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Document 91999E000421

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 421/99 dell'on. Ernesto CACCAVALE Lacuna legislativa sui rischi connessi ad un'esposizione all'amianto per i lavoratori del settore marittimo

GU C 341 del 29.11.1999, p. 109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0421

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 421/99 dell'on. Ernesto CACCAVALE Lacuna legislativa sui rischi connessi ad un'esposizione all'amianto per i lavoratori del settore marittimo

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0109


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0421/99

di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(1o marzo 1999)

Oggetto: Lacuna legislativa sui rischi connessi ad un'esposizione all'amianto per i lavoratori del settore marittimo

Considerato che:

- la direttiva 83/477/CEE(1), sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, riprendono la direttiva 80/1107/CEE(2) sugli aspetti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, al punto 2 dell'articolo 1 esclude esplicitamente dalla relativa regolamentazione i lavoratori del settore marittimo ed aereo, pur lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori.;

- iI governo italiano, pur avendo recepito la direttiva comunitaria, non ha provveduto a regolamentare la situazione concernente i lavoratori esclusi dalle suddette normative, lasciando così una lacuna legislativa in merito al problema e privando della tutela necessaria i settori in questione;

- L'amianto è un agente altamente nocivo e purtroppo si sono già accertati, in Italia ed in altri paesi europei, casi di patologie e persino decessi di personale imbarcato, dovuto ad asbestosi.

Si chiede dunque alla Commissione:

1. per quale motivo siano state escluse dalla sopra citata direttiva CEE, concernente la tutela dei lavoratori esposti all'amianto, le categorie dei lavoratori della navigazione marittima e di quella aerea;

2. di indicare sulla base di quali motivazioni non sono state successivamente prese delle misure volte a colmare tale lacuna legislativa, mettendo così in grave pericolo la salute di alcuni lavoratori;

3. se non ritenga che questo vuoto legislativo, lasciato sia dalle istituzioni comunitarie che dal governo italiano, non comporti una palese violazione del principio generale di non-discriminazione applicato, in questo caso, ad un rilevantissimo ambito, quale quello della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(6 aprile 1999)

La direttiva del Consiglio 83/477/CEE, del 19 settembre 1983, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro(3) è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE, del 27 novembre 1980, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro(4) e prevede l'esclusione della navigazione marittima e aerea, coperte da disposizioni internazionali specifiche.

Il Consiglio, nel 1990, ha approvato la direttiva 90/394/CEE, del 28 giugno 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro(5). Tale direttiva è una direttiva particolare della direttiva-quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro(6) e si applica a tutti i settori di attività, pubblici o privati, con eccezioni molto particolari per talune attività della funzione pubblica.

Ciò significa che, a partire dal 1991, allorché tutte le forme di amianto furono classificate oncogene a livello comunitario, la navigazione marittima ed aerea era "de facto" coperta dalla legislazione comunitaria relativa alla protezione dei lavoratori.

Per tener conto delle conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto(7) la Commissione sta esaminando i provvedimenti in vigore per stabilire se siano necessarie altre disposizioni.

(1) GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.

(2) GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8.

(3) GU L 263 del 24.9.1983.

(4) GU L 327 del 3.12.1980.

(5) GU L 196 del 26.7.1990.

(6) GU L 183 del 29.6.1989.

(7) GU C 142 del 7.5.1998.

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