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Document 52000PC0077(04)
Commission proposal on the prices for agricultural products - Volume III - Legal instruments - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the derived intervention prices for white sugar, the intervention price for raw sugar, the minimum prices for A and B beet and the compensation to offset storage costs for the 2000/01 marketing year
Proposta della Commissione relativa alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli - Volume III - Atti giuridici - Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio
Proposta della Commissione relativa alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli - Volume III - Atti giuridici - Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio
/* COM/2000/0077 def. */
GU C 86E del 24.3.2000, pp. 7–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta della Commissione relativa alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli - Volume III - Atti giuridici - Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio /* COM/2000/0077 def. */
Gazzetta ufficiale n. C 086 E del 24/03/2000 pag. 0007 - 0008
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE relative alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli - VOLUME III Atti giuridici - Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 4, [1] GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. .../... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole [3], ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 EUR/100 kg per le zone non deficitarie. [3] pagina ... della presente Gazzetta ufficiale. (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato. (3) E' prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Irlanda e del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia. (4) L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio. Occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco. (5) Il regolamento (CE) n. .../... ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 EUR/t. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, il prezzo minimo delle barbabietole A è pari al 98% del prezzo di base delle barbabietole e il prezzo minimo delle barbabietole B è pari al 68% di detto prezzo di base, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5, dello stesso regolamento. (6) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 [5], prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio. E' opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 3,75%, [4] GU L 156 del 25.6.1977, pag. 4. [5] GU L 361 del 23.12.1978, pag. 8. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato a: a) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda e del Regno Unito; b) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone del Portogallo; c) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone della Finlandia; d) 64,88 EUR/100 kg per tutte le zone della Spagna. Articolo 2 Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 52,37 EUR/100 kg. Articolo 3 1. Il prezzo minimo della barbabietola A, valido nella Comunità, è fissato a 46,72 EUR/t. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999, il prezzo minimo della barbabietola B, valido nella Comunità, è fissato a 32,42 EUR/t. Articolo 4 L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 è fissato a 0,33 EUR/100 kg di zucchero bianco per mese. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2000/2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì Per il Consiglio Il Presidente