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Document 52001PC0111

Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [COM(2001) 111 def. — 2001/0052(CNS)]

GU C 180E del 26.6.2001, p. 181–181 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0111

Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [COM(2001) 111 def. — 2001/0052(CNS)]

Gazzetta ufficiale n. C 180 E del 26/06/2001 pag. 0181 - 0181


Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(2001/C 180 E/13)

COM(2001) 111 def. - 2001/0052(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio(1) ha modificato il titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio(2) e adattato in conformità, senza alterarne la sostanza, le disposizioni che disciplinano il regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine d'innesto e dei fichi secchi. Questo regime, incluso finora negli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, si fonda d'ora in poi sull'articolo 6 bis dello stesso regolamento. Per tener conto di questa presentazione, occorre rettificare il testo dell'articolo 31 del citato regolamento (CE) n. 2201/96, che stabilisce le spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(2) Allo stesso articolo 31, il riferimento al regolamento (CEE) n. 729/70(3), abrogato, deve essere sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 31

Le spese effettuate a norma degli articoli 2, 6 bis e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(5)."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

(2) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9).

(3) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

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