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Dokumentas 92000E001586

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1586/00 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione. Regime fiscale dei dividendi versati da società per azioni.

GU C 53E del 20.2.2001, p. 167–168 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Europos Parlamento svetainė

92000E1586

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1586/00 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione. Regime fiscale dei dividendi versati da società per azioni.

Gazzetta ufficiale n. 053 E del 20/02/2001 pag. 0167 - 0168


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1586/00

di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione

(19 maggio 2000)

Oggetto: Regime fiscale dei dividendi versati da società per azioni

Dalla questione sono interessati in modo emblematico i piccoli azionisti o i dipendenti azionisti della società Aventis, i quali hanno acconsentito alla proposta della presidenza della Höchst AG e hanno scambiato le loro azioni della Höchst AG in partecipazioni della Aventis AG con sede a Strasburgo. Nell'iter fiscale intervengono l'azionista, la banca di deposito, l'ufficio tributario della zona di residenza, l'ente che versa i dividendi (Strasburgo) e l'amministrazione fiscale francese (Parigi). L'azionista riceve un modulo di richiesta (RF 1A) in cinque copie dall'ufficio tributario federale tedesco o dalla banca di deposito. Dopo aver compilato il modulo, l'azionista invia le cinque copie all'ufficio tributario competente per la sua residenza, il quale conferma che l'azionista risiede in Germania e trattiene il modulo n. 1. Gli altri quattro moduli vengono rispediti all'azionista. I moduli nn. da 2 a 5 vengono spediti all'ente che versa i dividendi, il quale verifica i dati dell'azionista e procede al versamento dei dividendi senza operare la ritenuta fiscale alla fonte. Successivamente il modulo n. 2 viene trasmesso a fini fiscali all'amministrazione tributaria francese, i moduli nn. da 3 a 5 ritornano all'azionista. Quest'ultimo conserva il modulo n. 3 e i moduli nn. 4 e 5 vengono trasmessi all'amministrazione tributaria tedesca. L'ufficio tributario trattiene il modulo n. 4 e quello restante, n. 5, viene trasmesso attraverso l'ufficio tributario federale tedesco all'amministrazione tributaria francese onde garantire che l'imposta dovuta venga versata al fisco tedesco (cfr. anche l'allegato).

E' la Commissione al corrente delle procedure burocratiche che devono sostenere gli azionisti di società insediate in altri paesi membri per l'accertamento corretto delle imposte dovute?

Quali facilitazioni propone la Commissione in merito a tale situazione?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(6 luglio 2000)

L'articolo 293 (ex articolo 220) del trattato CE invita gli Stati membri ad avviare fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità. In assenza di una convenzione multilaterale relativa ai dividendi di società per azioni conclusa ai sensi di tale articolo, lo stesso obiettivo viene perseguito dagli Stati membri attraverso convenzioni bilaterali. A tal fine il 21 luglio 1959 la Francia e la Germania hanno concluso una convenzione bilaterale, modificata in seguito dalle clausole addizionali firmate il 9 giugno 1969 e il 28 settembre 1989.

Gli articoli 9 e 20 del testo in vigore di tale convenzione concedono ai residenti tedeschi il diritto non soltanto di evitare il prelievo della ritenuta alla fonte francese sui dividendi versati loro da società con sede in Francia, ma anche di beneficiare di un credito d'imposta pari a quello concesso ai residenti in Francia al momento della distribuzione dei dividendi per prodotti della stessa natura.

La Commissione non può che rallegrarsi del fatto che la Francia e la Germania, mediante fra l'altro l'istituzione di compensazioni finanziarie tra di loro, abbiano potuto raggiungere tale risultato, che elimina qualsiasi forma di doppia imposizione per i residenti tedeschi che percepiscono dividendi di fonte francese.

La Commissione si permette però di attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che le modalità amministrative stabilite dai due Stati membri per l'applicazione pratica della convenzione bilaterale sono di loro competenza. La Commissione comprende che i piccoli azionisti e i dipendenti azionisti tedeschi dell'ex società Hoechst AG si trovino a disagio con le nuove procedure applicabili all'incasso dei dividendi in seguito alla fusione di tale società nella nuova Aventis SA con sede a Strasburgo. Tuttavia, in base alle informazioni comunicatele dall'onorevole parlamentare, la Commissione non dispone di alcun elemento che le consenta di concludere che vi è stata una violazione del diritto comunitario. Ritiene pertanto che gli Stati membri interessati sono maggiormente in grado di fornire eventuali semplificazioni all'attuale sistema.

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