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Dokuments 92000E001657

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1657/00 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Preminenza del diritto internazionale su una direttiva dell'Unione europea e sulla legislazione nazionale in materia ambientale.

GU C 113E del 18.4.2001., 36.–37. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Eiropas Parlamenta tīmekļvietnē

92000E1657

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1657/00 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Preminenza del diritto internazionale su una direttiva dell'Unione europea e sulla legislazione nazionale in materia ambientale.

Gazzetta ufficiale n. 113 E del 18/04/2001 pag. 0036 - 0037


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1657/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Preminenza del diritto internazionale su una direttiva dell'Unione europea e sulla legislazione nazionale in materia ambientale

La Commissione afferma che è necessario effettuare uno studio dell'impatto ambientale del collegamento ferroviario renano (IJzeren Rijn) perché la parte olandese del tragitto passa per aree sensibili dal punto di vista ambientale che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 92/43/CEE(1) del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (E-0525/00)(2).

Con questa risposta la Commissione parte implicitamente dal presupposto che i trattati internazionali sul collegamento ferroviario renano (IJzeren Rijn) menzionati nell'interrogazione E-2381/99(3) sono subordinati alla direttiva habitat e alla legislazione olandese in materia ambientale. Ciò nondimeno, la Convenzione di Vienna stabilisce espressamente che il diritto internazionale ha preminenza sul diritto nazionale. Una delle parti contraenti del trattato di scissione belgo-olandese è, del resto, la Russia che non è uno Stato membro dell'Unione europea.

Nella sua risposta all'interrogazione E-2381/99, la Commissione ha affermato che la questione relativa alla preminenza dei trattati internazionali sull'ordinamento nazionale non è rilevante, dal momento che l'attuazione del diritto comunitario non rappresenterà necessariamente un ostacolo all'applicazione dei trattati. Alla luce della posizione adottata rispetto all'interrogazione E-0525/00, è necessario fare quanto prima chiarezza giuridica sull'eventuale subordinazione della direttiva habitat e della legislazione olandese in materia ambientale ai trattati internazionali menzionati nell'interrogazione E-2381/99.

Sono la direttiva habitat e la legislazione olandese in materia ambientale che ne deriva subordinate ai trattati internazionali menzionati nell'interrogazione E-2381/99 dato che: a) una delle parti contraenti del trattato di scissione belgo-olandese, la Russia, non è uno Stato membro e b) la Convenzione di Vienna stabilisce espressamente che il diritto internazionale ha preminenza sul diritto nazionale? In caso contrario, quali argomentazione adduce la Commissione per affermare che la direttiva habitat e la legislazione olandese in materia ambientale hanno preminenza sul diritto internazionale?

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2) GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 58.

(3) GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 35.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(20 luglio 2000)

Nella risposta all'interrogazione scritta E-2381/99 dell'on. Staes(1) la Commissione ha già dichiarato di non essere competente per quanto riguarda il giudizio sugli effetti dei trattati cui l'onorevole parlamentare si riferisce. Essa ha inoltre aggiunto che spetta agli Stati membri interessati valutare e stabilire quale uso vada fatto del collegamento ferroviario renano (IJzeren Rijn).

La Commissione deve garantire l'applicazione delle disposizioni del trattato CE e delle misure adottate dalle istituzioni a tal fine. Qualora la Commissione ritenga che uno stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi previsti dal trattato CE può adottare misure in applicazione dell'articolo 226 (ex articolo 169) del suddetto trattato. La Commissione non esercita un ruolo analogo relativamente ad altri trattati di cui gli Stati membri siano parti.

A seguito dell'interrogazione scritta P-1875/99 dell'on. de Roo(2) la Commissione ha richiesto ai Paesi Bassi informazioni sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici(3) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(4) relativamente alla riapertura del collegamento ferroviario renano. I Paesi Bassi non hanno ancora risposto.

Qualora dalla risposta dei Paesi Bassi risultassero indizi di non conformità rispetto alla normativa comunitaria, la Commissione non esiterebbe ad adottare tutte le misure atte a garantire il pieno rispetto del diritto comunitario.

(1) GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 35.

(2) GU C 170 E del 20.6.2000, pag. 113.

(3) GU L 103 del 25.4.1979.

(4) GU L 206 del 22.7.1992.

Augša