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Document 92000E001198

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1198/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione. Importazioni nell'UE di conserve di sardina provenienti dal Venezuela e dal Perú.

GU C 89E del 20.3.2001, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E1198

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1198/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione. Importazioni nell'UE di conserve di sardina provenienti dal Venezuela e dal Perú.

Gazzetta ufficiale n. 089 E del 20/03/2001 pag. 0015 - 0015


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1198/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Importazioni nell'UE di conserve di sardina provenienti dal Venezuela e dal Perú

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2136/89(1) del Consiglio del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine, potranno essere commercializzati come conserve di sardina e ricevere la denominazione di vendita prevista all'articolo 7 unicamente i prodotti che ottemperino, tra l'altro, al requisito di essere preparati esclusivamente a partire dalla specie Sardina Pilchardus Walbaum.

Le specie che ottemperano a tale requisito sono quelle appartenenti alle voci tariffarie:

- 0302.61.10 (Sardine Pilchardus fresche o congelate)

- 0303.71.10 (Sardine Pilchardus surgelate)

Solamente a partire da tali specie si potranno ottenere le conserve di sardina che possono ricevere tale denominazione ed essere considerate prodotti inclusi nelle voci tariffarie 1604.13.11.20 e 1604.13.19.20.

Può la Commissione fornire informazioni sul seguito che sta attuando affinché si rispetti in modo rigoroso la suddetta legislazione comunitaria?

Può la Commissione riferire i risultati del seguito sul rispetto della suddetta legislazione comunitaria in materia di importazioni di conserve di sardina provenienti dal Venezuela e dal Perú?

(1) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(13 giugno 2000)

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), obbliga gli Stati membri a controllare sul proprio territorio tutte le attività della filiera pesca, commercializzazione inclusa, al fine di garantire il rispetto dell'intera regolamentazione in vigore. L'applicazione e il controllo del regolamento 2136/89 rientrano quindi nella sfera di competenza degli Stati membri.

In seguito ad un ricorso presentato da uno Stato membro nel luglio 1999 e ad alcune informazioni ricevute da talune organizzazioni private, la Commissione ha esortato lo Stato membro d'importazione (la Germania) ad applicare rigorosamente il regolamento in parola. In tal modo è stato possibile correggere un certo numero di pratiche non conformi alla regolamentazione comunitaria. Tuttavia, poiché la situazione non pareva del tutto soddisfacente, la Commissione ha successivamente avviato una procedura d'infrazione contro lo Stato membro importatore, procedura tuttora in corso.

Sia il ricorso che la procedura sopra citati vertono sull'importazione di sardine provenienti dal Perù e di alacce provenienti dal Venezuela sotto la denominazione sardine. Va segnalato lo scarso volume delle importazioni comunitarie di conserve di sardine provenienti dai suddetti paesi. Nel 1999 non si è registrata per il Venezuela nessuna importazione sotto i codici 1604 13 11 20, 1604 13 19 20 e 1604 20 50 10. Quanto al Perù, sono 70 le tonnellate importate dallo Stato membro nei confronti del quale é stata avviata una procedura d'infrazione.

(1) GU L 261 del 20.10.1993.

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