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Document 92000E002286
WRITTEN QUESTION E-2286/00 by Karl von Wogau (PPE-DE) to the Commission. Fiscal representative in France.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2286/00 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione. Agente fiscale in Francia.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2286/00 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione. Agente fiscale in Francia.
GU C 103E del 3.4.2001, pp. 108–109
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2286/00 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione. Agente fiscale in Francia.
Gazzetta ufficiale n. 103 E del 03/04/2001 pag. 0108 - 0109
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2286/00 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione (11 luglio 2000) Oggetto: Agente fiscale in Francia Una ditta tedesca di medie dimensioni che ha partecipato ai lavori di costruzione del Parlamento europeo a Strasburgo ha un mandatario a Guebwiller (Dipartimento Haut-Rhin). Nell'ambito della liquidazione dell'IVA per l'esecuzione dei lavori al Parlamento europeo, l'Amministrazione finanziaria non ha riconosciuto il mandatario di Guebwiller, motivando la sua decisione con il fatto che l'agente fiscale avrebbe dovuto avere la sua sede nel luogo in cui si trova il cantiere, nella fattispecie il Dipartimento Bas-Rhin. Ritiene la Commissione che questo comportamento dell'Amministrazione finanziaria sia conforme alle direttive sulla liquidazione dell'IVA? Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione (14 settembre 2000) L'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), nella versione modificata in particolare dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2), prevede che quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un operatore residente all'estero, gli Stati membri possono adottare disposizioni in base alle quali l'imposta è dovuta da una persona diversa, in particolare da un rappresentante fiscale. La direttiva non fissa le condizioni o le modalità per la determinazione di tale rappresentante fiscale. Peraltro, considerato lo stato attuale dell'armonizzazione fiscale, gli Stati membri sono liberi di fissare tali condizioni e modalità, che permettono allo Stato membro interessato di ottenere delle garanzie che gli obblighi fiscali di un operatore residente all'estero siano soddisfatti. Ne consegue che, in alcuni Stati membri, la nomina di un rappresentante fiscale è soggetta al consenso dell'amministrazione ovvero al versamento di una cauzione, mentre in altri paesi la sua designazione è subordinata a condizioni più semplici. Tuttavia, se il caso a cui si riferisce l'onorevole parlamentare non solleva problemi di conformità con le direttive in materia di IVA, esso pone la questione della conformità con il principio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 (ex articolo 59) del trattato CE. In base a tale principio, in effetti, un rappresentante fiscale stabilito in uno Stato membro dove esercita la sua attività deve avere la possibilità di fornire occasionalmente dei servizi in un altro Stato membro, senza avere l'obbligo di stabilirvisi. Un tale obbligo negherebbe infatti completamente il principio di cui sopra e costituirebbe una discriminazione che potrebbe trovare giustificazione soltanto per le ragioni di ordine pubblico, di salute pubblica o di pubblica sicurezza di cui all'articolo 46 (ex articolo 56) del trattato CE, al quale rinvia l'articolo 55 (ex articolo 66) del trattato CE. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione non è in grado di prendere una posizione definitiva sul caso esposto dall'onorevole parlamentare e invita quest'ultimo a trasmettere la relativa documentazione per un esame della situazione. Più in generale e allo scopo di favorire lo sviluppo del commercio nel quadro del mercato interno, nel 1988 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di nuova direttiva in materia di IVA(3) che intende eliminare la possibilità di imporre agli operatori degli altri Stati membri la nomina di un rappresentante debitore dell'imposta. (1) GU L 145 del 13.6.1977. (2) GU L 376 del 31.12.1991. (3) GU C 409 del 30.12.1998.