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Document 91999E000461

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 461/99 dell'on. W.G. van VELZEN Applicazione in Francia della direttiva sull'elettricità

GU C 341 del 29.11.1999, p. 117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0461

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 461/99 dell'on. W.G. van VELZEN Applicazione in Francia della direttiva sull'elettricità

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0117


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0461/99

di W.G. van Velzen (PPE) alla Commissione

(23 febbraio 1999)

Oggetto: Applicazione in Francia della direttiva sull'elettricità

Il 17 febbraio 1999 si è svolto al Parlamento francese un dibattito sull'applicazione della direttiva europea sull'elettricità. In conformità del trattato, ogni Stato membro è obbligato a recepire una direttiva europea nella legislazione nazionale. Ora, la direttiva sull'elettricità deve essere recepita nella legislazione nazionale entro il 18 febbraio 1999.

1. La Commissione è a conoscenza della posizione del Segretario di Stato francese Pierret, il quale auspica un'apertura controllata del mercato dell'elettricità?

2. Secondo notizie riportate dalla stampa, la nuova proposta del governo francese implica che le imprese possano cambiare i fornitori di elettricità soltanto ogni cinque anni. Ciò è conforme all'articolo 19 della direttiva suddetta?

3. Inoltre, soltanto i produttori sarebbero autorizzati a fornire elettricità, con esclusione quindi dei grossisti e degli intermediari. Ciò è conforme all'articolo 19 della direttiva?

4. Quali conseguenze per la reciprocità e la liberalizzazione totale del mercato europeo dell'elettricità derivano da tale atteggiamento restrittivo del governo francese?

5. Quali iniziative pensa di prendere la Commissione qualora ritenga che la normativa francese non sia conforme alla direttiva europea?

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione

(7 aprile 1999)

1. La legislazione per il recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(1) è stata preparata in stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, a livello bilaterale e multilaterale. In questo contesto la Commissione ha ricevuto il progetto di legge relativo alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell'energia elettrica dell'11 dicembre 1998, che l'Assemblea nazionale ha adottato in prima lettura il 2 marzo 1999 con alcuni emendamenti i cui dettagli non sono ancora stati esaminati dalla Commissione. Il progetto dev'essere ancora discusso in Senato.

2. La direttiva non si pronuncia sulla durata dei contratti di fornitura di energia elettrica, che secondo la Commissione rientra nella libertà contrattuale e, se del caso, nelle regole di concorrenza del trattato CE. La Commissione è al corrente del fatto che, nel corso della votazione in prima lettura, l'Assemblea nazionale ha votato un emendamento che impone una durata minima di tre anni dei contratti tra le imprese e i fornitori di energia elettrica. Imporre una durata minima potrebbe costituire una restrizione non giustificata all'apertura del mercato richiesta dalla direttiva 96/92/CE e un'infrazione agli articoli 5, 85 e 90 del trattato CE. Se l'emendamento in questione verrà definitivamente adottato al termine dell'iter legislativo, la Commissione prenderà posizione ufficialmente.

3. La direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere le attività di grossista e di mediazione nel settore dell'energia elettrica, problema che dev'essere risolto conformemente al principio di sussidiarietà.

4. La direttiva impone agli Stati membri di garantire un'apertura iniziale del 26,48 % del mercato dell'energia elettrica. Gli Stati membri possono spingersi più lontano, ma non ne hanno l'obbligo. Per quanto concerne la clausola di reciprocità, la Commissione si pronuncerà nelle condizioni previste dall'articolo 19 della direttiva qualora uno Stato membro lo richiedesse.

5. La Commissione reagirebbe in tale caso come in qualsiasi caso di non conformità a una direttiva europea, con una messa in mora ed eventualmente una procedura d'infrazione.

(1) GU L 27 del 30.1.1997.

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