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Document 91999E001762

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1762/99 di Luis Berenguer Fuster (PSE) e María Rodríguez Ramos (PSE) alla Commissione. Concentrazione delle aziende Carrefour e Promodes ‐ conseguenze per i consumatori.

GU C 203E del 18.7.2000, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E1762

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1762/99 di Luis Berenguer Fuster (PSE) e María Rodríguez Ramos (PSE) alla Commissione. Concentrazione delle aziende Carrefour e Promodes ‐ conseguenze per i consumatori.

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 18/07/2000 pag. 0039 - 0040


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1762/99

di Luis Berenguer Fuster (PSE) e María Rodríguez Ramos (PSE) alla Commissione

(11 ottobre 1999)

Oggetto: Concentrazione delle aziende Carrefour e Promodes conseguenze per i consumatori

L'annunciata concentrazione delle imprese Carrefour e Promodes desta grande preoccupazione sia tra i fornitori sia tra i consumatori giacché presuppone la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in determinati mercati del settore del commercio al dettaglio.

Poichè la concentrazione interessa vari mercati geografici rilevanti, dovranno essere analizzati gli effetti della concorrenza in tutti i mercati in cui le condizioni di concorrenza siano omogenee. Ciò presuppone che dovranno essere presi in considerazione tanto i mercati geografici quanto i mercati regionali in cui tali aziende hanno qualche sede giacché i consumatori

abitualmente non escono dal proprio distretto per effettuare acquisti il che rende considerevolmente più difficile l'analisi degli effetti.

Pertanto, qualora sia presentata una notifica alla Commissione ai sensi del regolamento 4064/89(1), intende la Commissione mantenere la propria competenza o invece ritiene di dover trasmettere il dossier di tale concentrazione alle autorità competenti degli Stati membri?

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(23 novembre 1999)

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese dà a uno Stato membro la possibilità di chiedere, entro tre settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una notifica, che l'operazione notificata gli sia rinviata per esame. Per quanto riguarda il caso menzionato dagli onorevoli parlamentari, effettivamente è stata di recente menzionata, segnatamente dalla stampa dei due Stati membri interessati, la possibilità di una richiesta di rinvio da parte delle autorità spagnole e francesi competenti per la concorrenza,. Se così fosse, non sarebbe la prima volta che le autorità spagnole responsabili della concorrenza chiedono tale rinvio. Infatti, il 17 agosto 1999, la Commissione ha rinviato alle autorità spagnole il caso IV M-1555 Heineken/Cruzcampo.

Le condizioni per il rinvio, stabilite dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento citato, sono due. Occorre infatti: a) che l'operazione di concentrazione minacci di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro, presentante tutte le caratteristiche di un mercato, distinto, o b) che l'operazione di concentrazione incida sulla concorrenza in un mercato, all'interno di tale Stato membro, presentante tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

La Commissione dispone di un termine di sei settimane a decorrere dalla data di notifica (invece del termine normale di un mese) per pronunciarsi su una domanda di rinvio e decidere se affrontare essa stessa il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, oppure rinviarlo interamente o in parte alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Nell'eventualità di un rinvio del caso da parte della Commissione, le autorità responsabili della concorrenza nello Stato membro devono, in virtù del regolamento sulle concentrazioni, pubblicare una relazione o annunciare le loro conclusioni entro un termine di quattro mesi al massimo a decorrere dal rinvio.

Nonostante le reazioni pubbliche di alcuni governi, finora nessuno Stato membro ha ancora presentato una domanda di rinvio per quando riguarda l'operazione di acquisizione di Promodes da parte di Carrefour.

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