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Document 92000E001866
WRITTEN QUESTION E-1866/00 by Laura González Álvarez (GUE/NGL) to the Commission. The Garraf (Barcelona) Tip.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1866/00 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione. Discarica di Garraf (Barcellona).
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1866/00 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione. Discarica di Garraf (Barcellona).
GU C 89E del 20.3.2001, pp. 101–102
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1866/00 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione. Discarica di Garraf (Barcellona).
Gazzetta ufficiale n. 089 E del 20/03/2001 pag. 0101 - 0102
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1866/00 di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione (9 giugno 2000) Oggetto: Discarica di Garraf (Barcellona) La discarica di Garraf, situata nel territorio comunale di Gavà i Begues (Barcellona), inaugurata nel 1972, funziona come discarica di rifiuti urbani alla rinfusa. Attualmente, vi sono depositati più di 20 milioni di tonnellate di rifiuti. Tale discarica è situata su un massiccio calcareo poroso e al momento della sua installazione non è stata adottata alcuna misura destinata a impermeabilizzarla. Il risultato è che le infiltrazioni dei percolati di discarica hanno contaminato per 28 anni le acque sotterranee, giungendo fino al mare e alle falde freatiche del delta del Llobregat, dichiarato piano speciale di interesse naturale. La discarica è situata nel parco naturale, dichiarato con decreto del 18 febbraio 1987 del governo autonomo della Catalogna piano speciale di protezione dell'ambiente fisico e del paesaggio del sito di interesse naturale di Garraf. L'articolo 28 della normativa vigente fino allo scorso anno stabiliva che lo scarico di materia organica sarebbe cessato il 31 dicembre 1999. Il 6 aprile 2000 è stata approvata la revisione biennale del programma metropolitano di gestione dei rifiuti comunali, che prevede l'utilizzo della discarica di Garraf fino al 31 dicembre 2006. Né nella revisione del programma metropolitano di gestione dei rifiuti comunali né nella modifica del piano speciale di protezione dell'ambiente fisico e del paesaggio del sito di interesse naturale di Garraf è stato tenuto conto della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti, che deve essere recepita nel diritto interno degli Stati membri entro il 31 luglio 2001 (articolo 18), dalla quale si può concludere che la discarica di Garraf non soddisferà le condizioni per continuare a restare aperta e dovrà essere chiusa (punti 1, 2 e 3 dell'allegato I). D'altro canto, la discarica di Garraf è un'installazione illegale, dato che è un'installazione di carattere industriale situata in terreni qualificati come forestali dal piano generale metropolitano in vigore. Inoltre, non dispone della licenza comunale di attività del comune di Gavà. Si assiste pertanto a una violazione dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 della direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991(1) relativa ai rifiuti. Si assiste altresì a una violazione della direttiva 97/11/CE. Può la Commissione far sapere quali provvedimenti intende adottare per far rispettare le direttive comunitarie soprammenzionate? (1) GU L 78 del 26.3.1991. Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione (31 luglio 2000) La Commissione non è a conoscenza dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare. Va rilevato che attualmente il trattamento dei rifiuti è disciplinato dalla direttiva 75/442/CEE(1) del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE(2) del Consiglio, del 18 marzo 1991. Secondo il suo articolo 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Ai termini dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano operazioni di smaltimento devono ottenere un'autorizzazione. Trattandosi di un'eventuale infrazione alla direttiva 1999/31/CE(3) del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, va rilevato che finora questa direttiva non pone alcuna regola obbligatoria per gli Stati membri in quanto, ai sensi del suo articolo 18, il termine per il recepimento scade il 16 luglio 2001. Circa la direttiva 97/11/CE(4) del Consiglio, del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, va rilevato che ai termini dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 97/11/CE se una domanda di autorizzazione è stata presentata prima del 14 luglio 1999, si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella sua versione precedente alla modifica. La Commissione, nel suo ruolo di garante dei trattati, prenderà comunque le misure necessarie per garantire l'osservanza nella fattispecie del diritto comunitario. (1) GU L 194 del 25.7.1975. (2) GU L 78 del 26.3.1991. (3) GU L 182 del 16.7.1999. (4) GU L 73 del 14.3.1997.