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Document 91999E001989
WRITTEN QUESTION P-1989/99 by Norbert Glante (PSE)to the Commission. Commission measures to prepare a decision on price-fixing for books.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1989/99 di Norbert Glante (PSE) alla Commissione. Misure della Commissione in vista della preparazione della decisione sul sistema di prezzi imposti per i libri.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1989/99 di Norbert Glante (PSE) alla Commissione. Misure della Commissione in vista della preparazione della decisione sul sistema di prezzi imposti per i libri.
GU C 170E del 20.6.2000, p. 134-136
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1989/99 di Norbert Glante (PSE) alla Commissione. Misure della Commissione in vista della preparazione della decisione sul sistema di prezzi imposti per i libri.
Gazzetta ufficiale n. 170 E del 20/06/2000 pag. 0134 - 0136
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1989/99 di Norbert Glante (PSE) alla Commissione (28 ottobre 1999) Oggetto: Misure della Commissione in vista della preparazione della decisione sul sistema di prezzi imposti per i libri Nella sua risoluzione (B4-0991/98) del 20.11.1998(1) Regime dei prezzi imposti per i libri tra Germania e Austria, il Parlamento europeo ha adottato, tra l'altro, le seguenti decisioni: 2. invita la Commissione a mettere a punto, prima che sia presa una decisione definitiva in merito alle procedure in sospeso, indicatori e informazioni affidabili e comparabili sulla situazione generale e sulla situazione nei settori dei mercati del libro nei singoli Stati membri e nelle zone linguistiche dell'UE; 4. invita la Commissione a organizzare, con la partecipazione degli operatori del commercio librario transfrontaliero, un'audizione pubblica sulla questione della fissazione dei prezzi nonché sull'esame dell'importanza dell'articolo 128, paragrafo 4, del trattato CE nonché su altri aspetti concorrenziali, culturali e in materia di politica dei consumatori; 5. chiede alla Commissione di adeguare la sua politica comunitaria concernente l'accordo in materia di prezzo dei libri alle esigenze culturali sopramenzionate, soprattutto nelle zone linguistiche transfrontaliere e di consentire la continuità dei sistemi esistenti di prezzo fisso del libro, soprattutto in queste stesse zone linguistiche; 6. chiede che venga messa a punto una normativa vincolante che, oltre alla fissazione del prezzo dei libri a livello nazionale, riconosca come non contrari alle norme sulla concorrenza accordi bilaterali sulla fissazione del prezzo dei libri all'interno di un'area linguistica omogenea. Quali provvedimenti e misure ha adottato la Commissione per ottemperare a dette esortazioni del Parlamento europeo? (1) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 391. Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione (15 novembre 1999) Per quanto concerne il punto 2 della risoluzione (B4-0991/98) del Parlamento sul regime dei prezzi imposti per i libri tra Germania e Austria, la Commissione, al fine di adottare una decisione sulla notifica presentatale dagli editori tedeschi e austriaci concernente il sistema transfrontaliero del prezzo fisso del libro in Germania e in Austria e sulle varie denunce pervenutele contro tale sistema, ha svolto nel settore librario negli Stati membri una vasta inchiesta, per numerosi anni, protrattasi presso diverse fonti, compresi editori e librerie in Germania e in Austria, ed ha effettuato un'analisi dei mercati. Nel quadro dell'inchiesta gli autori della notifica e delle denunce hanno avuto a loro volta l'occasione di trasmettere ampie informazioni sulla situazione del mercato del libro nella Comunità. La Commissione dispone quindi di tutti gli indicatori e di tutte le informazioni valide necessarie per determinare la sua posizione definitiva. Quanto al punto 4 della risoluzione succitata, la Commissione fa presente che, in applicazione delle disposizioni procedurali in vigore(1), ha proceduto il 16 e 17 settembre 1998 all'audizione delle parti, dei denuncianti e di terzi interessati, in particolare rappresentanti degli scrittori, nei casi succitati, per rispettare pienamente i diritti procedurali degli interessati. Quanto ai punti 5 e 6 della risoluzione citati dall'onorevole parlamentare, la Commissione intende ribadire che la determinazione della sua decisione avverrà unicamente nel quadro giuridico in vigore fissato dal trattato CE quale è stato precisato dalla giurisprudenza comunitaria. Entro tale quadro giuridico, ai fini dell'esame dei sistemi transfrontalieri del prezzo imposto del libro, le disposizioni in vigore di cui tener conto sono le regole della concorrenza enunciate all'articolo 81 (ex articolo 85) e seguenti del trattato CE nonché la clausola culturale di cui all'articolo 151 (ex articolo 128), paragrafo 4 del trattato CE. Tali disposizioni permettono un'analisi approfondita dei singoli casi che offre la possibilità di tener conto di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi gli elementi culturali. Le decisioni già adottate in materia dalla Commissione e la relativa giurisprudenza(2) illustrano tale approccio. A norma dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE la Commissione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato CE al fine in particolare di rispettare e promuovere la diversità delle culture nella Comunità. Quando applica le disposizioni del trattato CE relative alla concorrenza, la Commissione esamina quindi in maniera positiva se un accordo o una pratica possiede finalità culturali e comporta disposizioni di ordine culturale suscettibili di tradursi effettivamente nella pratica e che possano giustificare restrizioni di concorrenza commisurate agli obiettivi perseguiti. L'esame avviene nel quadro dell'eventuale applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE in base al quale la Commissione può concedere una deroga ad accordi o pratiche restrittive della concorrenza i cui vantaggi per i consumatori superino gli svantaggi per i medesimi, purché gli accordi o le pratiche in causa si limitino alle restrizioni indispensabili per conseguire i loro obiettivi e non eliminino la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. In virtù di tale disposizione, i benefici culturali possono costituire vantaggi per i consumatori. Concludendo, è possibile accordare una deroga ad un sistema transfrontaliero del prezzo imposto del libro, tenuto conto dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE, unicamente se l'accordo o la pratica in causa soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, il che presuppone, in particolare, che i benefici culturali invocati siano chiaramente stabiliti. (1) Cfr. l'articolo 19 del regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, GU 13 del 21.2.1962, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999, GU L 148 del 15.6.1999 e il regolamento n. 1999/0063/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17, GU 127 del 20.8.1963; il regolamento n. 1999/0063/CEE nel frattempo è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE, GU L 354 del 30.12.1998. (2) Cfr. le decisioni della Commissione del 25 novembre 1981, VBBB e VBVB,GU L 54 del 25.2.1982, e del 12 dicembre 1988, Publishers Association Net Book Agreements, GU L 22 del 26.1.1989, nonché le sentenze della Corte di giustizia del 17 gennaio 1994 nelle cause riunite 43 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione Racc. 1984, pag. 17, del Tribunale di primo grado del 9 luglio 1992 nella cuasa T-66/89, Publishers Association/Commissione Racc. 1992, parte II-1995 e della Corte di giustizia del 17 gennaio 1995 nella causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. 1995, pag. I-23.