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Document 52000PC0075

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

/* COM/2000/0075 def. - CNS 99/0102 */

GU C 311E del 31.10.2000, p. 112–124 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0075

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale /* COM/2000/0075 def. - CNS 99/0102 */

Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0112 - 0124


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Indice

1. GLI ANTEFATTI

2. LA PROPOSTA MODIFICATA

2.1 Modifiche accolte integralmente

2.2 Modifiche che possono essere accolte parzialmente

2.3 Modifiche non possono essere accolte

1. Gli antefatti

Il 4 maggio 1999, la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [1]. Tenendo conto dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e della comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria civile, tale proposta di direttiva riprende il contenuto della convenzione sottoscritta il 27 maggio 1997 dagli Stati membri in base all'articolo K.3.2 c) del trattato di Maastricht, convenzione che peraltro non è entrata in vigore.

[1] COM(1999) 219, GU

La proposta è stata trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale. Quest'ultimo ha emesso il proprio parere nella sessione dei giorni 20 e 21 ottobre 1999. Con lettera del 14 luglio 1999 il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 61 del trattato CE. Il Parlamento europeo ha rimesso l'esame della proposta alla commissione per le libertà ed i diritti dei cittadini, per la giustizia e per gli affari interni (competente per la stesura della relazione) ed alla commissione giuridica e per il mercato interno ( per ottenerne il parere). La commissione per le libertà ed i diritti dei cittadini, per la giustizia e per gli affari interni, dopo aver ricevuto ed esaminato il parere reso il .... dalla commissione giuridica e per il mercato interno, ha adottato la propria relazione in data 9 novembre 1999. Riunito nella sessione plenaria del 17 novembre 1999, il Parlamento europeo ha adottato il proprio parere [2] approvando la proposta della Commissione con taluni emendamenti ed invitando la Commissione a modificare conseguentemente la proposta a sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.

[2] GU C

2. La Proposta modificata

In linea generale il Parlamento sostiene l'impostazione ed i principali orientamenti della proposta della Commissione. Particolare importanza riveste il suo deciso sostegno al rafforzamento della cooperazione giudiziaria ed allo svolgimento rapido e sicuro dei procedimenti transfrontalieri. Se si prescinde dall'emendamento n. 1 riguardante la forma giuridica dell'atto, gli emendamenti proposti hanno sostanzialmente natura tecnica. La Commissione accoglie integralmente o parzialmente la maggior parte degli emendamenti.

2.1. Modifiche accolte integralmente

Le modifiche proposte dal Parlamento, accolte dalla Commissione ed inserite integralmente nella proposta modificata sono le seguenti:

Nel testo intero:

Il termine "direttiva " è stato sostituito dal termine "regolamento" nell'intero corpo del testo al fine di recepire l'emendamento n.1 del Parlamento secondo cui la forma del regolamento, diversamente da quella della direttiva, ha il vantaggio di garantire un'attuazione rapida, chiara ed omogenea del testo comunitario in sintonia con gli obiettivi prefissi. Sono state altresì introdotte modificazioni minori connesse al cambiamento della forma dell'atto legislativo.

Articolo 3

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) indica, in rispondenza all'emendamento 4, che l'assistenza dell'autorità centrale deve intervenire quando l'indirizzo del destinatario dell'atto risulta erroneo.

Articolo 6

L'articolo 6, paragrafo 2, è stato completato con l'aggiunta di un nuovo comma il quale, conformemente all'emendamento 7 , prevede che in caso di dubbi e salvo errori manifesti (emendamento 8), il giudizio dell'organo mittente sull'inerenza dell'atto alla "materia civile e commerciale" prevale su quello dell'organo ricevente.

L'articolo 6, paragrafo, 3 è stato leggermente modificato per recepire l'emendamento 8. Tale emendamento ha natura prevalentemente redazionale.

Articolo 9

Il paragrafo 3 dell'articolo 9 è stato eliminato in considerazione dell'emendamento 9 del Parlamento , secondo cui facoltà di derogare ai paragrafi 1 et 2 indebolisce l'efficacia del testo.

Articolo 11

L'articolo 11 paragrafo 2 indica, in rispondenza all'emendamento 11, che la norma relativa al rimborso delle spese occasionate dall'intervento di un pubblico ufficiale o di un'autorità competente o dall'adozione di una forma particolare si applica solo qualora così disponga la legge dello Stati membri richiesto.

Articolo 13

L'emendamento 12 è stato recepito e l'articolo 13 paragrafo 1 prevede che la notificazione o comunicazione degli atti tramite agenti diplomatici o consolari debba corrispondere a circostanze eccezionali.

Articolo 15

L'articolo 15, paragrafo 2, è stato eliminato in rispondenza all'emendamento 13, motivato dalla preoccupazione che l'efficacia della norma venga indebolita dalla divergenza dei regimi dei singoli Stati membri.

Articolo 17

L'articolo 17 paragrafo è stato modificato conformemente all'emendamento 14 che ha semplice natura redazionale.

Articolo 21

L'articolo 21 è modificato in rispondenza all'emendamento redazionale 15.

Articolo 24

Si indica, in rispondenza all'emendamento 16, che la relazione deve comprendere gli aspetti relativi alla notificazione elettronica degli atti ai fini dell'elaborazione di una disciplina normativa a livello europeo.

Allegato

L'allegato è stato modificato in rispondenza all'emendamento 17.

2.2. Modifiche che possono essere accolte parzialmente

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, è stato modificato per incorporare l'emendamento 2, secondo cui l'indirizzo del destinatario è quello della sua residenza o del suo domicilio. Tuttavia la Commissione propone che si faccia riferimento alla nozione di residenza "abituale", assai diffusa nel diritto internazionale privato, anziché alla nozione di residenza "principale".

2.3. Modifiche che non possono essere accolte

La Commissione non è in grado di accogliere talune modifiche apportate dal Parlamento europeo con gli emendamenti 3, 5, 6 et 10.

Emendamento 3

Tale emendamento non aggiunge nulla al testo della disposizione. Gli Stati membri che designano un unico organo (pertanto centralizzato) potrebbero, per ipotesi, essere quelli che non ammettono la trasmissione diretta.

Emendamenti 5 et 6

Tali emendamenti farebbero gravare un onere eccessivo sulle autorità centrali che hanno funzione sussidiaria. Ciò sarebbe contrario al principale orientamento della proposta, che è quello della massima decentralizzazione delle operazioni di trasmissione e di notificazione/comunicazione. Gli interessati ossia il richiedente ed il destinatario possono rivolgersi agli organi mittenti e riceventi per ottenere informazioni sulle traduzioni.

Emendamento 10

Tale emendamento contrasta con il paragrafo 2 dell'articolo 11. Gli Stati membri possono designare pubblici ufficiali, soggetti privati, come organi mittenti o riceventi. Tali pubblici ufficiali devono evidentemente essere remunerati per i servizi prestati.

1999/0102 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] GU

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

[5] GU

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa l'obbiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone; al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità adotta, segnatamente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie per il buon funzionamento del mercato interno.

(2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri venga migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(3) Questa materia rientra nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.

(4) Secondo i principî di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; il presente regolamento resta nei limiti di quanto è necessario per raggiungere detti obiettivi.

(5) Il Consiglio, con atto del 26 maggio 1997 [6], ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali; tale convenzione non è entrata in vigore; è opportuno garantire la continuità dei risultati ottenuti con la conclusione della convenzione e pertanto il suo contenuto sostanziale è stato in gran parte trasfuso nel presente regolamento.

[6] GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1.

(6) L'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri; tuttavia gli Stati membri devono poter indicare che intendono conservare in via transitoria le proprie autorità centrali per un periodo di cinque anni; siffatto regime transitorio appare giustificato dalla necessità di un adeguamento dei sistemi di trasmissione attualmente vigenti negli Stati membri.

(7) L'esigenza della rapidità della trasmissione giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà dei documenti; la sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.

(8) Per garantire l'efficacia del regolamento, la facoltà di denegare la notificazione o comunicazione degli atti deve essere limitata a situazioni eccezionali.

(9) L'esigenza di una trasmissione rapida postula che la notificazione o comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione dell'atto; nei casi in cui non fosse tuttavia possibile effettuare la notificazione entro il termine di un mese, l'organo ricevente deve informare l'organo mittente; la scadenza di tale termine non implica che la domanda debba essere rispedita all'organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un termine ragionevole.

(10) A tutela degli interessi del destinatario, la notificazione o comunicazione deve essere redatta nella lingua del luogo in cui deve effettuarsi oppure in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

(11) A causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, il fatto rilevante per la determinazione della data della notificazione può variare da uno Stato membro all'altro; in tale ipotesi si deve prevedere un sistema di duplice datazione, disponendo che la data sia definita dalla legge dello Stato membro mittente salvo che si tratti di atti da notificare entro un termine determinato; tale sistema mira a proteggere nel contempo i diritti del destinatario e quelli del richiedente.

(12) Il presente regolamento prevale sulle norme dettate nella stessa materia dalle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri ed in particolare sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [7] e sulla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale nei rapporti degli Stati membri che ne sono parti; il presente regolamento non osta all'adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni con esso compatibili intese ad accelerare la trasmissione degli atti.

[7] GU C 27 del 26.1.1998, pag. 17.

(13) I dati trasmessi in forza del presente regolamento devono essere tutelati; tale materia rientra nel campo d'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati [8] e della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni [9].

[8] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[9] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(14) Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare le norme d'applicazione del presente regolamento; essa deve essere assistita a tale scopo da un comitato a carattere consultivo.

(15) La Commissione deve esaminare l'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore, al fine di proporre le modificazioni eventualmente necessarie.

(16) A norma degli articoli 1 e 2 dei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, questi Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento; di conseguenza il presente regolamento non vincola il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca né è applicabile in detti Stati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

2. Il presente regolamento non si applica qualora non sia noto l'indirizzo del domicilio o della residenza abituale della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

Articolo 2 - Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, in appresso denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, in appresso denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) la rispettiva competenza territoriale;

c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del formulario il cui modello figura nell'allegato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modificazioni di tali informazioni.

Articolo 3 - Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata di quanto segue:

a) fornire informazioni agli organi mittenti;

b) individuare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione o comunicazione e, in particolare, prestare assistenza ove l'indirizzo sia erroneo;

c) trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

Capo II - Atti giudiziari

Sezione 1 - Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, purché il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e tutte le indicazioni in esso contenute siano di chiara e facile lettura.

3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sul formulario il cui modello figura in allegato. Il formulario è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica l'altra o le altre lingue ufficiali dell'Unione europea di cui accetta l'uso per la compilazione del formulario.

4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5. L'organo mittente, il quale desideri ottenere la restituzione di un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, trasmette l'atto da notificare in due esemplari.

Articolo 5 - Traduzione dell'atto

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente, al quale consegna l'atto per la trasmissione, che il destinatario può rifiutare la ricezione di un atto non compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le spese di traduzione anteriori alla trasmissione dell'atto, fatta salva l'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tali spese.

Articolo 6 - Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette quanto prima, con i mezzi più rapidi, e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione, a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto con i mezzi più rapidi con l'organo mittente al fine di ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Qualora esistano fondati dubbi sul fatto che la domanda di notificazione o comunicazione rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento, prevale il giudizio dell'organo mittente, fatta salva l'eccezione di cui al paragrafo 3.

3. Qualora, in conseguenza di un errore manifesto, la domanda di notificazione o comunicazione non rientri nel campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello figura in allegato.

4. L'organo ricevente ritrasmette gli atti per la cui notificazione o comunicazione non abbia competenza territoriale, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro, sempre che la domanda sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l'organo mittente mediante il formulario il cui modello figura in allegato. L'organo ricevente competente territorialmente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7 - Notificazione o comunicazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o comunicazione dell'atto secondo la legislazione dello Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta dall'organo mittente, purché compatibile con la legislazione di detto Stato membro.

2. Le procedure necessarie per la notificazione o comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile eseguire la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente informa l'organo mittente mediante il certificato il cui modello figura in allegato e compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

Articolo 8 - Rifiuto di ricezione dell'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario che egli può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione o comunicazione il quale non sia redatto in una delle lingue seguenti:

a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o comunicazione,

b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

2. Se viene informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, l'organo ricevente ragguaglia immediatamente l'organo mittente mediante il certificato di cui all'articolo 10 e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

Articolo 9 - Data della notificazione o comunicazione

1. La data della notificazione o comunicazione effettuata in applicazione dell'articolo 7 è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto, salvo il disposto dell'articolo 8.

2. Se nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un termine determinato, la data rilevante nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro.

Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

1. Espletate le procedure relative alla notificazione o comunicazione dell'atto, viene redatto ed inoltrato all'organo mittente un certificato secondo il formulario il cui modello figura in allegato. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, tale certificato è corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica l'altra o le altre lingue ufficiali dell'Unione europea, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

Articolo 11 - Spese

1. La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi prestati dallo Stato membro richiesto.

2. Qualora la legge dello Stato richiesto così disponga, il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da quanto segue:

a) dall'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,

b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione o comunicazione.

Sezione 2 - Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Articolo 12 - Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha facoltà di utilizzare, in circostanze eccezionali, la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione o comunicazione, alle autorità di un altro Stato membro designate a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

Ciascuno Stato membro ha facoltà, in circostanze eccezionali, di far procedere direttamente e senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro.

Ciascuno Stato membro può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta

1. Ciascuno Stato membro ha facoltà di effettuare direttamente per posta la notificazione o comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può precisare le condizioni alle quali accetterà la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta.

Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione

Il presente regolamento non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare atti giudiziari direttamente attraverso pubblici ufficiali, funzionari od altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

Capo III - Atti extragiudiziali

Articolo 16 - Trasmissione

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi in un altro Stato membro, a scopo di notificazione o comunicazione, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Capo IV - Disposizioni finali

Articolo 17 - Modalità d'applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, le misure dirette a quanto segue:

a) elaborare e aggiornare annualmente un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4;

b) elaborare un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, degli atti che possono essere notificati o comunicati in forza del presente regolamento;

c) apportare modificazioni al formulario il cui modello figura in allegato;

d) adottare modalità d'applicazione per accelerare la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti.

Articolo 18 - Comitato

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto

1. Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o comunicazione degli atti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto avesse la possibilità di difendersi.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice deve valutare in ciascun caso particolare e che non può essere inferiore a sei mesi;

c) malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione;

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini una misura provvisoria conservativa.

4. Quando un atto introduttivo od un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso per la notificazione o comunicazione a norma del presente regolamento, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimettere nei termini il convenuto per l'impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza in tempo utile dell'atto per difendersi e della decisione per impugnarla;

b) i motivi di impugnazione invocati dal convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La domanda di rimessione nei termini deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di dichiarare che tale domanda è inammissibile se viene presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5. Il presente paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Articolo 20 - Rapporto con convenzioni od accordi di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo campo d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione o comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri emanino o lascino in vigore disposizioni con essa compatibili intese ad accelerare la trasmissione degli atti. Gli Stati notificano alla Commissione il progetto delle disposizioni che intendono adottare.

Articolo 21 - Assistenza giudiziaria

Il presente regolamento lascia impregiudicata la legislazione vigente in materia di assistenza giudiziaria, ed in particolare l'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, l'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e l'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980, nei rapporti tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.

Articolo 22 - Tutela delle informazioni trasmesse

1. Le informazioni e in particolare i dati personali trasmessi in forza del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto allo scopo per il quale sono state trasmesse.

2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse in forza del presente regolamento.

4. Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

Articolo 23 - Pubblicazione d'informazioni

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 e 19 comunicatele dagli Stati membri.

Articolo 24 - Riesame

Entro tre anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 nonché all'applicazione dell'articolo 3, lettera c) e dell'articolo 9. Tale relazione comprende gli aspetti dei rapporti giuridici nonché le notificazioni e comunicazioni che si realizzano per via elettronica, settore nel quale appare necessario istituire rapidamente una disciplina normativa a livello europeo.

Articolo 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Articolo 26 - Destinatari

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 4, paragrafo 3 del regolamento)

Riferimento n. (*) Voce facoltativa.

1. SERVIZIO MITTENTE

1.1. Nome: .

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via + numero/C.P.: .

1.2.2. Luogo + codice: .

1.2.3. Paese: .

1.3. Tel.: .

1.4. Telefax (*): .

1.5. Posta elettronica (*): .

2. SERVIZIO RICEVENTE

2.1. Nome: .

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via + numero/C.P.: .

2.2.2. Luogo + codice: .

2.2.3. Paese: .

2.3. Tel.: .

2.4. Telefax (*): .

2.5. Posta elettronica (*): .

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome: .

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via + numero/C.P.: .

3.2.2. Luogo + codice: .

3.2.3. Paese: .

3.3. Tel. (*): .

3.4. Telefax (*): .

3.5. Posta elettronica (*): .

4. DESTINATARIO

4.1. Nome: .

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero/C.P.: .

4.2.2. Luogo + codice: .

4.2.3. Paese: .

4.3. Tel. (*): .

4.4. Telefax (*): .

4.5. Posta elettronica (*): .

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organizzazione o equivalente (*):.

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

5.2. Secondo la forma particolare seguente: .

5.2.1. Se queste forma di notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto/gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma di tale legge:

5.2.1.1. Sì

5.2.1.2. No

6. ATTO DA NOTIFICARE

a) 6.1. Natura dell'atto

6.1.1. Atto giudiziario

6.1.1.1. Atto introduttivo

6.1.1.2. Sentenza

6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro: .

6.1.2 Atto extragiudiziale

b) 6.2. Data o scadenza indicata nell'atto (*):

c) 6.3. Lingua dell'atto

- 6.3.1. originale D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra: .

- 6.3.2. traduzione (*) D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra: .

d) 6.4. Numero dei documenti: .

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE (Articolo 4, paragrafo 5 del regolamento)

7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare in duplice copia)

7.2 No

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, le procedure necessarie alla notificazione o comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile. Comunque, in caso di impossibilità a procedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo servizio mediante il certificato previsto al punto 13.

2. In caso di impossibilità a dar seguito alla domanda di notificazione o comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo servizio per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

N. di riferimento dell'organo ricevente:

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE

(Articolo 6, paragrafo 1 del regolamento)

La presente dichiarazione di ricezione deve essere spedita, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

8. DATA DI RICEZIONE: .

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

(Articolo 6, paragrafo 3 del regolamento)

La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE: .

9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del regolamento:

9.1.1. L'atto non è di natura civile o commerciale

9.1.2. La notificazione o comunicazione non è tra uno Stato membro ed un altro

9.2. Il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione o comunicazione:

9.2.1. L'atto non è facilmente leggibile

9.2.2. L'atto è compilato in una lingua non prevista

9.2.3. L'atto ricevuto non è una copia certificata conforme

9.2.4. Altro (da precisare): .

9.3. La forma della notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1 del regolamento)

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

AL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 del regolamento)

La domanda e l'atto sono stati ritrasmessi al seguente servizio ricevente, territorialmente competente per la notificazione o comunicazione:

10.1. NOME: .

10.2. Indirizzo:

10.2.1. Via + numero/C.P.: .

10.2.2. Luogo + codice: .

10.2.3. Paese: .

10.3. Tel.: .

10.4. Telefax (*): .

10.5. Posta elettronica (*): .

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

N. di riferimento del servizio ricevente competente:

AVVISO DI RICEZIONE DAL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE AL SERVIZIO MITTENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 del regolamento)

Il presente avviso deve essere spedito, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

11. DATA DI RICEZIONE: .

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE O DI MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 10 del regolamento)

La notificazione o comunicazione è effettuata il più presto possibile. Comunque, se non è stato possibile effettuarla entro un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, il servizio ricevente lo comunica al servizio mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento):

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

a) 12.1. Data e luogo della notificazione o comunicazione: .

b) 12.2. L'atto è stato

A) 12.2.1. notificato o comunicato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:

12.2.1.1. consegnato

12.2.1.1.1. personalmente al destinatario

12.2.1.1.2. ad un'altra persona

12.2.1.1.2.1. Nome: .

12.2.1.1.2.2. Indirizzo: .

12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P:: .

12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice: .

12.2.1.1.2.2.3. Paese: .

12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario

Familiare Dipendente Altro

12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario

12.2.1.2. notificato o comunicato per posta

12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2. con l'allegata ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2.1. del destinatario

12.2.1.2.2.2. di un'altra persona

12.2.1.2.2.2.1. Nome: .

12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo: .

12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/C.P.: .

12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice: .

12.2.1.2.2.2.2.3. Paese: .

12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario:

Familiare Dipendente Altro

12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare): .

B) 12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):

C) 12.2.3 notificato o comunicato da (qualità, indirizzo, numero di telefono o di fax)

c) 12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato [oralmente] [per iscritto] che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in una lingua ufficiale dello Stato di trasmissione di sua comprensione.

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione.

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO

15.1. Indirizzo sconosciuto

15.2. Destinatario irreperibile

15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2.

15.4. Altro (precisare): .

Si allega la documentazione al presente certificato.

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro:

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

2. LINEA DI BILANCIO

B5-800 (1999) - B5-820 (2000)

3. BASE GIURIDICA

Articolo 61, lettera c)

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE:

4.1. Scopo generale dell'azione

La proposta ha lo scopo di migliorare e semplificare il sistema della notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali nell'ambito del mercato interno. Tale scopo rientra nell'obbiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia .

4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga.

Illimitato

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

5.1 SNO (Spese non obbligatorie)

5.2 SD (Stanziamenti dissociati)

6. TIPI DI SPESA

Pubblico appalto

7. INCIDENZA FINANZIARIA SULLA PARTE B

(in migliaia d'EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Si applicano le vigenti disposizioni in tema di erogazione, controllo e audit dei pubblici appalti.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1. Obiettivi specifici e quantificabili, settori della popolazione interessati

Tutti gli operatori e i cittadini trarranno vantaggio dalla proposta in quanto mira a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone e nel quale gli interessati possano far valere i propri diritti avvalendosi di garanzie identiche a quelle di cui godono davanti ai giudici dei propri paesi.

9.2. Giustificazione dell'azione

La trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale da uno Stato membro all'altro a fini di notificazione o comunicazione, anello indispensabile nel corretto svolgimento di un procedimento, deve poter avvenire in condizioni soddisfacenti.

Per garantire che gli organi competenti per la trasmissione e ricezione degli atti giudiziari da e per gli altri Stati membri possano assolvere agevolmente i propri compiti nella pratica, il regolamento prevede l'approntamento di un manuale contenente tutte le informazioni comunicate dagli Stati membri e la redazione, nelle lingue ufficiali, di un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati.

Il regolamento prevede l'istituzione di un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nella adozione delle modalità d'applicazione

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

L'articolo 23 della proposta di regolamento prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro tre anni dall'adozione del regolamento, una relazione sull'applicazione della medesima.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie discenderà dalla decisione annuale adottata dalla Commissione sull'assegnazione delle risorse, tenuto conto, in particolare, del personale e degli importi supplementari attribuiti dall'autorità di bilancio.

10.1. Incidenza sull'organico

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3. Aumento delle altre spese di funzionamento inerente all'azione

(migliaia d'EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali spese sono coperte con risorse interne alla Direzione generale interessata.

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