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Document 91999E000414

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 414/99 dell'on. Vincenzo VIOLA Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea tra le regioni insulari ed il continente

GU C 341 del 29.11.1999, p. 109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0414

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 414/99 dell'on. Vincenzo VIOLA Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea tra le regioni insulari ed il continente

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0109


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0414/99

di Vincenzo Viola (PPE) alla Commissione

(19 febbraio 1999)

Oggetto: Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea tra le regioni insulari ed il continente

Considerando gli articoli 154 e 158 del trattato di Amsterdam i quali parlano delle regioni insulari dell'Unione europea e della relativa necessità di collegarle alle regioni centrali della Comunità, anche in virtù del loro status di regioni meno favorite, causato da svantaggi strutturali geografici, il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale.,

Ssi domanda quali iniziative la Commissione abbia intenzione di prendere al fine di cancellare gli effetti negativi sui voli da e per la Sardegna provocati dall'apertura dello scalo di Malpensa 2000 e se la Commissione stia monitorando la disciplina del regolamento CEE n. 2408/92(1) sull'imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi di linea, oneri che dovrebbero concretarsi nella prestazione di servizi rispondenti ai criteri di "continuità, regolarità, capacità e tariffazione", che fanno invece oggi difetto nei voli che collegano, ad esempio, le isole minori siciliane (Pantelleria e Lampedusa) alla penisola italiana o alla Sicilia.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(6 aprile 1999)

Come menzionato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, il regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, prevede che i governi degli Stati membri dichiarino gli obblighi di pubblico servizio. Il potere legale di decidere se imporre obblighi di pubblico servizio su certe rotte agli aeroporti regionali, poiché tali rotte sono considerate vitali per lo sviluppo economico della regione, non è pertanto di competenza della Commissione. È necessario stabilire condizioni per garantire un'adeguata prestazione di servizi aerei secondo determinati standard su tali rotte, che le compagnie aeree non assumerebbero se prendessero unicamente in considerazione il proprio interesse commerciale.

La Commissione è consapevole del fatto che le autorità italiane stanno esaminando le possibilità di facilitare i servizi di trasporto aereo verso le regioni periferiche, comprese le isole più piccole della Sicilia. Le opzioni disponibili in base al diritto comunitario sono l'imposizione da parte delle autorità italiane di obblighi di servizio pubblico sulle rotte interessate, come già menzionato, oppure l'adozione di una forma non discriminatoria di aiuto sociale a favore dei residenti di queste isole. Spetta alle autorità italiane decidere quali servizi di trasporto aereo debbano essere coperti da tali accordi. Per i servizi verso Milano, sarebbe difficile introdurre misure specifiche in relazione ad un aeroporto, in presenza di un servizio adeguato verso altri aeroporti della città.

(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

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