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Document 91999E001793
WRITTEN QUESTION E-1793/99 by Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) to the Commission. Ban on antifouling paints containing copper.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1793/99 di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione. Divieto delle pitture antincrostazione contenenti rame.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1793/99 di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione. Divieto delle pitture antincrostazione contenenti rame.
GU C 225E del 8.8.2000, pp. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1793/99 di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione. Divieto delle pitture antincrostazione contenenti rame.
Gazzetta ufficiale n. 225 E del 08/08/2000 pag. 0021 - 0022
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1793/99 di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione (11 ottobre 1999) Oggetto: Divieto delle pitture antincrostazione contenenti rame Con decisione del 31 agosto 1999 il ministro olandese per la sanità pubblica, la protezione sociale e lo sport (ma in realtà l'organismo preposto all'autorizzazione degli antiparassitari) ha vietato l'impiego/applicazione nei Paesi Bassi di vernici antincrostazione contenenti rame per le imbarcazioni da diporto a partire dal 1o settembre 1999. La navigazione in acque olandesi di imbarcazioni cui siano state applicate all'estero vernici antincrostazione non è stata tuttavia vietata. Il divieto non si applica inoltre alle vernici antincrostazione contenenti rame utilizzate nei Paesi Bassi prima del 1o settembre 1999. Qual è la reazione della Commissione alla tesi secondo cui la misura adottata dalle autorità olandesi può essere considerata come una restrizione al commercio, vietata ai sensi dell'articolo 30 del trattato CE? Le autorità olandesi sono competenti a emanare un siffatto divieto stesso prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva 98/8/CE(1) (la direttiva sui biocidi)? Quali sono gli obblighi delle autorità olandesi con riferimento alla notifica di tale divieto a norma della direttiva 98/8/CE ovvero a norma della direttiva generale concernente l'informazione nel settore delle norme tecniche (direttiva 98/34/CE)(2) prima di applicare il divieto? Può la Commissione far sapere se i Paesi Bassi hanno ottemperato agli eventuali obblighi di notifica previsti dalle suddette direttive? In caso affermativo, come e in quale misura? In caso negativo, in che modo intende la Commissione intervenire nei confronti di questo Stato membro? (1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. (2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione (17 dicembre 1999) La Commissione non è in grado di pronunciarsi fino a quando non le siano state notificate le disposizioni nazionali di cui trattasi. Se le disposizioni nazionali in questione costituiscono regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, i Paesi Bassi non hanno soddisfatto agli obblighi loro incombenti quanto alla Commissione non risulta che tali disposizioni le siano state notificate. Se si tratta effettivamente di regole tecniche non notificate nel quadro della procedura stabilita dalla precitata direttiva la Commissione, in quanto custode del trattato CE, prenderà i necessari provvedimenti. Per prendere posizione la Commissione ha però bisogno di procedere ad un esame più approfondito delle disposizioni. L'articolo 16 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, prevede un periodo transitorio di 10 anni, durante il quale resta in vigore l'obbligo di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE (cfr. articolo 16, paragrafo 5). Prima della data di recepimento obbligatorio della direttiva biocidi, cioè prima del 13 maggio 2000, le autorità dei Paesi Bassi hanno il diritto di adottare le disposizioni nazionali di cui trattasi, purché, fatto salvo l'obbligo di notifica di cui sopra, esse siano compatibili con gli articoli da 28 (ex articolo 30) a 30 (ex articolo 36) del trattato CE. La Commissione verificherà tale compatibilità sulla base dei documenti che le saranno comunicati.