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Document 91999E000899

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 899/99 dell'on. Cristiana MUSCARDINI Libera circolazione degli allenatori sportivi

GU C 341 del 29.11.1999, p. 148 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0899

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 899/99 dell'on. Cristiana MUSCARDINI Libera circolazione degli allenatori sportivi

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0148


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0899/99

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(8 aprile 1999)

Oggetto: Libera circolazione degli allenatori sportivi

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-3856/98(1) la Commissione afferma che "l'Italia, come tutti gli Stati membri, ha dovuto adeguare la propria legislazione alle direttive 89/48/CEE(2) e 92/51/CEE(3). Va rilevato che finora la Commissione non si è dovuta occupare di difficoltà particolari connesse al riconoscimento dei diplomi di allenatore sportivo in Italia".

1. La Commissione non è stata sfiorata dall'idea che non si è dovuta occupare di difficoltà particolari in materia perché la direttiva 92/51/CEE - alla quale fanno capo, salvo eccezioni, le qualifiche di allenatore sportivo - non è mai stata applicata?

2. Per togliere qualsiasi dubbio, potrebbe essa indicare il provvedimento legislativo italiano di recepimento e/o di applicazione della direttiva in questione?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(4 maggio 1999)

L'onorevole parlamentare fa riferimento al recepimento in Italia delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. La direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. In seguito le si è affiancata la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale. Quest'ultima riguarda i diplomi non contemplati dalla direttiva 89/48/CEE.

Come indicato in risposta all'interrogazione scritta E-3856/98 dell'onorevole parlamentare, le qualifiche di allenatore sportivo rientrano, salvo eccezioni, nell'ambito della direttiva 92/51/CEE. Tale direttiva è stata recepita nella normativa nazionale italiana mediante il decreto legge n. 319 del 2 maggio 1994. Tale decreto ha un ambito d'applicazione molto vasto: esso non tratta di un settore professionale specifico, ma si applica a tutte le professioni disciplinate dalla direttiva 92/51/CEE. Il fatto che una professione non sia espressamente citata non significa che essa si sottrae all'ambito d'applicazione della direttiva. Le professioni regolamentate del settore sportivo rientrano dunque nella casistica del decreto legge in parola.

È importante ricordare che la direttiva 92/51/CEE riguarda esclusivamente le professioni regolamentate. Se pertanto uno Stato membro decide di non regolamentare una professione, la direttiva non si applica a quest'ultima, dal momento che l'esercizio della professione non è giuridicamente vincolato al possesso di un diploma. Tale esercizio è legalmente libero.

La Commissione conferma inoltre di non essersi finora dovuta occupare di difficoltà particolari connesse col riconoscimento dei diplomi di allenatore sportivo in Italia: nessun ricorso è stato presentato al riguardo. Eventuali ricorsi potrebbero essere motivati sia da un mancato recepimento da parte dell'Italia che da un'applicazione scorretta delle misure nazionali di recepimento, nella fattispecie il decreto legge del 2 maggio 1994.

Infine, come in precedenza indicato, la Commissione non è in grado d'imporre all'Italia un modo particolare di regolamentare la professione. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri restano sovrani in materia di disciplina delle professioni. La Commissione non risulta pertanto competente a intervenire sulla maniera in cui l'Italia regolamenta la professione di allenatore sportivo sul proprio territorio. L'Italia può anche decidere di non regolamentare una determinata professione. È naturalmente compito delle autorità italiane istituire dispositivi di riconoscimento dei diplomi e abolire qualunque disposizione che potrebbe essere considerata discriminatoria. Si ribadisce pertanto che l'aspetto in esame non risulta essere interessato da difficoltà particolari.

(1) GU C 207 del 21.7.1999, pag. 136.

(2) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

(3) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.

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