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Document 91999E001826

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1826/99 di Robert Evans (PSE) alla Commissione. Sottrazione internazionale di minori.

GU C 225E del 8.8.2000, pp. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E1826

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1826/99 di Robert Evans (PSE) alla Commissione. Sottrazione internazionale di minori.

Gazzetta ufficiale n. 225 E del 08/08/2000 pag. 0025 - 0026


INTERROGAZIONE SCRITTA P-1826/99

di Robert Evans (PSE) alla Commissione

(11 ottobre 1999)

Oggetto: Sottrazione internazionale di minori

All'articolo 4 (Sottrazione di minori) della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli avuti in comune (COM(1999) 220) si afferma che i giudici competenti a norma dell'articolo 3 (Potestà dei genitori) esercitano la competenza secondo le disposizioni della convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Può la Commissione precisare se gli Stati membri attualmente informano i loro cittadini delle implicazioni e dei poteri previsti da detta convenzione dell'Aia quanto, ad esempio, ai passaporti o alla letteratura relativa alla residenza all'estero? Può far sapere se tale situazione cambierà con l'introduzione della proposta di regolamento del Consiglio?

Può altresì comunicare se gli Stati membri rispettano sempre i termini della precitata convenzione?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(5 novembre 1999)

Effettivamente l'articolo 4 della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli avuti in comune(1) statuisce che la competenza internazionale è esercitata conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in particolare degli articoli 3 e 16. Di conseguenza, un'autorità o un tribunale di uno Stato membro competente a priori in base alla residenza abituale di un figlio avuto in comune in tale Stato membro (articolo 3 della proposta di regolamento), se tale residenza abituale è la conseguenza di un trasferimento o di un trattenimento illecito, non può adottare alcuna misura relativa alla potestà dei genitori prima che non sia stata presa un'eventuale decisione, in applicazione della convenzione dell'Aia, sul ritorno o il non ritorno del minore in causa.

La Commissione non dispone di alcuna informazione sulle misure adottate dagli Stati membri per informare i suoi cittadini delle implicazioni e degli effetti di tale convenzione. L'adozione del regolamento non creerà alcun obbligo d'informazione da parte degli Stati membri; le misure d'informazione citate dall'onorevole parlamentare restano di competenza degli Stati membri. La Commissione segnala tuttavia che la conferenza dell'Aia organizza periodicamente incontri di tutte le autorità centrali designate per seguire l'applicazione della convenzione, nonché seminari volti a sensibilizzare i giudici nazionali sul funzionamento della stessa.

La Commissione non è a conoscenza di casi in cui la convenzione in questione non sia stata rispettata. Essa aggiunge che tale convenzione conferisce un certo margine di discrezionalità alle autorità nazionali chiamate a decidere su una richiesta di ritorno di un minore trasferito o trattenuto illegalmente. Questo vale in particolare se il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente (articolo 12) o se il suo ritorno lo espone ad un pericolo fisico o psichico o lo mette in una situazione insostenibile (articolo 13).

(1) COM(1999) 220 def.

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