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Document 92000E002198
WRITTEN QUESTION E-2198/00 by Gilles Savary (PSE) to the Commission. European coordination of insurance provisions.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2198/00 di Gilles Savary (PSE) alla Commissione. Coordinamento europeo in materia di assicurazioni.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2198/00 di Gilles Savary (PSE) alla Commissione. Coordinamento europeo in materia di assicurazioni.
GU C 103E del 3.4.2001, pp. 85–86
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2198/00 di Gilles Savary (PSE) alla Commissione. Coordinamento europeo in materia di assicurazioni.
Gazzetta ufficiale n. 103 E del 03/04/2001 pag. 0085 - 0086
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2198/00 di Gilles Savary (PSE) alla Commissione (3 luglio 2000) Oggetto: Coordinamento europeo in materia di assicurazioni Un cittadino francese, vittima di un incidente stradale in Spagna in cui è altresì implicato un cittadino di quest'ultimo paese, ha ricevuto dalla sua compagnia di assicurazioni francese un rifiuto di rimborso, motivato dal fatto che il conducente spagnolo non sarebbe assicurato. A quali disposizioni comunitarie o intergovernative può l'autore del reclamo fare appello ai fini di un'azione per risarcimento danni? Quali sono, allo stato attuale della legislazione, i mezzi di impugnazione di cui dispone la vittima francese di questo incidente? Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione (28 luglio 2000) L'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi all'articolo 1, paragrafo 4 della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli(1), che prevede la creazione o l'autorizzazione in ciascuno Stato membro di un organismo avente il compito di garantire che le vittime degli incidenti della circolazione stradale non restino prive di indennizzo nei casi in cui il veicolo che ha causato il sinistro non è assicurato o non è identificato. Il fondo di garanzia costituisce il corollario dell'assicurazione obbligatoria: se l'assicuratore sfugge all'obbligo d'indennizzo, occorre che un altro organismo assuma il rischio e paghi in sua vece. Nel caso evocato dall'onorevole parlamentare, se il veicolo non assicurato all'origine dell'incidente è immatricolato in Spagna, è il fondo di garanzia spagnolo a dover provvedere all'indennizzo in assenza di un assicuratore che possa assumere il rischio. Spetta all'interessato rivolgersi direttamente a quest'organismo, che è tenuto a dargli una risposta motivata quanto al suo intervento. La direttiva citata è la seconda di una serie di quattro direttive intese a facilitare la circolazione degli autoveicoli e a garantire gli interessi delle vittime degli incidenti stradali nella Comunità, indipendentemente dal luogo dove è avvenuto l'incidente. La prima direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità(2), ha imposto un obbligo d'assicurazione della responsabilità civile in tutto il territorio comunitario e la protezione da essa garantita è stata estesa e rafforzata dalla seconda (84/5/CEE) e dalla terza (90/232/CEE(3)) direttiva in materia. Queste ultime direttive riguardano gli incidenti stradali verificatisi nello Stato di residenza della vittima e causati da autoveicoli immatricolati e assicurati in detto paese o in un altro Stato membro. La direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica in particolare per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita(4), assimila a questi casi le situazioni nelle quali l'incidente ha luogo nel paese della vittima e il veicolo, pur essendovi immatricolato, è assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, operante in regime di prestazione di servizi. Infine, la direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli), adottata il 16 maggio 2000(5), è diretta a migliorare il regime attuale per quanto riguarda l'indennizzo delle persone che, in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello di residenza, hanno subito un danno causato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato membro che non sia quello dove risiedono. Ai sensi dell'articolo 7, Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Gli Stati membri dispongono di un termine di 24 mesi, a decorrere dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale, per darle attuazione nel loro diritto interno. (1) GU L 8 dell'11.1.1984. (2) GU L 103 del 2.5.1972. (3) GU L 129 del 19.5.1990. (4) GU L 330 del 29.11.1990. (5) GU L 181 del 20.7.2000.