIONI

    Azione 1: progetti realizzati da consorzi misti Comunità europea/Stati Uniti

    1. Le parti forniranno un sostegno a istituti d'istruzione superiore e d'istruzione e formazione professionale che costituiscano consorzi misti CE/USA al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale. La Comunità fornirà un sostegno ai partner europei di tali consorzi, mentre gli Stati Uniti d'America forniranno un sostegno ai partner americani.

    2. Ogni consorzio misto deve comprendere per ciascuna delle due parti almeno tre partner attivi di almeno tre diversi Stati membri della Comunità europea e tre diversi paesi degli Stati Uniti d'America.

    3. Ciascun consorzio misto deve, di norma, comportare la mobilità transatlantica degli studenti, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata preparazione linguistica e culturale.

    4. Le attività di collaborazione intraprese da un consorzio potranno beneficiare di una sovvenzione per un periodo non superiore a tre anni. Le attività preliminari o di elaborazione del progetto potranno essere sostenute per un periodo massimo di un anno.

    5. Le autorità competenti di ciascuna parte converranno di comune accordo le aree tematiche ammissibili ai finanziamenti per i consorzi misti CE/USA.

    6. Tra le attività ammissibili possono figurare:

    a) attività preparatorie o necessarie per l'elaborazione del progetto;

    b) la messa a punto di strutture organizzative per la mobilità degli studenti che consentano, tra l'altro, di effettuare tirocini pratici e che forniscano un'adeguata preparazione linguistica e il pieno riconoscimento accademico;

    c) scambi strutturati di studenti, insegnanti, formatori, amministratori e altri operatori del settore;

    d) elaborazione comune e divulgazione di programmi di studio innovativi, tra cui materiale, metodi e moduli didattici;

    e) elaborazione comune e divulgazione di nuove metodologie per l'istruzione superiore e l'istruzione e formazione professionale, comprendenti l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-learning e l'apprendimento a distanza;

    f) brevi programmi intensivi di almeno tre settimane, a condizione che siano parte integrante del programma di studio o di formazione;

    g) incarichi d'insegnamento presso un istituto transatlantico partecipante che sostenga lo sviluppo del programma di studio del progetto;

    h) altri progetti innovativi che intendano migliorare la qualità della collaborazione transatlantica nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale e che rispondano ad almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente accordo.

    Azione 2 : programma Fulbright/Unione europea

    Le parti possono mettere a disposizione borse per lo studio, la ricerca o l'insegnamento di materie attinenti alla Comunità europea o alle relazioni CE/USA. Le borse saranno fornite nell'ambito del programma Fulbright/Unione europea.

    Azione 3: attività complementari

    Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari che siano conformi agli obiettivi del programma, tra cui lo scambio di esperienze o altre forme di azione comune nel campo dell'istruzione e della formazione.

    GESTIONE DEL PROGRAMMA

    La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:

    1. stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una serie di orientamenti comuni per i candidati;

    2. decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, nonché di presentazione e selezione delle proposte;

    3. fornire informazioni sul programma e la sua attuazione;

    4. designare consulenti ed esperti del mondo universitario;

    5. raccomandare alla competente autorità di ciascuna parte i progetti da finanziare;

    6. curare la gestione finanziaria;

    7. provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio collaborativo.

    MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

    Nell'ambito del presente programma è possibile utilizzare fondi per l'acquisto di servizi necessari per l'attuazione del programma. In particolare, le parti possono rivolgersi ad esperti, organizzare seminari, convegni o altre riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma, oppure condurre attività di valutazione, informazione, pubblicazione e divulgazione.

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