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Document 52001PC0111
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2201/96 on the common organisation of the markets in processed fruit and vegetable products (COM(2001) 111 final — 2001/0052(CNS))
Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [COM(2001) 111 def. — 2001/0052(CNS)]
Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [COM(2001) 111 def. — 2001/0052(CNS)]
GU C 180E del 26.6.2001, p. 181–181
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [COM(2001) 111 def. — 2001/0052(CNS)]
Gazzetta ufficiale n. C 180 E del 26/06/2001 pag. 0181 - 0181
Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2001/C 180 E/13) COM(2001) 111 def. - 2001/0052(CNS) (Presentata dalla Commissione il 26 febbraio 2001) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio(1) ha modificato il titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio(2) e adattato in conformità, senza alterarne la sostanza, le disposizioni che disciplinano il regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine d'innesto e dei fichi secchi. Questo regime, incluso finora negli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, si fonda d'ora in poi sull'articolo 6 bis dello stesso regolamento. Per tener conto di questa presentazione, occorre rettificare il testo dell'articolo 31 del citato regolamento (CE) n. 2201/96, che stabilisce le spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). (2) Allo stesso articolo 31, il riferimento al regolamento (CEE) n. 729/70(3), abrogato, deve essere sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 31 Le spese effettuate a norma degli articoli 2, 6 bis e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(5)." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9. (2) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9). (3) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1). (4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.