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Dokuments 92000E001489

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1489/00 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Ammissibilità della produzione e della vendita per il consumo umano di salmoni giganti a crescita rapida.

GU C 113E del 18.4.2001., 17.–19. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Eiropas Parlamenta tīmekļvietnē

92000E1489

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1489/00 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Ammissibilità della produzione e della vendita per il consumo umano di salmoni giganti a crescita rapida.

Gazzetta ufficiale n. 113 E del 18/04/2001 pag. 0017 - 0019


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1489/00

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(11 maggio 2000)

Oggetto: Ammissibilità della produzione e della vendita per il consumo umano di salmoni giganti a crescita rapida

1. Il quotidiano olandese Trouw del 20 aprile 2000 informa che l'impresa americana AF Protein già da anni lavora alla produzione di un salmone che grazie ad un ormone geneticamente modificato cresce ad una velocità dieci volte superiore a quella normale e raggiunge un peso cinque volte superiore a quello degli esemplari naturali, e che tali salmoni saranno i primi animali transgenici ritenuti adatti al consumo umano. È al corrente la Commissione di tali sviluppi?

2. È noto alla Commissione il fatto che AF Protein ha intenzione di immettere sul mercato verso la fine dell'anno 2000 il prodotto di cui al punto 1?

3. Condivide la Commissione l'opinione espressa dagli esperti citati nell'articolo in questione i quali sostengono che già cinque anni fa altri hanno desistito da progetti di questo tipo, che il pesce, in condizioni normali, è già l'animale a più rapida crescita, che possono sorgere problemi analoghi a quelli dell'allevamento intensivo di suini e pollame, che non vi è alcuna necessità di allevare pesci più grossi, che la grande maggioranza dei consumatori non ha bisogno di questo tipo di prodotti, che in Scozia si è già manifestata una forte opposizione a questo tipo di allevamento e che non si tratti in effetti che di un tentativo di battere la concorrenza con un prodotto qualitativamente inferiore e più economico?

4. Conviene la Commissione che l'esistenza di tali pesci è inauspicabile se solo si tiene conto delle esigenze di protezione nell'ambiente naturale contro nuove specie dalle caratteristiche sconosciute, non soltanto perché tali esemplari possono sfuggire in conseguenza dei metodi di allevamento se sono ad esempio allevati, alla maniera americana, in acque direttamente collegate con mari, laghi e fiumi, ma anche in conseguenza di errori umani o sabotaggi e che pertanto non possono essere ammessi già solo sulla base della direttiva OGM 90/220(1)?

5. In base a quali considerazioni l'impresa in questione può essere giunta alla conclusione che tali pesci sono ammessi sulla base dell'attuale legislazione europea e/o nazionale sul mercato dei consumatori europeo?

6. Come pensa la Commissione di impedire la vendita di tale prodotto?

(1) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

1. La Commissione è a conoscenza dei numerosi articoli comparsi sulla stampa aventi per oggetto il salmone eneticamente modificato. Apparentemente la sperimentazione sul salmone a crescita rapida ha raggiunto un livello tale da ritenerne attuabile la commercializzazione.

2. Per il consumo umano, tale pesce e i prodotti derivati sono soggetti al regolamento CE n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti alimentari e i nuovi ingredienti alimentari(1). Il regolamento prescrive una valutazione completa che viene condotta nell'arco di parecchi mesi. Poiché non è stata ancora presentata alcuna richiesta, il pesce non può essere autorizzato ad essere immesso nel mercato quest'anno.

3. La Commissione è al corrente che qualche anno fa varie organizzazioni e aziende europee hanno espresso una forte opposizione all'applicazione dell'ingegneria genetica nella piscicoltura.

4. I problemi relativi alla tutela dell'ambiente sollevati dall'onorevole parlamentare non sono pertinenti ai nuovi alimenti.

La direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati investe le emissioni sia di carattere sperimentale che commerciale di tali organismi e può dunque applicarsi all'emissione di salmoni geneticamente modificati con un ormone che induce una crescita rapida. Le richieste per ottenere l'autorizzazione all'emissione devono essere accompagnate da una valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente e sono esaminate singolarmente. L'autorizzazione viene concessa solo se non sussiste alcun motivo di ritenere che l'emissione produca effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente rispettando le condizioni precisate in tale autorizzazione.

Finora non è pervenuta alcuna richiesta di emissione a fini commerciali di salmone geneticamente modificato a norma della direttiva 90/220/CEE, né è stata concessa alcuna autorizzazione. E ancora, la Commissione non ha ricevuto da parte degli Stati membri alcuna sintesi di notifiche che informassero circa emissioni sperimentali di salmone geneticamente modificato a norma della direttiva.

5. Tutti i prodotti alimentari e gli ingredienti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi, nonché gli alimenti derivati che non contengono più organismi geneticamente modificati, sono soggetti alla normativa relativa ai nuovi alimenti, salvo che all'entrata in vigore della stessa essi non fossero presenti sul mercato comunitario da un tempo considerevole. La normativa consente l'immissione sul mercato dei nuovi prodotti alimentari solo previa concessione dell'autorizzazione.

6. Qualora pervenga una richiesta di commercializzazione del pesce in oggetto, si valuterà in base alla normativa pertinente, in particolare quella relativa ai nuovi prodotti alimentari.

(1) GU L 43 del 14.2.1997.

Augša