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Dokument 92000E001554

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1554/00 di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione. Analisi comparativa del valore di mercato dei prodotti nella stessa area monetaria.

GU C 53E del 20.2.2001, lk 162–163 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Euroopa Parlamendi veebisait

92000E1554

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1554/00 di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione. Analisi comparativa del valore di mercato dei prodotti nella stessa area monetaria.

Gazzetta ufficiale n. 053 E del 20/02/2001 pag. 0162 - 0163


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1554/00

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(18 maggio 2000)

Oggetto: Analisi comparativa del valore di mercato dei prodotti nella stessa area monetaria

Nella sua risposta E-0273/00(1) la Commissione sviluppa vaste e interessanti considerazioni sul raffronto del valore di mercato dei prodotti nella stessa area monetaria. A prescindere dalle profonde differenze esistenti fra una Unione economica e monetaria e il ricorso ad uno standard monetario comune (oro, argento, sterlina-oro, dollaro-oro o dollaro) gli esempi citati dalla Commissione (raffronto Argentina USA e Belgio Lussemburgo) sono interessanti per capire la materia in appresso trattata.

Per cominciare suggerirei alla Commissione esempi più vicini a noi e più significativi. Ad un'analisi comparativa dei prezzi a Bruxelles di alloggi equivalenti, in linea con le esistenti metodologie di registrazione statistica e con riferimento a diversi quartieri della città, si registrano facilmente differenze di valore di mercato pari a 200, 300 e perfino 400 punti percentuali. Se la stessa operazione venisse effettuata con riguardo a taluni beni di consumo corrente (segnatamente ortofrutta, abbigliamento e calzature) fra diverse aree di Bruxelles risulterebbero del pari disparità di valore di mercato estremamente significative.

Infatti, se qualcuno si dedicasse ad un'analisi comparativa dei valori di mercato tra i vari quartieri di Bruxelles avvalendosi delle metodologie delle tecniche statistiche utilizzate da EUROSTAT per il calcolo delle PPA tra paesi, sono pienamente convinto che denoterà variazioni altrettanto o più significative di quelle registrate da EUROSTAT fra i vari paesi dell'Unione europea.

Ammesso che da una siffatta analisi dovesse risultare che la differenza dei valori di mercato fra il quartiere più ricco e quello meno ricco di Bruxelles si aggira sul 50 %, considererebbe la Commissione giustificato che le autorità di Bruxelles adattassero la distribuzione delle risorse tra i vari quartieri della città basandosi su detto indicatore?

Impostando la questione in altri termini, ritiene la Commissione che le autorità di Bruxelles disporrebbero, in tale situazione, di una qualsiasi base giuridica, scientifica o metodologica per accordare ai cittadini del quartiere più povero metà degli stanziamenti concessi ai cittadini del quartiere più ricco?

Si rende conto la Commissione che quella che stiamo descrivendo come situazione ipotetica assurda per Bruxelles corrisponde esattamente a quello che la Commissione sta facendo, in termini reali e tutt'altro che ipotetici, a livello europeo?

(1) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 114.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(7 luglio 2000)

La Commissione riconosce che il prezzo del medesimo prodotto, in particolare un prodotto non oggetto di scambi, può variare in misura considerevole sui mercati nazionali, regionali e locali, dati i costi operativi che impediscono l'arbitraggio sui prezzi. In teoria, potrebbe essere auspicabile calcolare le parità del potere d'acquisto (PPA) sulla base di unità territoriali di dimensioni inferiori rispetto agli Stati membri. In pratica, tuttavia, le inchieste sui prezzi necessarie per calcolare le PPA sono piuttosto costose e i loro costi si moltiplicherebbero se i calcoli si effettuassero su base regionale o locale.

Nondimeno, la Commissione intende esaminare le possibili opzioni per accertare a costi ragionevoli le PPA su base regionale, in modo da disporre di accurate determinazioni al riguardo entro il 2006, quando si procederà a decidere il nuovo elenco di regioni ammissibili, probabilmente secondo criteri analoghi a quelli stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nel quale sono enunciate le disposizioni generali sui Fondi strutturali(1).

(1) GU L 161 del 26.6.1999.

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