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Document 91999E002535

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2535/99 di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione. Disparità di trattamento conseguenti alla legge austriaca sull'istruzione universitaria.

GU C 225E del 8.8.2000, pp. 160–161 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E2535

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2535/99 di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione. Disparità di trattamento conseguenti alla legge austriaca sull'istruzione universitaria.

Gazzetta ufficiale n. 225 E del 08/08/2000 pag. 0160 - 0161


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2535/99

di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione

(4 gennaio 2000)

Oggetto: Disparità di trattamento conseguenti alla legge austriaca sull'istruzione universitaria

A norma degli articoli 149 e 150 del trattato di Amsterdam è necessario promuovere la possibilità per gli studenti di seguire i propri studi in altri Stati membri. La mobilità di studenti e ricercatori migliora la libertà di scelta e le possibilità di realizzazione personale dei cittadini, oltre ad accrescere le risorse pedagogiche e intellettuali della Comunità.

La legge austriaca sull'istruzione universitaria (Hochschulstudiumgesetz AHStG, articolo 7, paragrafo 1) fissa requisiti diversi per i cittadini di altri Stati membri e per i cittadini austriaci quanto all'ammissione all'università. Per essere ammessi i cittadini austriaci devono dimostrare la loro idoneità generale a frequentare l'università. Il diploma che in Finlandia attesta l'idoneità generale a frequentare l'università, ad esempio, non è ritenuto sufficiente dalle autorità austriache, che richiedono anche la prova di una idoneità specifica. Nella pratica, ciò significa che quanti presentano domanda di ammissione debbono essere già stati ammessi nel paese d'origine a frequentare il corso di studi universitari per il quale presentano domanda. Solo cittadini degli altri Stati membri che abbiano vissuto stabilmente in Austria durante gli ultimi cinque anni sono esonerati dal requisito della doppia ammissione, che ovviamente non può essere applicato ai cittadini austriaci.

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza dei problemi causati dalla legge austriaca sull'istruzione universitaria? Concorda la Commissione con l'interrogante nel ritenere che la legge austriaca e la prassi seguita in tale paese ostacolano la libera circolazione degli studenti anziché favorirla e creano diseguaglianze fra i cittadini dell'Unione europea? Ritiene la Commissione che la legge austriaca sull'istruzione universitaria sia in contrasto con gli articoli 149 e 12 del trattato di Amsterdam? Intende la Commissione adottare misure ai sensi dell'articolo 226 per ovviare a tale situazione?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(4 febbraio 2000)

La Commissione desidera ricordare che la mobilità degli studenti all'interno della Comunità si basa sul rispetto del principio della parità di trattamento per l'accesso all'insegnamento in un altro Stato membro. Tale principio viene disatteso allorquando, per la via diretta della cittadinanza o per altre vie, le condizioni imposte sono tali da porre gli studenti comunitari in una situazione meno favorevole rispetto agli studenti in possesso dei diplomi nazionali con l'effetto di non permetterne l'ammissione agli istituti di insegnamento.

Ciò premesso, il riconoscimento accademico dei diplomi, al fine di consentire una formazione ai titolari delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro, rientra nella competenza degli Stati membri. In conformità del Trattato CE, ogni Stato membro è responsabile dei contenuti del proprio sistema di insegnamento e dell'organizzazione del proprio sistema di istruzione. Gli Stati membri sono del pari liberi di fissare le regole che definiscono le procedure di riconoscimento accademico. Tuttavia, gli Stati membri devono astenersi, nell'applicazione di tali procedure, ai sensi dell'articolo 12 (ex articolo 6) del Trattato CE, da ogni discriminazione diretta o indiretta basata sulla cittadinanza.

La Commissione è al corrente della situazione cui si riferisce l'Onorevole parlamentare. La normativa austriaca citata prevede che ogni candidato che abbia l'intenzione di iscriversi in Austria a un istituto d'insegnamento superiore in un determinato settore di studio, debba fornire la prova che il suo diploma di studi secondari gli conferisca un diritto di ammissione incondizionata nel campo di studio di sua scelta, nel paese che ha rilasciato tale diploma.

La Commissione si è occupata della questione della conformità della legislazione austriaca (Universitäts-Studiengesetz-UniStG) con gli articoli 12, 149 e 150 (ex articoli 126 e 127) del Trattato CE. Dopo un esame delle osservazioni formulate dallo Stato membro la Commissione ha concluso che l'imposizione di un obbligo supplementare ai titolari dei diplomi ottenuti negli altri Stati membri, quando le condizioni di ammissione diverse dal possesso del diploma non sono imposte agli studenti titolari di un diploma rilasciato in Austria, costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza in occasione dell'accesso all'insegnamento, vietata dagli articoli 12, 149 e 150 del Trattato CE. Pertanto, la Commissione ha avviato la procedura di inosservanza prevista dall'articolo 226 (ex articolo 169) del Trattato CE.

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