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Document 91999E001806
WRITTEN QUESTION P-1806/99 by Paul Rübig (PPE-DE) to the Commission. Cross-border direct dispatch of national telephone directories.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1806/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione. Trasmissione diretta all'estero degli elenchi telefonici nazionali.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1806/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione. Trasmissione diretta all'estero degli elenchi telefonici nazionali.
GU C 170E del 20.6.2000, pp. 105–106
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1806/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione. Trasmissione diretta all'estero degli elenchi telefonici nazionali.
Gazzetta ufficiale n. 170 E del 20/06/2000 pag. 0105 - 0106
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1806/99 di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione (11 ottobre 1999) Oggetto: Trasmissione diretta all'estero degli elenchi telefonici nazionali L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni è un'associazione a livello europeo che raggruppa imprese di telecomunicazione. Agli abbonati che desiderino ottenere un elenco telefonico di un altro Stato membro essa consiglia di rivolgersi alla rispettiva amministrazione nazionale. I servizi competenti si conformano a questa indicazione di un organismo non statale e non comunitario e trasmettono i propri elenchi telefonici soltanto all'interno delle frontiere nazionali. Cosa pensa la Commissione di questo comportamento, tenuto conto della liberalizzazione delle telecomunicazioni e del nascente mercato interno? Può la Commissione chiarire se vengano così violate le norme in materia di concorrenza o di discriminazione? Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione (5 novembre 1999) L'interrogazione presentata dall'onorevole deputato riguarda le condizioni d'applicazione, da parte delle autorità regolamentari nazionali degli Stati membri, delle disposizioni pertinenti della direttiva 98/0010/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale(1). All'articolo 15, paragrafo 2, tale direttiva prevede infatti che (con sola riserva del rispetto del regolamento relativo alla protezione dei dati di carattere personale) gli Stati membri prendano le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato I, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza previste dal diritto comunitario. Nell'elenco dell'allegato I, parte 3, figurano ai punti e) ed f) l'accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri e l'accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri. La descrizione che l'onorevole deputato fa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e delle sue procedure riguarda l'epoca (precedente l'introduzione da parte della Comunità di un quadro normativo di liberalizzazione delle telecomunicazioni) in cui l'UIT rappresentava effettivamente un raggruppamento di amministrazioni nazionali responsabili delle telecomunicazioni in un ambiente di monopoli pubblici. Nel frattempo, le strutture dell'UIT hanno iniziato ad evolversi per riflettere la distinzione sempre più netta e diffusa nel mondo fra gli operatori di telecomunicazioni e le amministrazioni responsabili della loro regolamentazione. In Europa tale distinzione è stata imposta progressivamente dalla politica di liberalizzazione e in particolare dall'eliminazione dei diritti esclusivi e speciali di cui potevano beneficiare gli operatori storici, che ha portato a stabilire il principio della separazione tra il regolatore nazionale e l'operatore storico nel quadro normativo adottato dalla Comunità. Oggi sia le amministrazioni nazionali che gli operatori economici dei paesi membri dell'UIT partecipano a questi lavori, ma le norme comunitarie impongono ormai alle amministrazioni partecipanti degli Stati membri di agire in piena indipendenza rispetto agli interessi di tutte le categorie di operatori che contribuiscono ai lavori dell'UIT. Occorre inoltre notare che le raccomandazioni formulate dagli organi dell'UIT non hanno, come dice il nome stesso, forza giuridica vincolante diretta e possono quindi essere seguite dagli Stati membri solo nelle misura in cui non sono in contraddizione con il diritto comunitario in vigore. Infine, la Commissione non è attualmente a conoscenza di raccomandazioni dell'UIT che potrebbero ostacolare o facilitare l'applicazione effettiva delle citate disposizioni della direttiva 98/0010/CE da parte delle amministrazioni responsabili degli Stati membri. (1) GU L 101 del 1.4.1998.