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Document 92000E001523
WRITTEN QUESTION E-1523/00 by Erik Meijer (GUE/NGL) to the Commission. Plans to reduce the market share of national, regional and local public transport operators.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1523/00 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Piani per ridurre la quota di mercato delle aziende di trasporti pubblici, nazionali, regionali e locali.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1523/00 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Piani per ridurre la quota di mercato delle aziende di trasporti pubblici, nazionali, regionali e locali.
GU C 89E del 20.3.2001, pp. 47–48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1523/00 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Piani per ridurre la quota di mercato delle aziende di trasporti pubblici, nazionali, regionali e locali.
Gazzetta ufficiale n. 089 E del 20/03/2001 pag. 0047 - 0048
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1523/00 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione (12 maggio 2000) Oggetto: Piani per ridurre la quota di mercato delle aziende di trasporti pubblici, nazionali, regionali e locali 1. Il periodico olandese OV-Magazine del 12 aprile 2000 riferisce che il Commissario europeo, sig.ra de Palacio, ventila di sostituire i vigenti regolamenti 1191/69(1) e 1893/91(2) con un nuovo regolamento che, per promuovere la concorrenza, disciplina nuovamente i rapporti finanziari intercorrenti tra i pubblici poteri e le aziende di trasporti pubblici, essendo inteso che una parte integrante di dette nuove norme dovrebbe essere la riduzione della quota di mercato riservata a dette aziende ad un massimo del 25 % per città, provincia o paese. E' in grado la Commissione di confermare che una siffatta normativa sia ventilata o in preparazione? 2. Ha in animo la Commissione a prescindere dai succitati piani di rendere impossibile in futuro che un'azienda di trasporti pubblici di proprietà comunale o regionale (città, provincia, regione) effettui trasporti pubblici nella regione di cui trattasi sotto la responsabilità democratica di una giunta comunale, di una rappresentanza regionale o di un parlamento nazionale in ordine alla rete, alla qualità ed alle tariffe? Cosa ci si ripromette da una siffatta ridotta responsabilità democratica? 3. Potrebbe la Commissione confermare che, fermo restando l'obbligo di scindere e privatizzare le attuali aziende di trasporti pubblici, nella maggioranza dei casi continua a sussistere una situazione di monopolio con riguardo a talune linee (vedasi per esempio come è avvenuto dopo lo scioglimento e la scissione della British Rail) per cui non si può certo parlare di una vera e propria libera concorrenza giacché la pervicace liberalizzazione della stessa non mancherebbe di ingenerare situazioni da terzo mondo laddove i normali trasporti pubblici cedono perlopiù il passo a inadeguati servizi che si avvalgono di minibus taxi privi di linee fisse, orari e tariffe? 4. Perché, a differenza delle altre imprese, le aziende di trasporti pubblici dovrebbero sottostare ad un massimale per quanto riguarda la quota di mercato costringendo per di più, in caso di forte aumento dei passeggeri, imprese efficienti a rinunciare ad una parte delle loro linee e infine mettendo buoni fornitori di servizi nella necessità di cedere linee ad una concorrenza di minore qualità? (1) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1. (2) GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1. Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione (6 luglio 2000) Il settore dei trasporti pubblici non si configura ormai più come un insieme di mercati nazionali rigorosamente chiusi. Alla luce di tale cambiamento appare necessario modificare la pertinente normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile(1) e il regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69(2). Il programma di lavoro della Commissione per il 2000 prevede la presentazione di una proposta in tal senso, i cui dettagli rimangono tuttavia ancora da definire. Spesso il mercato dei trasporti pubblici non offre servizi in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza tanto in termini qualitativi che quantitativi. Le autorità pubbliche hanno dunque il compito di fissare delle norme in materia di qualità, di tariffe e di livello di integrazione: la Commissione intende rafforzare questa funzione e non ostacolarla. Ciò detto, esistono diverse imprese di trasporti pubblici che forniscono un servizio eccellente e che la Comunità non ha il potere né considera vantaggioso di escludere dall'accesso al mercato. I vantaggi insiti nella concorrenza (servizi di qualità migliore e più efficienti sul piano dei costi) inducono tuttavia a favorire l'istituzione dell'obbligo per gli operatori che detengono diritti esclusivi o appalti pubblici di dimostrare a intervalli regolari di poter ancor offrire il servizio migliore per una particolare zona. La Commissione condivide l'opinione secondo cui un mercato dei trasporti pubblici completamente liberalizzato, a cui gli operatori possono accedere in qualsiasi momento e da cui possono uscire con altrettanta facilità, non è necessariamente quello in grado di offrire il servizio migliore per gli utenti, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dei servizi offerti dai diversi operatori. Inversamente, dagli studi condotti emerge che la concorrenza controllata, vale a dire un sistema in cui i diritti esclusivi hanno una validità limitata e sono rinnovati a seguito di una procedura di gara, costituisce un approccio promettente. Ad offrire una conferma in tal senso è soprattutto il settore del trasporto mediante autobus, nell'ambito del quale una maggioranza di Stati membri ha appunto introdotto, o è sul punto di farlo, tale forma di concorrenza con ottimi risultati. Sebbene nel contesto dell'apertura del mercato non sia da escludere la necessità per le autorità degli Stati membri di adottare misure per ovviare agli effetti dannosi della concentrazione, la Commissione non intende proporre l'introduzione di disposizioni che limitino in via assoluta la quota di mercato degli operatori. (1) GU L 156 del 28.6.1969. (2) GU L 169 del 29.6.1991.