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Document 92000E002580
WRITTEN QUESTION P-2580/00 by Dorette Corbey (PSE) to the Commission. Implementation of the Birds Directive.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2580/00 di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione. Applicazione della direttiva sugli uccelli selvatici.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2580/00 di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione. Applicazione della direttiva sugli uccelli selvatici.
GU C 89E del 20.3.2001, pp. 210–211
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2580/00 di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione. Applicazione della direttiva sugli uccelli selvatici.
Gazzetta ufficiale n. 089 E del 20/03/2001 pag. 0210 - 0211
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2580/00 di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione (25 luglio 2000) Oggetto: Applicazione della direttiva sugli uccelli selvatici Poco tempo fa il Parlamento europeo ha ricevuto 2 200 000 firme di cittadini di tutti i paesi europei. Questi cittadini sono estremamente preoccupati per il persistere di pratiche venatorie che non rispettano i criteri in materia di conservazione imposti dalla legislazione europea per la protezione degli uccelli selvatici. 1. Può la Commissione fornire un quadro d'insieme dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CE)(1) 2. La caccia alla selvaggina di passo che torna dalla migrazione è tuttora praticata in alcuni Stati membri, segnatamente la Francia (febbraio), la Finlandia (smergo), la Grecia (febbraio) e l'Austria (beccaccia). Quali misure ha adottato la Commissione per ovviare a queste violazioni dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva sugli uccelli selvatici e quali iniziative sono previste? 3. Condivide la Commissione l'opinione secondo cui la nuova legge francese sulla caccia (28 giugno 2000 e decreti) non ottempera alla direttiva sugli uccelli selvatici per il fatto di autorizzare la caccia notturna e per le inadeguate date di apertura e chiusura? 4. Negli Stati Uniti, i regolamenti quadro federali garantiscono che la caccia sia proibita dal 20 gennaio al 1o ottobre. Condivide la Commissione l'opinione secondo cui date di apertura e di chiusura della stagione di caccia uniformi in tutta l'Europa, adeguate in funzione, rispettivamente, delle specie più tardive e di quelle più precoci, garantirebbe la certezza del diritto, nonché l'attuazione e l'effettiva applicazione della regolamentazione tanto negli Stati membri che nei paesi candidati? 5. E' disposta la Commissione a trasmettere agli Stati membri dei chiari orientamenti? (1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione (22 settembre 2000) L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici è di esclusiva competenza degli Stati membri. Le disposizioni che disciplinano concretamente la caccia sono fissate a livello nazionale, regionale e perfino locale. Ciò rende alquanto difficile fornire una panoramica dell'applicazione del suddetto articolo nell'ambito di una risposta scritta. La Commissione invita pertanto l'onorevole parlamentare a consultare l'ultima relazione pubblicata dalla Commissione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE, aggiornamento per il periodo 1993-1995 sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri relativamente all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva(1). Qualora la Commissione entri in possesso di elementi in base ai quali risulti che l'attività venatoria in uno Stato membro, compresa la definizione dei periodi di caccia, non è conforme a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 4 avvierà una procedura di infrazione al fine di valutare i suddetti elementi nel quadro dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE. Per quanto riguarda i periodi di caccia, sono state avviate procedure di infrazione nei confronti della Francia (in tale caso è stata adita la Corte di giustizia) e della Grecia (il 28 luglio 2000 è stato emesso un parere motivato). Attualmente la Commissione non è in grado di assumere una posizione circa la nuova legge ed i regolamenti che disciplinano la caccia in Francia poiché le autorità di tale paese ne hanno inviato il testo solo di recente. La direttiva, tenuto conto del principio della sussidiarietà, della vastità del territorio comunitario, della diversità delle caratteristiche biologiche ed ecologiche dell'Europa e delle diverse necessità a livello economico e ricreativo riconosciute dall'atto comunitario, non fissa date per l'apertura o la chiusura della caccia. La Commissione ritiene che le disposizioni della direttiva siano atte ad assicurare che l'attività venatoria sia compatibile con la conservazione degli uccelli selvatici. Da quando la direttiva 79/409/CEE è stata adottata, la Commissione ha realizzato e finanziato diversi studi ed orientamenti al fine di assistere gli Stati membri nell'applicazione della direttiva. Tale attività a carattere tecnico e scientifico viene svolta nell'ambito del comitato ORNIS e dei relativi gruppi di lavoro scientifico. (1) COM(2000) 180 def.