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Document 92000E002565
WRITTEN QUESTION E-2565/00 by Chris Davies (ELDR) to the Commission. VAT on toll charges.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2565/00 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione. IVA sui pedaggi.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2565/00 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione. IVA sui pedaggi.
GU C 103E del 3.4.2001, p. 185–185
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2565/00 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione. IVA sui pedaggi.
Gazzetta ufficiale n. 103 E del 03/04/2001 pag. 0185 - 0185
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2565/00 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione (1o agosto 2000) Oggetto: IVA sui pedaggi Può la Commissione confermare che, qualora la Corte di giustizia europea appoggi il parere dell'Avvocato generale, l'IVA sarà applicabile ai pedaggi riscossi nel Regno Unito dagli operatori di ponti e gallerie del settore sia pubblico che privato e sarà altresì applicabile ai pedaggi imposti per l'utilizzazione di strade e autostrade in tutta l'Unione europea? A quanto ammonta secondo la Commissione il valore totale dei pedaggi attualmente riscossi in tutta l'UE esenti dal pagamento dell'IVA? È vero che sarebbe abolito qualsiasi obbligo per gli utenti della strada di pagare l'IVA qualora i governi nazionali o locali decidessero di non riscuotere pedaggi per l'uso di strade, ponti o gallerie di loro proprietà? Risposta data dal signor Bolkestein in nome della Commissione (6 ottobre 2000) Dalle sentenze della Corte di giustizia del 12 settembre 2000 nelle cause C-276/97, C-358/97, C-359/97, C-408/97 e C-260/98 risulta che la messa a disposizione di strade, gallerie o ponti dietro pagamento di un pedaggio costituisce una prestazione di servizi che rientra nel campo di applicazione dell'IVA e pertanto soggetta a imposizione. Tuttavia, se questa attività è esercitata da un organismo di diritto pubblico ed è svolta nel quadro di un regime giuridico proprio agli organismi pubblici, tale organismo non è considerato soggetto all'imposta. Quando sono soddisfatte queste due condizioni, pertanto, sui pedaggi riscossi non viene percepita l'IVA. Poiché l'IVA è di competenza degli Stati membri, la Commissione non dispone per il momento di dati concreti sul valore totale dei pedaggi sui quali l'IVA, a torto, non è riscossa. Una prestazione di servizi è soggetta all'IVA se è fornita a titolo oneroso ed esiste un nesso diretto tra il servizio reso e il compenso ricevuto. L'IVA invece non è dovuta sul diritto di utilizzo di una strada, un ponte o una galleria a titolo gratuito.