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Document 91999E002217
WRITTEN QUESTION E-2217/99 by Massimo Carraro (PSE) and Paolo Costa (ELDR) to the Commission. Measures to assist Venice.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2217/99 di Massimo Carraro (PSE) e Paolo Costa (ELDR) alla Commissione. Interventi per Venezia.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2217/99 di Massimo Carraro (PSE) e Paolo Costa (ELDR) alla Commissione. Interventi per Venezia.
GU C 225E del 8.8.2000, pp. 74–75
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2217/99 di Massimo Carraro (PSE) e Paolo Costa (ELDR) alla Commissione. Interventi per Venezia.
Gazzetta ufficiale n. 225 E del 08/08/2000 pag. 0074 - 0075
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2217/99 di Massimo Carraro (PSE) e Paolo Costa (ELDR) alla Commissione (29 novembre 1999) Oggetto: Interventi per Venezia Il 16 aprile 1999 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di risoluzione comune (B4-0358, 0359, 0361, 0362 e 0363) sulla situazione di crisi a Venezia nella quale si auspicava che la Commissione, il governo italiano e la regione Veneto includessero il centro storico di Venezia e la laguna nel nuovo obiettivo 2 dei Fondi strutturali, così da consentire aiuti di Stato in deroga alle norme sulla concorrenza come previsto dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, e si chiedeva altresì alla Commissione di rinunciare alle eccezioni di aiuti di Stato nei confronti degli sgravi fiscali già concessi dal governo italiano alle imprese operanti a Venezia e in laguna, visto che tali imprese sono svantaggiate rispetto ai concorrenti della terraferma e delle altre città europee. Può la Commissione far sapere in che misura essa stessa e le autorità italiane, ciascuna per le sue competenze, abbiano dato seguito agli auspici e alle richieste del Parlamento europeo? Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione (6 gennaio 2000) A norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), la definizione delle zone ammissibili all'obiettivo 2, per il periodo 2000-2006, è una responsabilità comune della Commissione e dello Stato membro. L'elenco delle zone ammissibili dipenderà dalle priorità stabilite dalle autorità nazionali sulla base di criteri che figurano nel regolamento summenzionato. Tale elenco sarà adottato dalla Commissione, di concerto con lo Stato membro, al più presto a fine 1999 o inizio 2000. La Commissione si adopererà affinché le zone scelte siano effettivamente quelle maggiormente colpite dai problemi strutturali di riconversione. Per quanto concerne più particolarmente l'Italia, la proposta di zonizzazione trasmessa dalle autorità italiane il 1o ottobre 1999 è stata considerata non ricevibile dalla Commissione in quanto non rispetta l'obbligo di rappresentare almeno il 50 % della popolazione ammissibile in base ai criteri comunitari di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 6 del citato regolamento. La Commissione ha quindi invitato le autorità italiane a mettere a punto quanto prima una nuova proposta conforme alle disposizioni del regolamento generale sui Fondi strutturali. Ciò premesso, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla situazione particolare di Venezia in relazione alla sua ammissibilità all'obiettivo 2. Quanto alle misure di esenzione dagli oneri sociali, durante il periodo 1995-1997, a favore delle imprese situate a Venezia e Chioggia, la Commissione, nella riunione del 2 novembre 1999, ha ritenuto, nel contesto di una procedura di esame a norma dell'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 2 del trattato CE, che gli aiuti erogati sotto forma di sgravio di oneri sociali sono compatibili con il mercato comune, fatta eccezione per gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro accordati alle grandi imprese al di fuori di una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale e per gli aiuti a favore del mantenimento dell'occupazione. (1) GU L 161 del 26.6.1999.