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Documento 92000E002611

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2611/00 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione. Inidoneità di caschi per ciclisti provvisti di marchio CE.

GU C 89E del 20.3.2001, p. 213-213 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Web del Parlamento Europeo

92000E2611

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2611/00 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione. Inidoneità di caschi per ciclisti provvisti di marchio CE.

Gazzetta ufficiale n. 089 E del 20/03/2001 pag. 0213 - 0213


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2611/00

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(1o agosto 2000)

Oggetto: Inidoneità di caschi per ciclisti provvisti di marchio CE

Il quotidiano svedese Dagens Nyheter ha acquistato otto caschi per ciclisti provvisti di marchio CE e li ha fatti testare dall'Istituto statale svedese per il collaudo e la ricerca (SP). Dai test condotti dallo SP, metà dei caschi risulta non idonea. Mentre tutti i caschi hanno superato la prova di assorbimento dell'urto, quattro di questi non hanno superato la successiva prova di elasticità. Molti dei caschi erano privi di qualsiasi marchio o informazione sul prodotto in svedese. Ciò significa che lo SP, un laboratorio di prova accreditato, ha bocciato quattro caschi già approvati da un altro laboratorio di prova accreditato. Come è possibile che i risultati dei due laboratori risultino così divergenti, e come può essere risolta tale discrepanza?

Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione

(2 ottobre 2000)

Secondo l'articolo del 3 luglio 2000 pubblicato sul quotidiano nazionale svedese Dagens Nyheter (DN), il DN ha ordinato all'organismo svedese SP (Sveriges provnings-och forskningsinstitut) Istituto statale per il collaudo e la ricerca), dei collaudi su otto caschi di protezione per ciclisti commercializzati in Svezia. Quattro dei caschi muniti di marchio CE non hanno superato il test di resistenza del sistema di tenuta in sede di collaudi effettuati con riferimento alla norma armonizzata europea relativa ai caschi per ciclisti EN 1078 del 1997. I risultati danno adito infatti a perplessità per quanto concerne l'uniformità dei risultati dei collaudi, ma anche delle procedure, degli organismi notificati interessati.

All'occorrenza, nell'articolo citato, il responsabile dei test pubblicati dichiara di avere effettuato le prove di capacità di assorbimento degli urti su parti del casco non indicate nella descrizione del test nella norma EN 1078:97. Egli indica inoltre che cio' potrebbe spiegare i quattro fallimenti alla prova di resistenza del sistema di tenuta.

L'agenzia svedese dei consumatori (Konsumentverket) si occupa del dossier ed ha preso contatto con i fabbricanti in questione chiedendo che vengano trasmessi i documenti attestanti la conformità dei rispettivi caschi. Tale iniziativa consentirà di conoscere le coordinate tecniche ed i risultati dei test sulla base dei quali degli organismi autorizzati di controllo hanno rilasciato attestati CE per i quattro caschi che non hanno superato il collaudo di resistenza del sistema di tenuta effettuato da SP.

Infatti i caschi da ciclista sono dispositivi di protezione individuale (DPI)ai sensi della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale(1) che segue il nuovo approccio. Le norme europee armonizzate ai sensi di una direttiva Nuovo approccio non sono obbligatorie. Esse forniscono peraltro una presunzione di conformità. Cio' vale per la norma EN 1078 del 1997, adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN): essa non é che una delle vie che consentono di far constatare l'osservanza delle esigenze essenziali pertinenti della direttiva EPI cheinvece sono obbligatorie.

In forza dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE spetta alle autorità svedesi, se del caso, adottare le disposizioni consone riguardo ai dispositivi non conformi o pericolosi. Se lo ritengono necessario le autorità svedesi possono anche contestare le norme EN 1078:97.

Il punto 1.4 dei requisiti essenziali inerenti alla salute ed alla sicurezza che figurano all'allegato 2 della direttiva 89/686/CEE precisa che i DPI devono essere accompagnati da un'nota informativa nella lingua nazionale. Il rispetto di detta disposizione obbligatoria é verificato dalle autorità nazionali, essendo queste responsabili del monitoraggio del mercato.

(1) GU L 399 del 30.12.1989.

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