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Document 91999E002564

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2564/99 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Riconoscimento del diploma di odontoprotesista in conformità delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

GU C 225E del 8.8.2000, pp. 164–166 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E2564

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2564/99 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Riconoscimento del diploma di odontoprotesista in conformità delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

Gazzetta ufficiale n. 225 E del 08/08/2000 pag. 0164 - 0166


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2564/99

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 gennaio 2000)

Oggetto: Riconoscimento del diploma di odontoprotesista in conformità delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE

Gli odontotecnici che effettuano tutti gli stadi della costruzione della protesi dentaria dall'impronta all'applicazione e che a tal fine hanno seguito una formazione clinica supplementare, sono denominati in modo diverso nei vari Stati membri: odontoprotesista in Belgio e in Olanda, odontotecnico clinico, in Danimarca e nel Regno Unito ecc. La Federazione internazionale della professione utilizza il termine inglese denturist-denturologist.

Tenuto conto della crescente mobilità all'interno dell'Unione europea, è importante potere determinare se le formazioni professionali che nei vari Stati membri conducono a questa professione rientrino o meno nel campo di applicazione delle direttive 89/48/CEE(1) e 92/51/CEE(2), che prevedono un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. E' inoltre importante sapere quale sia il rapporto tra coloro che esercitano la professione di odontoprotesisti e i dentisti. Alcuni Stati membri danno ai dentisti una posizione di monopolio per tutti gli atti praticati nel cavo orale, quindi anche gli atti non medici, come quelli tecnici e clinici. In altri Stati membri, invece, gli odontoprotesisti applicano le protesi senza intervento del dentista. Tra i due estremi si situano le legislazioni che riconoscono agli odontoprotesisti il diritto di applicare protesi dentarie, una volta che il paziente abbia ottenuto un apposito certificato da parte del suo dentista. E' chiaro che la normativa in questo settore non è per nulla armonizzata.

Può la Commissione far sapere:

1. qual è la situazione per quanto concerne il riconoscimento delle varie formazioni relative alla professione di odontoprotesista nei quindici Stati membri?

2. qual è il rapporto tra dentisti e odontoprotesisti negli Stati membri?

3. come vede un'iniziativa che consenta agli odontoprotesisti di esercitare la professione in piena indipendenza, eventualmente in collaborazione con un dentista?

4. se la formazione di odontoprotesista può essere accettata come conforme alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, può la Commissione ammettere che esista o venga adottata una normativa nazionale che impedisce a questa categoria di esercitare legalmente la professione? Può la Commissione accettare che ad una professione con una formazione medica (dentisti) venga assegnata una posizione di monopolio per l'esecuzione di atti non medici, nella fattispecie atti clinici e tecnici? Nel caso in esame, considera la Commissione che la concessione di una posizione di monopolio per l'esecuzione di determinati atti (i lavori praticati nella cavità orale) a una specifica categoria professionale sia incompatibile con il diritto comunitario? In caso affermativo, quali misure intende adottare per porre rimedio a questa situazione? In caso negativo, quali sono le sue argomentazioni?

(1) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

(2) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(7 febbraio 2000)

In primo luogo, e come risulta dalla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-3073/95 del sig. Wijsenbeek(1), non avendo la professione di odontoprotesista fatto oggetto di alcuna armonizzazione comunitaria, gli Stati membri restano gli unici competenti per quanto attiene all'eventuale concessione di uno statuto ufficiale a detta professione e alla relativa normativa. Ció vale tanto per le condizioni di formazione e di accesso alla professione quanto per le condizioni di esercizio e particolarmente il campo di attività, che puo' comprendere od escludere i lavori praticati nella cavità orale.

In assenza di una direttiva comunitaria specificamente relativa a tale professione, il riconoscimento tra Stati membri delle qualifiche che ne consentono l'accesso effettivamente è atta a ricadere nelle direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata limitata di tre anni(2) e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che completa la direttiva 89/48/CEE(3). Il sistema previsto dalle direttive succitate viene applicato quando la professione in questione viene regolamentata nello Stato membro di accoglienza, vale a dire quando l'accesso alla professione o il suo esercizio è subordinato direttamente o indirettamente tramite disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali al possesso di un diploma. Una volta concesso il riconoscimento, il professionista interessato sarà assoggettato alle stesse condizioni di esercizio (e in particolare allo stesso campo di attività) dei cittadini dello Stato membro di accoglienza.In tali circostanze e dato che le due direttive in parola non coordinano il contenuto delle formazioni non si puo' parlare di conformità di una formazione professionale impartita con le direttive succitate. Infatti, o la professione in parola viene regolamentata ai sensi delle direttive (89/48/CEE o 92/51/CEE) a seconda del livello di formazione) o non lo è. In quest'ultimo caso, l'esercizio della professione o dell'attività di cui trattasi è libera (cioè non sottoposta a condizioni di qualifiche) oppure riservata ad altri professionisti (cfr. infra)

Le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE non fanno obbligo alla Commissione di condurre studi approfonditi su tutte le professioni cui queste direttive possono applicarsi. Per questo motivo la Commissione non dispone di informazioni circostanziate sulla professione in questione e segnatamente sulla relazione tra i dentisti e gli odontoprotesisti. Tuttavia, e secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la professione di odontoprotesista (con un campo di attività che consente i lavori effettuati nelle cavità orale) farebbe oggetto di uno statuto ufficiale in Danimarca, in Spagna, nei Paesi Bassi ed in Finlandia.

Dato quanto precede, la Commissione non è tenuta a pronunciarsi su una eventuale iniziativa che consenta agli odontoprotesisti di esercitare la professione in piena indipendenza, eventualmente, in collaborazione con un dentista, e non è tenuta nemmeno a prendere una simile iniziativa.

In carenza di misure di armonizzazione comunitaria, la competenza nazionale prevalente nel settore in parola implica che gli Stati membri possono perfettamente riservare una data attività (come i lavori nella cavità orale) ad un altro professionista., nella fattispecie il dentista. Trattandosi dell'esercizio di attività mediche non armonizzate, tale riserva di attività non contravviene al diritto comunitario tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 1990 nella causa C-61/89 Bouchoucha(4).

Infine, per quanto riguarda un'eventuale applicabilità delle regole comunitarie in materia di concorrenza alla concessione, da parte di taluni Stati membri, di una posizione di monopolio ad una categoria professionale determinata per i lavori effettuati nella cavità orale, essa non potrebbe essere contemplata che nell'ipotesi alquanto inverosimile che i professionisti che detengono un monopolio siano palesemente incapaci di soddisfare la domanda di servizi, come nella causa C-41/90 Höfner(5). La Commissione non dispone di alcun elemento atto a considerare che cio' valga con riferimento al servizio in questione.

(1) GU C 79 del 18.3.1996.

(2) GU L 19 del 24.1.1989.

(3) GU L 209 del 24.7.1992.

(4) Racc. 1990, p. I-3551.

(5) Racc. 1991, p. I-1979.

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